CASS
Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38650 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IP AN nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 27/01/2023 del TRIBUNALE DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giusy Ileana CANNIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RI RI per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa armata "cosa nostra". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38650 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 21/06/2023 Il G.i.p. dello stesso Tribunale, riconosciuta la gravità indiziaria per il reato contestato, aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari per effetto del cosiddetto tempo silente dal fatto. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Con i primi due motivi la difesa denuncia la violazione di legge, la contraddittorietà e carenza della motivazione là dove il Tribunale ha ritenuto sussistenti il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga in assenza di concrete circostanze di fatto dimostrative di detti pericoli, non emergenti dalle pochissime conversazioni intercettate indicate nel provvedimento impugnato. Con il terzo motivo la violazione di legge e il vizio motivazionale sono censurati in relazione alla ritenuta operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto dall'informativa conclusiva della P.G. non risulta che dopo il sequestro dell'arma nell'azienda agricola di LV RI, eseguito il 29 aprile 2021, siano emerse ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Il Tribunale ha di fatto considerato la presunzione del pericolo di recidiva come assoluta, non valorizzando, a differenza del primo giudice, il tempo trascorso dai fatti contestati (un anno e otto mesi). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato. 2. Non vi è interesse in ordine ai primi due motivi di ricorso, riguardanti la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lett. a) e b) , cod. proc. pen., in quanto è assorbente la valutazione del Tribunale sulla sussistenza del pericolo di recidiva, rispetto al quale l'ordinanza ha richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; 2 i/ Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). 3. Il Tribunale ha poi aderito all'orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cosiddetto tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (cfr., ad es., Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569). Secondo un altro indirizzo giurisprudenziale, invece, quando fra i fatti contestati e l'emissione della misura sia intercorso un "considerevole lasso di tempo", il giudice, pur in presenza della presunzione relativa, ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla esistenza e attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (v., ad es., Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728). Nel caso di specie, però, a prescindere dall'adesione ad uno o all'altro dei ricordati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, va comunque escluso che fra i fatti contestati e l'emissione della misura sia intercorso un considerevole lasso di tempo, idoneo da solo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in assenza di qualsiasi altro elemento indicativo di una cessazione del pericolo di recidiva da parte dell'indagato, a carico del quale sussistono gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso, aspetto estraneo all'oggetto del ricorso di cui si tratta. 4. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 21 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giusy Ileana CANNIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RI RI per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa armata "cosa nostra". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38650 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 21/06/2023 Il G.i.p. dello stesso Tribunale, riconosciuta la gravità indiziaria per il reato contestato, aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari per effetto del cosiddetto tempo silente dal fatto. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Con i primi due motivi la difesa denuncia la violazione di legge, la contraddittorietà e carenza della motivazione là dove il Tribunale ha ritenuto sussistenti il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga in assenza di concrete circostanze di fatto dimostrative di detti pericoli, non emergenti dalle pochissime conversazioni intercettate indicate nel provvedimento impugnato. Con il terzo motivo la violazione di legge e il vizio motivazionale sono censurati in relazione alla ritenuta operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto dall'informativa conclusiva della P.G. non risulta che dopo il sequestro dell'arma nell'azienda agricola di LV RI, eseguito il 29 aprile 2021, siano emerse ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Il Tribunale ha di fatto considerato la presunzione del pericolo di recidiva come assoluta, non valorizzando, a differenza del primo giudice, il tempo trascorso dai fatti contestati (un anno e otto mesi). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato. 2. Non vi è interesse in ordine ai primi due motivi di ricorso, riguardanti la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lett. a) e b) , cod. proc. pen., in quanto è assorbente la valutazione del Tribunale sulla sussistenza del pericolo di recidiva, rispetto al quale l'ordinanza ha richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; 2 i/ Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). 3. Il Tribunale ha poi aderito all'orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cosiddetto tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (cfr., ad es., Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569). Secondo un altro indirizzo giurisprudenziale, invece, quando fra i fatti contestati e l'emissione della misura sia intercorso un "considerevole lasso di tempo", il giudice, pur in presenza della presunzione relativa, ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla esistenza e attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (v., ad es., Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728). Nel caso di specie, però, a prescindere dall'adesione ad uno o all'altro dei ricordati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, va comunque escluso che fra i fatti contestati e l'emissione della misura sia intercorso un considerevole lasso di tempo, idoneo da solo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in assenza di qualsiasi altro elemento indicativo di una cessazione del pericolo di recidiva da parte dell'indagato, a carico del quale sussistono gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso, aspetto estraneo all'oggetto del ricorso di cui si tratta. 4. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 21 giugno 2023.