Sentenza 19 marzo 2003
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È rituale, in quanto verificatasi <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2003, n. 21014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21014 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TORIELLO FRANCESCO Presidente
Dott. ZUMBO ANTONIO Consigliere
Dott. SQUASSONI CLAUDIA "
Dott. GRILLO CARLO M. "
Dott. VANGELISTA VITTORIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;
avverso l'ord. del 10/10/2001 del GUP di Torre Annunziata;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. V. Vangelista. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il GUP del Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza riservata resa all'udienza del 10 ottobre 2001, dichiarava nulla la richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente trasmissione degli atti al P.M., a causa della nullità della notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 - bis c.p.p., avvenuta nei confronti dei difensori e dello imputato latitante ZZ NN , ai sensi dell'art. 65, disp, att. c.p.p., presso il Consiglio dell'Ordine Forense.
Il Giudice, al riguardo, osservava che il disposto del richiamato art. 65, comma II, secondo il quale il difensore, non domiciliato nel circondario in cui ha sede l'ufficio giudiziario ove è in corso il procedimento, deve eleggere domicilio nel circondario medesimo, ai fini delle notificazioni degli avvisi, opererebbe, secondo il testuale tenore della norma, solo nella fase delle indagini preliminari. Conseguentemente, qualora il procedimento, come ritenuto nella fattispecie, fosse in una fase ulteriore, si dovrebbero applicare i principi generali in materia di notificazione di atti ed avvisi, secondo i quali, ai sensi degli artt. 167 e 157 c.p.p., la notifica deve effettuarsi mediante consegna di copia alla persona.
Il GUP rilevava, poi, come irrituale il deposito di ulteriore documentazione, acquisita dalla P.G., dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, rilevando che l'avviso ex art. 415 - bis c.p.p., contrariamente a quanto ritenuto dal G.U.P., non segnerebbe il momento conclusivo della fase investigativa: il passaggio, infatti, dalla fase procedimentale a quella processuale si verificherebbe solo con l'esercizio dell'azione penale, al termine dell'attività investigativa che il P.M. potrebbe anche svolgere dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 - bis, c.p.p. Ne conseguirebbe che, nella fattispecie, sarebbe operante il disposto dell'art. 65, disp, att. c.p.p., anche con riferimento alla notifica dell'imputato latitante.
Infine, il ricorrente censura il provvedimento, impugnato, considerato che il codice di rito prevede espressamente la possibilità per il P.M. di svolgere ulteriore attività investigativa dopo l'esercizio dell'azione penale: non sarebbe, quindi, irrituale il deposito di ulteriore documentazione successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio. DIRITTO
Il ricorso è fondato: al riguardo, infatti, si deve ritenere che l'avviso ex art. 415 - bis, c.p.p., anche se definito "di conclusioni delle indagini preliminari", non segni il momento conclusivo della fase investigativa, in quanto il passaggio dalla fase procedimentale a quella processuale si verifica solo, come correttamente osservato dal ricorrente, con l'esercizio dell'azione penale e, quindi, con la formulazione dell'imputazione. Tale avviso, infatti, non presuppone la conclusione della fase procedimentale, potendosi, successivamente ad esso, espletare atti istruttori, quali ad es., l'interrogatorio - a sua richiesta - dell'imputato o procedere, da parte del P.M., a nuove indagini in adesione a relativa richiesta dell'indagato.
In proposito, i termini indicati dagli artt. 405 e 407 c.p.p. (rispettivamente per l'esercizio della azione penale e per la durata delle indagini preliminari) attengono soltanto al compimento delle indagini autonomamente svolte dal pubblico ministero e non anche al compimento delle ulteriori indagini da svolgere, ai sensi dell'art.409, comma 4, c.p.p., su indicazione del giudice per le indagini preliminari. Questi può, quindi, provvedere a tale indicazione pur quando i suddetti termini siano scaduti e la scadenza abbia preceduto la stessa richiesta di archiviazione.
Ciò anche in adesione a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n 436 del 1991, secondo cui il decorso del termine per le indagini preliminari non comporta la decadenza del pubblico ministero dal potere di formulare le sue richieste, a seguito delle quali la disciplina stabilita in materia di termini dagli artt. 405, 406 e 407 c.p.p. non ha più modo di operare, poiché il rigoroso meccanismo legale che predetermina la durata delle indagini preliminari viene a sostituirsi una "flessibile" delibazione giurisdizionale, volta a calibrare il termine in funzione delle ulteriori indagini indicate come necessarie dal giudice (Cass. n. 3191/2000). Alla stregua delle svolte ragioni, pertanto, si deve ritenere che la notifica dell'avviso in oggetto, avvenuta nei confronti dei difensori e dell'imputato latitante, ai sensi dell'art. 65 disp. att. c.p.p., presso il Consiglio dell'Ordine Forense, è rituale, in quanto verificatosi "nel corso delle indagini preliminari". Infine, il deposito di ulteriore documentazione acquisita dalla P.G., avvenuto dopo la richiesta di rinvio a giudizio, è da ritenere rituale, in quanto il codice di rito prevede espressamente la possibilità per il P.M. di svolgere ulteriore attività investigativa dopo l'esercizio dell'azione penale, sancendo all'art. 419, comma 3, l'onere di trasmettere la documentazione relativa. Seguendo gli enunciati principi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 MAGGIO 2003 .