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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSOMANDI LUCA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 917/2024 depositato il 24/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9551 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 24.3.2024 Ricorrente_1 ricorreva contro il Comune di SR avverso l'avviso di accertamento n. 9551 notificato il 25.1.2024 , per l' anno 2018 , per insufficiente/omesso versamento
IMU relativamente a terreni agricoli , individuati ai numeri 2-3-4 dati) della “Lista immobili”;
Nel ricorso si rileva : illegittimità , perchè la quota di possesso, quanto alle particelle dati, è pari al
25 %, e non al 50 %; quanto alla particella dati, poi, il classamento operato dall' Agenzia del territorio è errato, tanto che nel dicembre del 2019, la rendita è passata da euro 1832,56 a 189,58.
Chiedeva, pertanto, l' accoglimento del ricorso e l' annullamento dell' atto.
Si costituiva in giudizio il Comune , deducendo che, quanto alla pretesa per le particelle dati, era intervenuto il discarico, atteso che, effettivamente, la quota di possesso del ricorrente è pari al 25 %, mentre per il restante 25 %, in possesso della coniuge, l' imposta era stata già versata.
Quanto alla particella dati, il Comune deduceva di aver agito in base a ciò che risulta al Catasto, pur prendendo atto dell' errore commesso.
All'udienza odierna il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve prendersi atto che è cessata la materia del contendere, quanto alla pretesa per le particelle 144 e
289, per il discarico operato in corso di causa.
Quanto alla particella dati , non vi è dubbio che l' errore nel classamento è dipeso da fatto attribuibile all'
Agenzia del territorio, come pure pare ammettere il Comune, tanto che la rendita è diminuita , nel dicembre 2019, del 90%.
La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 5454 del 2025 e 21908 del 2024 , ha affermato che la rettifica della rendita catastale ha effetto retroattivo, se l' errore è imputabile all' Agenzia delle Entrate -
Territorio, mentre produce effetti solo per il futuro se dipende dal contribuente.
Il Collegio aderisce a tale orientamento, ritenendo che la rettifica catastale, intervenuta formalmente nel dicembre 2019, spieghi i suoi effetti anche per il passato e, dunque, per l' annualità interessata dal ricorso-2018-, per la macroscopica evidenza dell' errore ( -90 % del valore della rendita catastale) imputabile all' Agenzia del Territorio.
Per i rilievi che precedono il ricorso deve essere , per questa parte, accolto.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Commissione dichiara la CMC , quanto alla pretesa IMU per i terreni individuati al F 99, Particelle 144
e 289; Accoglie il ricorso, per la pretesa relativa al terreno individuato al F 99 , particella dati. Compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Siracusa il 19.12.2025 Il Presidente relatore
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSOMANDI LUCA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 917/2024 depositato il 24/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9551 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 24.3.2024 Ricorrente_1 ricorreva contro il Comune di SR avverso l'avviso di accertamento n. 9551 notificato il 25.1.2024 , per l' anno 2018 , per insufficiente/omesso versamento
IMU relativamente a terreni agricoli , individuati ai numeri 2-3-4 dati) della “Lista immobili”;
Nel ricorso si rileva : illegittimità , perchè la quota di possesso, quanto alle particelle dati, è pari al
25 %, e non al 50 %; quanto alla particella dati, poi, il classamento operato dall' Agenzia del territorio è errato, tanto che nel dicembre del 2019, la rendita è passata da euro 1832,56 a 189,58.
Chiedeva, pertanto, l' accoglimento del ricorso e l' annullamento dell' atto.
Si costituiva in giudizio il Comune , deducendo che, quanto alla pretesa per le particelle dati, era intervenuto il discarico, atteso che, effettivamente, la quota di possesso del ricorrente è pari al 25 %, mentre per il restante 25 %, in possesso della coniuge, l' imposta era stata già versata.
Quanto alla particella dati, il Comune deduceva di aver agito in base a ciò che risulta al Catasto, pur prendendo atto dell' errore commesso.
All'udienza odierna il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve prendersi atto che è cessata la materia del contendere, quanto alla pretesa per le particelle 144 e
289, per il discarico operato in corso di causa.
Quanto alla particella dati , non vi è dubbio che l' errore nel classamento è dipeso da fatto attribuibile all'
Agenzia del territorio, come pure pare ammettere il Comune, tanto che la rendita è diminuita , nel dicembre 2019, del 90%.
La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 5454 del 2025 e 21908 del 2024 , ha affermato che la rettifica della rendita catastale ha effetto retroattivo, se l' errore è imputabile all' Agenzia delle Entrate -
Territorio, mentre produce effetti solo per il futuro se dipende dal contribuente.
Il Collegio aderisce a tale orientamento, ritenendo che la rettifica catastale, intervenuta formalmente nel dicembre 2019, spieghi i suoi effetti anche per il passato e, dunque, per l' annualità interessata dal ricorso-2018-, per la macroscopica evidenza dell' errore ( -90 % del valore della rendita catastale) imputabile all' Agenzia del Territorio.
Per i rilievi che precedono il ricorso deve essere , per questa parte, accolto.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Commissione dichiara la CMC , quanto alla pretesa IMU per i terreni individuati al F 99, Particelle 144
e 289; Accoglie il ricorso, per la pretesa relativa al terreno individuato al F 99 , particella dati. Compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Siracusa il 19.12.2025 Il Presidente relatore