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Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
Commentario • 1
- 1. Il concorso apparente di norme: un possibile revirement dei criteri sostanziali?Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 marzo 2024
Nota a Cass. pen., sez. V, sent. 24 marzo 2023 (dep. 5 maggio 2023), n. 18891, Pistorelli, Presidente – Pilla, Estensore. Abstract. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema del concorso apparente di norme, mostrando di discostarsi dal dictum delle Sezioni Unite nell'applicazione del criterio dell'assorbimento. Traendo spunto dalla pronuncia, il presente contributo analizza la questione alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite n. 41588/2017 sui criteri di risoluzione del concorso apparente di norme, nonché in relazione al rapporto intercorrente con il tema del divieto di bis in idem. L'analisi procede analizzando le criticità emerse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18891 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione MA AN LO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. CARLA MANDUCHI, per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso depositando memorie aggiuntive. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 30 settembre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini a seguito di giudizio abbreviato del 12 dicembre 2019, ha dichiarato nei confronti di RI OB non doversi procedere per i reati di truffa e di illecito trattamento di dati personali di cui ai capi C) e G) per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando per l'effetto la pena in relazione ai reati Penale Sent. Sez. 5 Num. 18891 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 24/03/2023 di cui ai capi A) e B) in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto. L'accusa è relativa al reato di cui all'art. 453 n.4 cod. pen. in quanto la ricorrente in concorso con il marito acquistava e riceveva da un falsario non meglio identificato circa 13.360,00 euro in banconote false (capo A) e, dopo averle ricevute, spendeva il danaro falso acquistando articoli elettronici e generi alimentari, con l'aggravante di cui agli artt. 61 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo B). 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.5 cod. pen. Lamenta la ricorrente che nelle sentenze di primo e secondo grado i giudici hanno pedissequamente aderito alla descrizione della condotta come formulata nella imputazione utilizzando una mera formula di stile nel descrivere l'aggravante contestata e senza chiarire in che cosa si fosse in concreto realizzato l'ostacolo alla privata difesa, in base peraltro a circostanze di tempo e di fatto erroneamente indicate (in orario serale e notturno, in modo rapido e fugace, in luoghi spesso all'aperto, sotto la pioggia o comunque scarsamente illuminati). Nonostante la difesa della ricorrente avesse formulato uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha valorizzato tre elementi: il tempo serale o notturno;
la limitata durata degli incontri;
i luoghi estemporanei in cui gli acquisti dietro corrispettivo di monete false erano realizzate. La motivazione ha utilizzato le medesime argomentazioni con riferimento a ciascuno dei dodici acquisti effettuati senza operare un esame specifico in ordine ad ognuno di essi e senza applicare correttamente i principi fissati dalle S.U. con la pronunzia del 15 luglio 2021, n.40275, Cardellini. Quanto al "tempo serale e notturno" la Corte territoriale ha ritenuto la circostanza funzionale ad evitare che le persone offese potessero accorgersi della falsità delle banconote. Sul punto lamenta la difesa che 10 dei dodici incontri siano avvenuti nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le 20.00 della sera che porta ad escludere ogni riferimento al tempo di notte, ma soltanto al buio (fatti commessi nel febbraio/marzo) e non in luoghi di aperta campagna, ma adeguatamente illuminati, in aree frequentate, in centri commerciali e dunque in luoghi in cui avvengono normalmente scambi fra persone. Al riguardo la difesa ha nel ricorso ripercorso i singoli fatti contestati indicando per ciascuno l'ora, la data e il luogo dello scambio, a conferma delle doglianze avanzate, concludendo per la mancanza degli elementi richiesti dalla pronunzia delle Sez. Un.: 2 L'elemento notturno;
L'ostacolo alla difesa;
- L'a p profitta m ento. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le contestate circostanze aggravanti. 2.2.1. La sentenza impugnata ha ritenuto le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti sia per la ricorrente RI, sia per il coniuge EC nonostante la differenza delle due posizioni che emerge dall'assenza di precedenti penali a carico della RI (a differenza del coniuge) e della posizione di totale soggezione e manipolazione operata da EC sulla moglie. Da ciò deriva la contraddittorietà della motivazione nella individuazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la Corte territoriale giustifichi la omogeneità del trattamento nella piena condivisione del programma criminoso. Al contrario gli elementi di prova che rivelano lo stato di soggezione e di timore della RI rispetto al coniuge sono costituiti dalle intercettazioni telefoniche del febbraio 2014; dalle spontanee dichiarazioni dalla stessa rese in sede di perquisizione, dalle stesse indicazioni fornite dalla polizia giudiziaria impegnata nella indagine che, sulla base dell'ascolto delle intercettazioni, comprendeva la difformità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza e successivamente in quanto la donna era stata minacciata di morte dal marito. Non appare inoltre condivisibile la valutazione del contributo confessorio della RI come meno utile rispetto a quello del coniuge in ordine alla individuazione del falsario loro fornitore;
ciò può derivare unicamente dal ruolo marginale ricoperto dalla stessa nella vicenda. 2.2.2. Infine, nella conferma del bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza la Corte territoriale non ha considerato la intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi C) e G), circostanza questa che indebolisce le ragioni della mancata prevalenza delle circostanze attenuanti con il richiamo alla pluralità delle condotte poste in essere, senza contare che anche le condotte di cui ai capi C) e G) erano aggravate dalle circostanze di cui all'art.61 n.2 e n.5 cod. pen. A seguito della riforma della sentenza la Corte territoriale doveva operare un nuovo bilanciamento dal momento che residuava l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod. pen per il capo A) e dell'art. 61 n.5 cod. pen. per il solo capo B). 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena eccessivo per la continuazione interna al capo A) e per la continuazione esterna con il capo B). 3 Sulla base della pronuncia delle Sez. Un.n.47127 del 24 giugno 2021, Pizzone, la sentenza impugnata non ha sufficientemente chiarito l'aumento dosimetrico della pena sia con riferimento alla continuazione interna che a quella esterna. 2.4 Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta compatibilità tra il riconoscimento della circostanza aggravante del nesso teleologico e l'istituto della continuazione tra reati. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte sul punto, la difesa evidenzia che le due condotte sono legate da un nesso teleologico nel testo della medesima disposizione ( art. 453 n.3 e n.4 cod. pen.). Essendo dunque la valutazione della sussistenza del nesso teleologico anticipata dalla stessa formulazione della norma, l'applicazione della circostanza aggravante risulterebbe una inammissibile duplicazione della valutazione finalistica. Con la conseguenza che il caso in esame rappresenterebbe una di quelle ipotesi che per le concrete caratteristiche della fattispecie presuppone la inconciliabilità tra la circostanza aggravante e l'istituto del delitto continuato. 2.5. In sede di conclusioni ha depositato una memoria cui è allegata la pronunzia della Corte di Ancona, successiva alla presentazione del ricorso, che, in sede di revisione del processo ha assolto ai sensi dell'art.637 cod. proc. pen. la ricorrente dal reato di calunnia per il quale era stata condannata con sentenza irrevocabile in data 15 luglio 2018. L'esito del procedimento di revisione comporta la esclusione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che seguono. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Le Sezioni Unite con la sentenza richiamata in ricorso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) hanno chiarito che la commissione del fatto in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo tuttavia sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. In motivazione in particolare si assume che «occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata (Sez. 2, n. 4 6608 del 14/11/2013, (2014), Di Guida, Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302). Peraltro, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672) Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante in esame, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato;
c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). 1.2.Con riferimento specifico al "tempo di notte", che è una delle circostanze di fatto messe in discussione nel presente ricorso, come per ogni altra circostanza fattuale valorizzabile — anche da sola - ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., si pone in primis il problema di stabilire se esso sia di per sé idoneo in astratto ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" dalla commissione di reati, oppure no. Secondo la pronuncia delle Sezioni unite il "tempo di notte" costituisce di per sé circostanza di tempo astrattamente idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa", perché di notte, secondo consolidate massime di esperienza, riconosciute come tali e generalmente accettate, più volte accreditate dal legislatore: - cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate (il che favorisce la commissione di azioni delittuose, meno agevolmente visibili ab extemo); - le persone (vittime che potrebbero meglio difendersi se sveglie;
terzi, che potrebbero prestare soccorso alle prime) sono dedite al riposo;
- la maggior parte delle attività (lavorative e ricreative) cessa, e di conseguenza le strade e gli uffici sono molto meno frequentati;
- la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso. Peraltro, come da epoca risalente evidenziato dalla Relazione del Guardasigilli al Re, tutto ciò non è necessariamente valido in assoluto, in ogni tempo ed in ogni luogo. 5 Precisa la Corte tuttavia che accanto alla circostanza notte «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160), ed, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo: a tal fine la giurisprudenza ha sinora valorizzato essenzialmente la predisposizione di un sistema di vigilanza privata e/o di un sistema di video sorveglianza. Occorre, infine, verificare che il soggetto agente abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo. Detta verifica soggettiva ben può essere limitata alla constatazione dell'inevitabile consapevolezza dell'avere agito in tempo di notte, in condizioni di effettiva minorata difesa per la vittima e le pubbliche autorità: come chiarito da autorevole dottrina, «la contingenza favorevole deve non solo oggettivamente sussistere, ma essere conosciuta dall'agente, che solo così ne può "profittare"». 1.2. La Corte territoriale ha correttamente applicato i richiamati principi (in relazione alla fattispecie in esame che è quella di acquisto e successiva cessione di banconote false) valutando complessivamente i plurimi episodi attribuiti alla ricorrente e ha in maniera non manifestamente illogica, né contraddittoria e come tale incensurabile affermato che: - La ricorrente nella maggior parte degli episodi organizzava l'incontro con le vittime in tempo serale proprio per evitare che potessero accorgersi della falsità delle banconote;
- in ogni caso cercava di limitare la durata degli incontri;
- organizzava gli incontri in luoghi estemporanei dove era impossibile utilizzare macchine o altri accorgimenti che consentissero il controllo dell'autenticità delle banconote cedute. 1.2.1. La sentenza impugnata ha espressamente richiamato le ulteriori specificazioni del modus operandi della ricorrente indicate nella sentenza di primo grado e cioè che gli incontri avvenivano in modo rapido e fugace, all'aperto, sotto la pioggia, o in luoghi scarsamente illuminati in modo da rendere difficile la individuazione della falsità delle banconote. 1.3. Con specifico riferimento, dunque, alla fattispecie incriminatrice (spendita di monete false) aggravata dalla circostanza di cui all'art.61 n.5 cod. pen., la sentenza ha correttamente argomentato, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, quanto alla realizzazione degli incontri organizzati 6 per la cessione delle false monete, che sussistessero in concreto circostanze che complessivamente ostacolavano la verifica della genuinità del danaro ceduto. 2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo- da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi- relativi al complessivo trattamento sanzionatorio e alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato appaiono fondati. 2.1. In particolare, il quarto motivo, nel richiamare la incompatibilità della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 61 n2. cod. pen. e dell'istituto della continuazione in relazione ai capi A) e B), implicitamente introduce il tema della corretta individuazione della fattispecie contestata, consentendo inoltre di richiamare le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di questa Corte nella ipotesi di norme incriminatrici a fattispecie plurima, quali l'art.453 cod. pen., indicazioni secondo le quali: "In tema di falso in monete, avendo l'art. 453 cod. pen. natura giuridica di norma incriminatrice a fattispecie plurima, deve escludersi il concorso formale di reati quando il fatto integri più condotte tipiche e queste vengano realizzate senza apprezzabile soluzione di continuità sul medesimo oggetto materiale. (In applicazione del suddetto principio di diritto la Suprema Corte ha ritenuto costituire un'unica ipotesi delittuosa la condotta di acquisto da parte dell'imputato di banconote false che venivano immediatamente riposte in un fondo a disposizione dello stesso ed ivi detenute). (Sez. 5, n. 37632 del 07/06/2012, Baldari e altri, Rv. 254559). Siffatta struttura normativa si riscontra anche in altre norme incriminatrici, fra cui l'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, a proposito della quale in particolare questa Corte ha avuto già più volte modo di affermare (di recente Sez.3, n.3323 del 17/11/2021, (2022), Bruno, Rv.282699) che siffatta pluralità di fattispecie "[..]convive con un fatto lesivo sostanzialmente unico, con la conseguenza che, laddove un fatto concreto integri più condotte tipiche e queste ultime vengano realizzate senza apprezzabile soluzione di continuità sul medesimo oggetto materiale, le stesse perdono la loro individualità e rimangono assorbite nella più grave di esse[..]". È quanto si è realizzato nel caso di specie laddove le banconote false acquistate erano poi spese quale corrispettivo per l'acquisto di generi elettronici da ignari venditori. Irrilevante è a questo punto la durata di siffatta detenzione: ciò che infatti incide sull'autonoma consistenza giuridica della condotta è la sua contiguità cronologica e la sua convergenza sullo stesso oggetto materiale attraverso la condotta di acquisto immediatamente precedente e la successiva cessione. Nei confronti della ricorrente il reato di cui al capo B) deve pertanto essere ritenuto senz'altro assorbito in quello di cui al capo A). 7 3. L'accoglimento del quarto motivo comporta l'assorbimento del terzo motivo relativo alle doglianze in tema di eccessivo aumento della pena a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati. 4. Quanto poi al secondo motivo, anch'esso fondato, occorre valorizzare due elementi: - l'assorbimento del reato di cui al capo B) nel reato di cui al capo A) ha comportato la esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod. pen.; - la sopraggiunta pronunzia di revisione della condanna irrevocabile per il reato di calunnia ha comportato la esclusione del precedente penale da cui risultava gravata la ricorrente. 4.1.A ciò consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio al fine di rivalutare il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento che è stato operato dalla Corte territoriale in termini di equivalenza, dovendosi considerare la intervenuta esclusione del precedente penale per calunnia e la unicità della circostanza aggravante residua contestata (art. 61 n.5 cod. pen.).
PQM
Ritenuto l'assorbimento del reato di cui al capo B) in quello di cui al capo A), annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione MA AN LO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. CARLA MANDUCHI, per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso depositando memorie aggiuntive. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 30 settembre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini a seguito di giudizio abbreviato del 12 dicembre 2019, ha dichiarato nei confronti di RI OB non doversi procedere per i reati di truffa e di illecito trattamento di dati personali di cui ai capi C) e G) per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando per l'effetto la pena in relazione ai reati Penale Sent. Sez. 5 Num. 18891 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 24/03/2023 di cui ai capi A) e B) in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto. L'accusa è relativa al reato di cui all'art. 453 n.4 cod. pen. in quanto la ricorrente in concorso con il marito acquistava e riceveva da un falsario non meglio identificato circa 13.360,00 euro in banconote false (capo A) e, dopo averle ricevute, spendeva il danaro falso acquistando articoli elettronici e generi alimentari, con l'aggravante di cui agli artt. 61 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo B). 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.5 cod. pen. Lamenta la ricorrente che nelle sentenze di primo e secondo grado i giudici hanno pedissequamente aderito alla descrizione della condotta come formulata nella imputazione utilizzando una mera formula di stile nel descrivere l'aggravante contestata e senza chiarire in che cosa si fosse in concreto realizzato l'ostacolo alla privata difesa, in base peraltro a circostanze di tempo e di fatto erroneamente indicate (in orario serale e notturno, in modo rapido e fugace, in luoghi spesso all'aperto, sotto la pioggia o comunque scarsamente illuminati). Nonostante la difesa della ricorrente avesse formulato uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha valorizzato tre elementi: il tempo serale o notturno;
la limitata durata degli incontri;
i luoghi estemporanei in cui gli acquisti dietro corrispettivo di monete false erano realizzate. La motivazione ha utilizzato le medesime argomentazioni con riferimento a ciascuno dei dodici acquisti effettuati senza operare un esame specifico in ordine ad ognuno di essi e senza applicare correttamente i principi fissati dalle S.U. con la pronunzia del 15 luglio 2021, n.40275, Cardellini. Quanto al "tempo serale e notturno" la Corte territoriale ha ritenuto la circostanza funzionale ad evitare che le persone offese potessero accorgersi della falsità delle banconote. Sul punto lamenta la difesa che 10 dei dodici incontri siano avvenuti nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le 20.00 della sera che porta ad escludere ogni riferimento al tempo di notte, ma soltanto al buio (fatti commessi nel febbraio/marzo) e non in luoghi di aperta campagna, ma adeguatamente illuminati, in aree frequentate, in centri commerciali e dunque in luoghi in cui avvengono normalmente scambi fra persone. Al riguardo la difesa ha nel ricorso ripercorso i singoli fatti contestati indicando per ciascuno l'ora, la data e il luogo dello scambio, a conferma delle doglianze avanzate, concludendo per la mancanza degli elementi richiesti dalla pronunzia delle Sez. Un.: 2 L'elemento notturno;
L'ostacolo alla difesa;
- L'a p profitta m ento. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le contestate circostanze aggravanti. 2.2.1. La sentenza impugnata ha ritenuto le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti sia per la ricorrente RI, sia per il coniuge EC nonostante la differenza delle due posizioni che emerge dall'assenza di precedenti penali a carico della RI (a differenza del coniuge) e della posizione di totale soggezione e manipolazione operata da EC sulla moglie. Da ciò deriva la contraddittorietà della motivazione nella individuazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la Corte territoriale giustifichi la omogeneità del trattamento nella piena condivisione del programma criminoso. Al contrario gli elementi di prova che rivelano lo stato di soggezione e di timore della RI rispetto al coniuge sono costituiti dalle intercettazioni telefoniche del febbraio 2014; dalle spontanee dichiarazioni dalla stessa rese in sede di perquisizione, dalle stesse indicazioni fornite dalla polizia giudiziaria impegnata nella indagine che, sulla base dell'ascolto delle intercettazioni, comprendeva la difformità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza e successivamente in quanto la donna era stata minacciata di morte dal marito. Non appare inoltre condivisibile la valutazione del contributo confessorio della RI come meno utile rispetto a quello del coniuge in ordine alla individuazione del falsario loro fornitore;
ciò può derivare unicamente dal ruolo marginale ricoperto dalla stessa nella vicenda. 2.2.2. Infine, nella conferma del bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza la Corte territoriale non ha considerato la intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi C) e G), circostanza questa che indebolisce le ragioni della mancata prevalenza delle circostanze attenuanti con il richiamo alla pluralità delle condotte poste in essere, senza contare che anche le condotte di cui ai capi C) e G) erano aggravate dalle circostanze di cui all'art.61 n.2 e n.5 cod. pen. A seguito della riforma della sentenza la Corte territoriale doveva operare un nuovo bilanciamento dal momento che residuava l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod. pen per il capo A) e dell'art. 61 n.5 cod. pen. per il solo capo B). 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena eccessivo per la continuazione interna al capo A) e per la continuazione esterna con il capo B). 3 Sulla base della pronuncia delle Sez. Un.n.47127 del 24 giugno 2021, Pizzone, la sentenza impugnata non ha sufficientemente chiarito l'aumento dosimetrico della pena sia con riferimento alla continuazione interna che a quella esterna. 2.4 Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta compatibilità tra il riconoscimento della circostanza aggravante del nesso teleologico e l'istituto della continuazione tra reati. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte sul punto, la difesa evidenzia che le due condotte sono legate da un nesso teleologico nel testo della medesima disposizione ( art. 453 n.3 e n.4 cod. pen.). Essendo dunque la valutazione della sussistenza del nesso teleologico anticipata dalla stessa formulazione della norma, l'applicazione della circostanza aggravante risulterebbe una inammissibile duplicazione della valutazione finalistica. Con la conseguenza che il caso in esame rappresenterebbe una di quelle ipotesi che per le concrete caratteristiche della fattispecie presuppone la inconciliabilità tra la circostanza aggravante e l'istituto del delitto continuato. 2.5. In sede di conclusioni ha depositato una memoria cui è allegata la pronunzia della Corte di Ancona, successiva alla presentazione del ricorso, che, in sede di revisione del processo ha assolto ai sensi dell'art.637 cod. proc. pen. la ricorrente dal reato di calunnia per il quale era stata condannata con sentenza irrevocabile in data 15 luglio 2018. L'esito del procedimento di revisione comporta la esclusione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che seguono. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Le Sezioni Unite con la sentenza richiamata in ricorso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) hanno chiarito che la commissione del fatto in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo tuttavia sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. In motivazione in particolare si assume che «occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata (Sez. 2, n. 4 6608 del 14/11/2013, (2014), Di Guida, Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302). Peraltro, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672) Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante in esame, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato;
c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). 1.2.Con riferimento specifico al "tempo di notte", che è una delle circostanze di fatto messe in discussione nel presente ricorso, come per ogni altra circostanza fattuale valorizzabile — anche da sola - ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., si pone in primis il problema di stabilire se esso sia di per sé idoneo in astratto ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" dalla commissione di reati, oppure no. Secondo la pronuncia delle Sezioni unite il "tempo di notte" costituisce di per sé circostanza di tempo astrattamente idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa", perché di notte, secondo consolidate massime di esperienza, riconosciute come tali e generalmente accettate, più volte accreditate dal legislatore: - cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate (il che favorisce la commissione di azioni delittuose, meno agevolmente visibili ab extemo); - le persone (vittime che potrebbero meglio difendersi se sveglie;
terzi, che potrebbero prestare soccorso alle prime) sono dedite al riposo;
- la maggior parte delle attività (lavorative e ricreative) cessa, e di conseguenza le strade e gli uffici sono molto meno frequentati;
- la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso. Peraltro, come da epoca risalente evidenziato dalla Relazione del Guardasigilli al Re, tutto ciò non è necessariamente valido in assoluto, in ogni tempo ed in ogni luogo. 5 Precisa la Corte tuttavia che accanto alla circostanza notte «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160), ed, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo: a tal fine la giurisprudenza ha sinora valorizzato essenzialmente la predisposizione di un sistema di vigilanza privata e/o di un sistema di video sorveglianza. Occorre, infine, verificare che il soggetto agente abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo. Detta verifica soggettiva ben può essere limitata alla constatazione dell'inevitabile consapevolezza dell'avere agito in tempo di notte, in condizioni di effettiva minorata difesa per la vittima e le pubbliche autorità: come chiarito da autorevole dottrina, «la contingenza favorevole deve non solo oggettivamente sussistere, ma essere conosciuta dall'agente, che solo così ne può "profittare"». 1.2. La Corte territoriale ha correttamente applicato i richiamati principi (in relazione alla fattispecie in esame che è quella di acquisto e successiva cessione di banconote false) valutando complessivamente i plurimi episodi attribuiti alla ricorrente e ha in maniera non manifestamente illogica, né contraddittoria e come tale incensurabile affermato che: - La ricorrente nella maggior parte degli episodi organizzava l'incontro con le vittime in tempo serale proprio per evitare che potessero accorgersi della falsità delle banconote;
- in ogni caso cercava di limitare la durata degli incontri;
- organizzava gli incontri in luoghi estemporanei dove era impossibile utilizzare macchine o altri accorgimenti che consentissero il controllo dell'autenticità delle banconote cedute. 1.2.1. La sentenza impugnata ha espressamente richiamato le ulteriori specificazioni del modus operandi della ricorrente indicate nella sentenza di primo grado e cioè che gli incontri avvenivano in modo rapido e fugace, all'aperto, sotto la pioggia, o in luoghi scarsamente illuminati in modo da rendere difficile la individuazione della falsità delle banconote. 1.3. Con specifico riferimento, dunque, alla fattispecie incriminatrice (spendita di monete false) aggravata dalla circostanza di cui all'art.61 n.5 cod. pen., la sentenza ha correttamente argomentato, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, quanto alla realizzazione degli incontri organizzati 6 per la cessione delle false monete, che sussistessero in concreto circostanze che complessivamente ostacolavano la verifica della genuinità del danaro ceduto. 2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo- da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi- relativi al complessivo trattamento sanzionatorio e alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato appaiono fondati. 2.1. In particolare, il quarto motivo, nel richiamare la incompatibilità della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 61 n2. cod. pen. e dell'istituto della continuazione in relazione ai capi A) e B), implicitamente introduce il tema della corretta individuazione della fattispecie contestata, consentendo inoltre di richiamare le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di questa Corte nella ipotesi di norme incriminatrici a fattispecie plurima, quali l'art.453 cod. pen., indicazioni secondo le quali: "In tema di falso in monete, avendo l'art. 453 cod. pen. natura giuridica di norma incriminatrice a fattispecie plurima, deve escludersi il concorso formale di reati quando il fatto integri più condotte tipiche e queste vengano realizzate senza apprezzabile soluzione di continuità sul medesimo oggetto materiale. (In applicazione del suddetto principio di diritto la Suprema Corte ha ritenuto costituire un'unica ipotesi delittuosa la condotta di acquisto da parte dell'imputato di banconote false che venivano immediatamente riposte in un fondo a disposizione dello stesso ed ivi detenute). (Sez. 5, n. 37632 del 07/06/2012, Baldari e altri, Rv. 254559). Siffatta struttura normativa si riscontra anche in altre norme incriminatrici, fra cui l'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, a proposito della quale in particolare questa Corte ha avuto già più volte modo di affermare (di recente Sez.3, n.3323 del 17/11/2021, (2022), Bruno, Rv.282699) che siffatta pluralità di fattispecie "[..]convive con un fatto lesivo sostanzialmente unico, con la conseguenza che, laddove un fatto concreto integri più condotte tipiche e queste ultime vengano realizzate senza apprezzabile soluzione di continuità sul medesimo oggetto materiale, le stesse perdono la loro individualità e rimangono assorbite nella più grave di esse[..]". È quanto si è realizzato nel caso di specie laddove le banconote false acquistate erano poi spese quale corrispettivo per l'acquisto di generi elettronici da ignari venditori. Irrilevante è a questo punto la durata di siffatta detenzione: ciò che infatti incide sull'autonoma consistenza giuridica della condotta è la sua contiguità cronologica e la sua convergenza sullo stesso oggetto materiale attraverso la condotta di acquisto immediatamente precedente e la successiva cessione. Nei confronti della ricorrente il reato di cui al capo B) deve pertanto essere ritenuto senz'altro assorbito in quello di cui al capo A). 7 3. L'accoglimento del quarto motivo comporta l'assorbimento del terzo motivo relativo alle doglianze in tema di eccessivo aumento della pena a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati. 4. Quanto poi al secondo motivo, anch'esso fondato, occorre valorizzare due elementi: - l'assorbimento del reato di cui al capo B) nel reato di cui al capo A) ha comportato la esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod. pen.; - la sopraggiunta pronunzia di revisione della condanna irrevocabile per il reato di calunnia ha comportato la esclusione del precedente penale da cui risultava gravata la ricorrente. 4.1.A ciò consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio al fine di rivalutare il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento che è stato operato dalla Corte territoriale in termini di equivalenza, dovendosi considerare la intervenuta esclusione del precedente penale per calunnia e la unicità della circostanza aggravante residua contestata (art. 61 n.5 cod. pen.).
PQM
Ritenuto l'assorbimento del reato di cui al capo B) in quello di cui al capo A), annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023 Il Consigliere estensore