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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2471/2022 (al quale è riunito il 1478/2023 RG);
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2471/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO Parte_1 C.F._1
IERN
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 20/02/2022, parte ricorrente, titolare di Assegno Sociale (AS n.
decorrenza 01.10.2017) ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità P.IVA_2 della pretesa dell' al recupero (anche a mezzo compensazione) dell'indebito, comunicato CP_1 dall' con data 30-8-2021 per € 748,52 (€ 277,94 per l'anno 2019; € 278,07 CP_2 per 2020; € 192,51 per l'anno 2021).
Con successivo ricorso in data 29-2-2022 la stessa ricorrente proponeva ulteriore domanda di accertamento negativo della pretesa recuperatoria dell' formalizzata con nota in data CP_1
26-10-2022 per € 4788,42 (€ 2207,92 per l'anno 202 07,92 per 'anno 2021; € 372,58 per l'anno 2022); nella nota in questione l' dava atto di avere effettuato un ricalcolo e CP_1 conseguentemente operato la trattenuta ro formalizzato la richiesta di recupero dell'indebito.
Il (primo) ricorso veniva iscritto al nr. 1478/2023 RG;
allegava che l' con nota in data CP_1
30-8-2021, aveva provveduto a riliquidare la pensione, ritenendo ovuta la somma complessiva di € 748,52 (€ 277,94 per il 2019; € 278,07 per il 2020; € 192,51 per il 2021) e preannunciato una trattenuta mensile di € 53,47.
1 Nella seconda comanda deduceva che l' con nota in data 26-12-2022, all'atto della CP_1 ulteriore riliquidazione della pensione, riteneva non dovuto l'importo di € 4788,42 (€ 2207,92 per il 2020; € 2207,92 per il 2021; € 372,58 per il 2022) ed avviava il recupero mediante una trattenuta mensile di € 53,47.
La parte ricorrente specificava che la misura dell'assegno sociale originariamente liquidato in favore della ricorrente era solo parzialmente corretto proprio perché come noto l'assegno sociale è dato dalla differenza tra l'importo reddituale annuo coniugale, fissato per il 2020 in € 11.967,28 al netto dei redditi posseduti dai coniugi secondo la ben nota formula: (11.967,28 - RC che sta per reddito coniugale) / 13 (si consideri che le uniche entrate della ricorrente e del coniuge sig. sono gli assegni sociali come emerge dai modd. ObisM allegati agli Persona_1 atti di caus 2020 il limite reddituale era appunto sancito in € 11.967,28 (cfr. tabella L allegata alla circolare 148/2020) mentre il reddito posseduto dai coniugi è dato CP_1 per la ricorrente dal solo ammo dell'assegno sociale da calcolare e dal coniuge, sig.
[...]
, dall'assegno sociale percepito nell'importo annuodi € 5.977,66 (ossia tredici mensilità Per_1 gno sociale mensile di € 459,82 di cui al mod. anno 2021), di talchè applicando la CP_3 formula : (11.967,28-5.977,66)/13 si ottiene l'import ile di € 460,74, mentre l aveva CP_1 comunque riconosciuto l'importo inferiore di € 438,87 con una differenza mensile pe bile di
€ 21,87 per l'intero anno 2020. Allo stesso modo per il 2021 il limite reddituale veniva fissato in
€ 11.967,28 (cfr. tabella L allegata alla circolare n. 197/2021 allegata agli atti di causa) CP_1 mentre il reddito coniugale dato dalla tredic silità di assegno sociale del coniuge nell'importo complessivo di € 5.983,38 (ossia € 460,26*13 come da anno 2021 che si CP_3 allega) di talchè applicando la formula : (11.967,28-5983,38)/13 si ottiene l'importo mensile di
€ 460,30, mentre l aveva comunque riconosciuto l'importo inferiore di € 438,87, con una CP_1 differenza mensile uabile di € 21,43 per l'intero anno 2021. Infine per il 2022 il limite reddituale veniva fissato in € 12.194,78 (cfr. tabella L allegate alla circolare n. 135/2022 CP_1 che di producono in allegato) mentre il reddito coniugale dato dalla tredici mensilità di assegno sociale del coniuge nell'importo complessivo di € 6.085,43 (ossia € 468,11*13 come da CP_3 anno 2022 che si allega) di talchè applicando la formula : (12.194,78-6085,43)/13 si l'importo mensile di € 469,95, mentre l aveva comunque riconosciuto l'importo inferiore di CP_1
€ 469,03, con una differenza mensile perequabile di € 0,92 per l'intero anno 2022. Insomma, parte ricorrente alla luce dei redditi coniugali, non solo non deve restituire alcunché all CP_1 ma ha diritto ad una differenza mensile di € 21,87 per l'anno 2020, di € 21,43 per il 20 0,92 per il 2022.
IN entrambi i casi Il recupero dell'indebito era illegittimo ai sensi degli artt. 52 L. 88/1989 e 13 L. 412/89, non essendo ravvisabile dolo in capo al percipiente né essendo l'errore di calcolo dipeso da omessa comunicazione di dati che non fossero già conosciuti all (essendo l'unica entrata patrimoniale della ricorrente l'assegno CP_1 sociale erogato dall' che non aveva subito sostanziali variazioni). CP_2
Nel caso di specie, d determinazione del rateo di pensione non era stata influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente (non avendo i redditi subito sostanziali variazioni, considerato che la ricorrente godeva nel periodo del solo assegno sociale). In ogni caso il recupero andava se del caso effettuato entro l'anno (collocandosi invece gli indebiti oltre la scadenza del termine perentorio in ragione degli anni di riferimento).
Fermo quanto sopra- nel secondo ricorso, presentato in data 29-3-2022- deduceva che l'importo dell'assegno sociale ricevuto era stato inferiore a quello previsto per legge (€ 21,87
2 per il 2020; € 21,43 per il 2021; € 0,92 per il 2022) calcolato sottraendo al limite reddituale fissato annualmente dall' i redditi percepiti e diviso 13. CP_1
Concludeva chiedendo dichiararsi il provvedimento di indebito del 26-12-2022 e non dovuta la restituzione dell'indebito ivi richiesta, con condanna dell' alla restituzione delle CP_1 trattenute effettuate.; chiedendo inoltre dichiararsi il proprio diritto alla percezione dei differenziali mensili sull'assegno sociale negli anni 2020, 2021, 2022.
Nel fascicolo 2471/2022 si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso: premetteva che CP_1 tanto la ricorrente quanto il coniuge sono titolari di assegno sociale. Nel caso di specie si era verificata una indebita erogazione di importi a titolo di assegno sociale, notoriamente versato per intero solo ove il pensionato ed il suo nucleo non possieda alcun reddito;
nella specie l' aveva accertato un reddito coniugale 2018 superiore alla soglia di € 11.907,74 CP_2
( sentiva per il 2019 la liquidazione integrale dell'assegno; tuttavia l'assegno sociale di pertinanza della ricorrente ). Infatti con modello Red presentato il 17/02/2021 il coniuge della ricorrente, sig. dichiarava il possesso di un reddito da terreni e fabbricati Persona_1 pari ad €. 278,00 c cumulare con il reddito relativo al 2019 risultante dal casellario centrale dei pensionati pari ad €. 5954,00 (totale reddito del coniuge6232,00). In presenza di redditi da parte del coniuge, come nel caso di specie, l'assegno sociale spetta in misura ridotta e precisamente per l'anno 2019: 11.907,74 – 6232= 5675,74/13=436,59 CP_ importo assegno sociale spettante) L'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 prevede per l un termine di decadenza annuale entro il quale verificare la sussistenza dei requi er l'erogazione della prestazione. Pertanto, avuta la conoscibilità dei redditi entro l'anno CP_ successivo, fatte le verifiche necessarie l procede, a pena di decadenza, al recupero. Nel caso in questione, il redditi della signor e del coniuge sono stati conosciuti solo con Pt_1 dichiarazione presentata il 17 febbrai 1 come da modello Red che si allega e a seguito di ricostituzione della pensione in data 27/08/2021 l ha accertato l'indebita percezione CP_2 della provvidenza economica. dell'anno 2021 con la tazione del modello RED da parte della pensionata e del coniuge. Nelle more è evidente che la prestazione pensionistica legata al reddito – è stata corrisposta sub condicione, alla successiva condizione di verifica reddituale (cfr. L. 153/1969). L' contestava pertanto la avversa domanda, asserendo che- fermi gli obblighi di CP_2
c zione ex art. 13 co. 2, L. 412/91- solo con la dichiarazione indicata- non resa in precedenza- aveva potuto conoscere il dato reddituale.
Costituendosi nel fascicolo 1478/2023, relativo alla indebita erogazione di importi a titolo di assegno sociale negli anni 2020, 2021 e 2022, l'indebito di era formato a seguito della variazione degli importi di Assegno Sociale riconosciuti al coniuge della ricorrente,
[...]
, al quel in data 23 giugno 2022 erano stati riconosciuti arretrati per € 14, Per_1
Sicchè il dato reddituale rilevante (anche) per la determinazione dell'assegno sociale spettante alla ricorrente aveva subito una variazione derivante dalla applicazione del criterio di competenza. Nello specifico il coniuge della ricorrente aveva- con istanza ni data 8-4-2022- richiesto il c.d. aumento al milione, che con provvedimento del 23 giugno 2022 aveva aumentato l'importo dell'assegno sociale a quello spettante a partire dal 2016; con la conseguenza che l'ammontare dell'assegno del coniuge della ricorrente era stato superiore a quello indicato in ricorso e i redditi era stati pari a
- € 8470,00 per i 2020 e per il 2021;
- 6470,00 per il 2022.
3 La verifica degli importi non spettanti alla ricorrente era pertanto stata possibile solo lo stesso giorno della erogazione ed il recupero era avvenuto il 26 dicembre 2022, nel rispetto del termine di decadenza.
I fascicoli venivano riuniti per connessione all'udienza del 24-1-2024. La causa veniva di seguito mandata per la decisione nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
Osserva
L'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Prestazioni indebite) prevede che
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. " Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio -7 febbraio 1993, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 17/2/1993, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (che ha modificato il comma 2 del presente articolo) "nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data." Già nel vigore del R.D.L. n. 1422 del 1924, art. 80, e ancor più dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base della semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorchè questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini CP_1 della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi
4 casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996); da ultimo Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2018, n. 1919). E' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993). Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: come si legge nella sentenza n. 166 del 1996, "l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13,comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità". Così, ad esempio, si è ritenuto che nell'ipotesi di violazione del divieto di cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro autonomo, di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992, le maggiori somme erogate a titolo di pensione di anzianità, poi risultanti non dovute, sono recuperabili sotto forma di trattenuta sulla stessa pensione, poiché erogazione e trattenuta costituiscono eventi necessari della previsione normativa, che regola modalità e tempi per il completamento della fattispecie a struttura bifasica, senza che sia riscontrabile alcun errore dell'ente previdenziale e l'art. lO cit. costituisce norma speciale volta a regolare un'ipotesi peculiare di indebito derivante dall'applicazione del detto divieto. Non trova, pertanto, applicazione la disciplina generale dell'indebito previdenziale di cui all'art. 52, comma 2, della l. n. 88 del 1989, che postula la diversa ipotesi dell'erogazione di un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta per errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente previdenziale (Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2018, n. 1170). Non sussiste errore imputabile all'ente erogatore, con conseguente ripetibilità delle somme pagate indebitamente, nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere alla erogazione della prestazione (Cassazione civile, sez. lav., 30/08/2016, n. 17417). La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art 52, 2° comma, l. 9 marzo 1989 n. 88, ha natura di norma eccezionale (in quanto deroga al regime generale della irripetibilità dell'indebito oggettivo disciplinato dall'art. 2033 cod.civ.) ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 20.1.2005, n. 1134; Cass. 13 ottobre 1995 n. 10696 (2); Cass. 22 giugno 1999 n. 6338; Cass. 7 marzo 2003 n. 3488).
In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti
5 costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta1 ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare CP_2 annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la
S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata CP_ attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge). Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2011, n. 1228 Detto altrimenti, l'attivazione dell'Istituto ha come presupposto la segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto a pensione o sulla sua misura, se sconosciuti all'ente erogatore, mentre, in mancanza di tale segnalazione la seconda parte del citato art. 13, comma 1, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Quanto alla seconda questione, le modalità di cui all'art. 24 cit. attengono solo al recupero di contributi o premi dovuti all'istituto e non versati. Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, l' ben può recuperare gli indebiti mediante trattenute sulle prestazioni dovute in via di CP_1 compensazione (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9001 del 05/06/2003).
Tanto premesso la pretesa dell' non ha ad oggetto un indebito pensionistico, bensì il recupero CP_1 di importi di assegno sociale non spettanti, per redditi maturati dal nucleo familiare nel corso del
2018. L' ha avuto consapevolezza del reddito rilevante (nella specie quello da terreni e fabbricati CP_2 di pertinenza del coniuge della ricorrente pari ad €. 278,00 che si cumula il reddito relativo al
2019 risultante dal casellario centrale dei pensionati pari ad €. 5954,00 (totale reddito del coniuge6232,00) con modello Red presentato il 17/02/2021. Come condivisibilmente dedotto dall' , trattandosi di redditi non (immediatamente) conoscibili CP_1 dell' , era onere della ricorrente provvedere alla tempestiva comunicazione del dato in CP_2 questione, di pertinenza del coniuge, sicchè l'erronea determinazione dell'assegno sociale non è il portato dell'erroneo calcolo imputabile all' , senza che venga in rilievo la buona o mala fede. CP_1
Spese di giudizio non ripetibili in virtù dell'art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è allegata al verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria;
Foggia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sezioni unite n. 18046 del 04/08/2010.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2471/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO Parte_1 C.F._1
IERN
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 20/02/2022, parte ricorrente, titolare di Assegno Sociale (AS n.
decorrenza 01.10.2017) ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità P.IVA_2 della pretesa dell' al recupero (anche a mezzo compensazione) dell'indebito, comunicato CP_1 dall' con data 30-8-2021 per € 748,52 (€ 277,94 per l'anno 2019; € 278,07 CP_2 per 2020; € 192,51 per l'anno 2021).
Con successivo ricorso in data 29-2-2022 la stessa ricorrente proponeva ulteriore domanda di accertamento negativo della pretesa recuperatoria dell' formalizzata con nota in data CP_1
26-10-2022 per € 4788,42 (€ 2207,92 per l'anno 202 07,92 per 'anno 2021; € 372,58 per l'anno 2022); nella nota in questione l' dava atto di avere effettuato un ricalcolo e CP_1 conseguentemente operato la trattenuta ro formalizzato la richiesta di recupero dell'indebito.
Il (primo) ricorso veniva iscritto al nr. 1478/2023 RG;
allegava che l' con nota in data CP_1
30-8-2021, aveva provveduto a riliquidare la pensione, ritenendo ovuta la somma complessiva di € 748,52 (€ 277,94 per il 2019; € 278,07 per il 2020; € 192,51 per il 2021) e preannunciato una trattenuta mensile di € 53,47.
1 Nella seconda comanda deduceva che l' con nota in data 26-12-2022, all'atto della CP_1 ulteriore riliquidazione della pensione, riteneva non dovuto l'importo di € 4788,42 (€ 2207,92 per il 2020; € 2207,92 per il 2021; € 372,58 per il 2022) ed avviava il recupero mediante una trattenuta mensile di € 53,47.
La parte ricorrente specificava che la misura dell'assegno sociale originariamente liquidato in favore della ricorrente era solo parzialmente corretto proprio perché come noto l'assegno sociale è dato dalla differenza tra l'importo reddituale annuo coniugale, fissato per il 2020 in € 11.967,28 al netto dei redditi posseduti dai coniugi secondo la ben nota formula: (11.967,28 - RC che sta per reddito coniugale) / 13 (si consideri che le uniche entrate della ricorrente e del coniuge sig. sono gli assegni sociali come emerge dai modd. ObisM allegati agli Persona_1 atti di caus 2020 il limite reddituale era appunto sancito in € 11.967,28 (cfr. tabella L allegata alla circolare 148/2020) mentre il reddito posseduto dai coniugi è dato CP_1 per la ricorrente dal solo ammo dell'assegno sociale da calcolare e dal coniuge, sig.
[...]
, dall'assegno sociale percepito nell'importo annuodi € 5.977,66 (ossia tredici mensilità Per_1 gno sociale mensile di € 459,82 di cui al mod. anno 2021), di talchè applicando la CP_3 formula : (11.967,28-5.977,66)/13 si ottiene l'import ile di € 460,74, mentre l aveva CP_1 comunque riconosciuto l'importo inferiore di € 438,87 con una differenza mensile pe bile di
€ 21,87 per l'intero anno 2020. Allo stesso modo per il 2021 il limite reddituale veniva fissato in
€ 11.967,28 (cfr. tabella L allegata alla circolare n. 197/2021 allegata agli atti di causa) CP_1 mentre il reddito coniugale dato dalla tredic silità di assegno sociale del coniuge nell'importo complessivo di € 5.983,38 (ossia € 460,26*13 come da anno 2021 che si CP_3 allega) di talchè applicando la formula : (11.967,28-5983,38)/13 si ottiene l'importo mensile di
€ 460,30, mentre l aveva comunque riconosciuto l'importo inferiore di € 438,87, con una CP_1 differenza mensile uabile di € 21,43 per l'intero anno 2021. Infine per il 2022 il limite reddituale veniva fissato in € 12.194,78 (cfr. tabella L allegate alla circolare n. 135/2022 CP_1 che di producono in allegato) mentre il reddito coniugale dato dalla tredici mensilità di assegno sociale del coniuge nell'importo complessivo di € 6.085,43 (ossia € 468,11*13 come da CP_3 anno 2022 che si allega) di talchè applicando la formula : (12.194,78-6085,43)/13 si l'importo mensile di € 469,95, mentre l aveva comunque riconosciuto l'importo inferiore di CP_1
€ 469,03, con una differenza mensile perequabile di € 0,92 per l'intero anno 2022. Insomma, parte ricorrente alla luce dei redditi coniugali, non solo non deve restituire alcunché all CP_1 ma ha diritto ad una differenza mensile di € 21,87 per l'anno 2020, di € 21,43 per il 20 0,92 per il 2022.
IN entrambi i casi Il recupero dell'indebito era illegittimo ai sensi degli artt. 52 L. 88/1989 e 13 L. 412/89, non essendo ravvisabile dolo in capo al percipiente né essendo l'errore di calcolo dipeso da omessa comunicazione di dati che non fossero già conosciuti all (essendo l'unica entrata patrimoniale della ricorrente l'assegno CP_1 sociale erogato dall' che non aveva subito sostanziali variazioni). CP_2
Nel caso di specie, d determinazione del rateo di pensione non era stata influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente (non avendo i redditi subito sostanziali variazioni, considerato che la ricorrente godeva nel periodo del solo assegno sociale). In ogni caso il recupero andava se del caso effettuato entro l'anno (collocandosi invece gli indebiti oltre la scadenza del termine perentorio in ragione degli anni di riferimento).
Fermo quanto sopra- nel secondo ricorso, presentato in data 29-3-2022- deduceva che l'importo dell'assegno sociale ricevuto era stato inferiore a quello previsto per legge (€ 21,87
2 per il 2020; € 21,43 per il 2021; € 0,92 per il 2022) calcolato sottraendo al limite reddituale fissato annualmente dall' i redditi percepiti e diviso 13. CP_1
Concludeva chiedendo dichiararsi il provvedimento di indebito del 26-12-2022 e non dovuta la restituzione dell'indebito ivi richiesta, con condanna dell' alla restituzione delle CP_1 trattenute effettuate.; chiedendo inoltre dichiararsi il proprio diritto alla percezione dei differenziali mensili sull'assegno sociale negli anni 2020, 2021, 2022.
Nel fascicolo 2471/2022 si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso: premetteva che CP_1 tanto la ricorrente quanto il coniuge sono titolari di assegno sociale. Nel caso di specie si era verificata una indebita erogazione di importi a titolo di assegno sociale, notoriamente versato per intero solo ove il pensionato ed il suo nucleo non possieda alcun reddito;
nella specie l' aveva accertato un reddito coniugale 2018 superiore alla soglia di € 11.907,74 CP_2
( sentiva per il 2019 la liquidazione integrale dell'assegno; tuttavia l'assegno sociale di pertinanza della ricorrente ). Infatti con modello Red presentato il 17/02/2021 il coniuge della ricorrente, sig. dichiarava il possesso di un reddito da terreni e fabbricati Persona_1 pari ad €. 278,00 c cumulare con il reddito relativo al 2019 risultante dal casellario centrale dei pensionati pari ad €. 5954,00 (totale reddito del coniuge6232,00). In presenza di redditi da parte del coniuge, come nel caso di specie, l'assegno sociale spetta in misura ridotta e precisamente per l'anno 2019: 11.907,74 – 6232= 5675,74/13=436,59 CP_ importo assegno sociale spettante) L'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 prevede per l un termine di decadenza annuale entro il quale verificare la sussistenza dei requi er l'erogazione della prestazione. Pertanto, avuta la conoscibilità dei redditi entro l'anno CP_ successivo, fatte le verifiche necessarie l procede, a pena di decadenza, al recupero. Nel caso in questione, il redditi della signor e del coniuge sono stati conosciuti solo con Pt_1 dichiarazione presentata il 17 febbrai 1 come da modello Red che si allega e a seguito di ricostituzione della pensione in data 27/08/2021 l ha accertato l'indebita percezione CP_2 della provvidenza economica. dell'anno 2021 con la tazione del modello RED da parte della pensionata e del coniuge. Nelle more è evidente che la prestazione pensionistica legata al reddito – è stata corrisposta sub condicione, alla successiva condizione di verifica reddituale (cfr. L. 153/1969). L' contestava pertanto la avversa domanda, asserendo che- fermi gli obblighi di CP_2
c zione ex art. 13 co. 2, L. 412/91- solo con la dichiarazione indicata- non resa in precedenza- aveva potuto conoscere il dato reddituale.
Costituendosi nel fascicolo 1478/2023, relativo alla indebita erogazione di importi a titolo di assegno sociale negli anni 2020, 2021 e 2022, l'indebito di era formato a seguito della variazione degli importi di Assegno Sociale riconosciuti al coniuge della ricorrente,
[...]
, al quel in data 23 giugno 2022 erano stati riconosciuti arretrati per € 14, Per_1
Sicchè il dato reddituale rilevante (anche) per la determinazione dell'assegno sociale spettante alla ricorrente aveva subito una variazione derivante dalla applicazione del criterio di competenza. Nello specifico il coniuge della ricorrente aveva- con istanza ni data 8-4-2022- richiesto il c.d. aumento al milione, che con provvedimento del 23 giugno 2022 aveva aumentato l'importo dell'assegno sociale a quello spettante a partire dal 2016; con la conseguenza che l'ammontare dell'assegno del coniuge della ricorrente era stato superiore a quello indicato in ricorso e i redditi era stati pari a
- € 8470,00 per i 2020 e per il 2021;
- 6470,00 per il 2022.
3 La verifica degli importi non spettanti alla ricorrente era pertanto stata possibile solo lo stesso giorno della erogazione ed il recupero era avvenuto il 26 dicembre 2022, nel rispetto del termine di decadenza.
I fascicoli venivano riuniti per connessione all'udienza del 24-1-2024. La causa veniva di seguito mandata per la decisione nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
Osserva
L'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Prestazioni indebite) prevede che
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. " Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio -7 febbraio 1993, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 17/2/1993, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (che ha modificato il comma 2 del presente articolo) "nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data." Già nel vigore del R.D.L. n. 1422 del 1924, art. 80, e ancor più dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base della semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorchè questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini CP_1 della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi
4 casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996); da ultimo Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2018, n. 1919). E' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993). Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: come si legge nella sentenza n. 166 del 1996, "l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13,comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità". Così, ad esempio, si è ritenuto che nell'ipotesi di violazione del divieto di cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro autonomo, di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992, le maggiori somme erogate a titolo di pensione di anzianità, poi risultanti non dovute, sono recuperabili sotto forma di trattenuta sulla stessa pensione, poiché erogazione e trattenuta costituiscono eventi necessari della previsione normativa, che regola modalità e tempi per il completamento della fattispecie a struttura bifasica, senza che sia riscontrabile alcun errore dell'ente previdenziale e l'art. lO cit. costituisce norma speciale volta a regolare un'ipotesi peculiare di indebito derivante dall'applicazione del detto divieto. Non trova, pertanto, applicazione la disciplina generale dell'indebito previdenziale di cui all'art. 52, comma 2, della l. n. 88 del 1989, che postula la diversa ipotesi dell'erogazione di un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta per errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente previdenziale (Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2018, n. 1170). Non sussiste errore imputabile all'ente erogatore, con conseguente ripetibilità delle somme pagate indebitamente, nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere alla erogazione della prestazione (Cassazione civile, sez. lav., 30/08/2016, n. 17417). La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art 52, 2° comma, l. 9 marzo 1989 n. 88, ha natura di norma eccezionale (in quanto deroga al regime generale della irripetibilità dell'indebito oggettivo disciplinato dall'art. 2033 cod.civ.) ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 20.1.2005, n. 1134; Cass. 13 ottobre 1995 n. 10696 (2); Cass. 22 giugno 1999 n. 6338; Cass. 7 marzo 2003 n. 3488).
In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti
5 costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta1 ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare CP_2 annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la
S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata CP_ attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge). Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2011, n. 1228 Detto altrimenti, l'attivazione dell'Istituto ha come presupposto la segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto a pensione o sulla sua misura, se sconosciuti all'ente erogatore, mentre, in mancanza di tale segnalazione la seconda parte del citato art. 13, comma 1, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Quanto alla seconda questione, le modalità di cui all'art. 24 cit. attengono solo al recupero di contributi o premi dovuti all'istituto e non versati. Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, l' ben può recuperare gli indebiti mediante trattenute sulle prestazioni dovute in via di CP_1 compensazione (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9001 del 05/06/2003).
Tanto premesso la pretesa dell' non ha ad oggetto un indebito pensionistico, bensì il recupero CP_1 di importi di assegno sociale non spettanti, per redditi maturati dal nucleo familiare nel corso del
2018. L' ha avuto consapevolezza del reddito rilevante (nella specie quello da terreni e fabbricati CP_2 di pertinenza del coniuge della ricorrente pari ad €. 278,00 che si cumula il reddito relativo al
2019 risultante dal casellario centrale dei pensionati pari ad €. 5954,00 (totale reddito del coniuge6232,00) con modello Red presentato il 17/02/2021. Come condivisibilmente dedotto dall' , trattandosi di redditi non (immediatamente) conoscibili CP_1 dell' , era onere della ricorrente provvedere alla tempestiva comunicazione del dato in CP_2 questione, di pertinenza del coniuge, sicchè l'erronea determinazione dell'assegno sociale non è il portato dell'erroneo calcolo imputabile all' , senza che venga in rilievo la buona o mala fede. CP_1
Spese di giudizio non ripetibili in virtù dell'art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è allegata al verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria;
Foggia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sezioni unite n. 18046 del 04/08/2010.