Art. 34.
A tutti gli atti ed operazioni effettuate dal Mediocredito centrale, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 40 e 41 della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
A tutti gli atti ed operazioni effettuate dal Mediocredito centrale, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 40 e 41 della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.