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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SS DE CE NC, Presidente
DE MO MASSIMILIANO, EL
LUPI PIERNC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6062/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240016364588000 ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: “ricorre avverso la cartella di pagamento n. 10020240016364588 inviata a mezzo posta il 28/05/2024, ricevuta in data 11/06/2024, chiedendo all'on.le adita Corte di volerne dichiarare, per tutti i motivi sopra indicati, la nullità, l'invalidità e l'inefficacia o comunque di volerne disporre l'annullamento, con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio da liquidarsi secondo le vigenti tabelle professionali in favore dell'avv. Difensore_1, quale distrattario.”.
Agenzia delle Entrate - Riscossione: “Voglia l'Autorità Giudiziaria adita, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e respinta: · Preliminarmente, ordinare al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 Dlgvo 546/92 comma 6 bis;
· Nel merito, accertata e dischiarata l'estraneità del Concessionario ai fatti e atti relativi 6 alla fase prodromica alla notifica della cartella di pagamento, di competenza esclusiva dell'Ente impositore, rigettare la domanda dell'opponente perché destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale, per tutte le motivazioni espresse in punto di diritto, con riguardo alla posizione dell'ente riscossore;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2 ai sensi dell'art. 93 cpc;
· In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere fondate e provate le ragioni dell'istante, si chiede la compensazione delle spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione il
25.7.2024 e depositato il 25.9.2024, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha esposto di avere ricevuto, in data 11.6.2024, la notifica della cartella esattoriale n. 100202400116364588, portante la richiesta di pagamento, a seguito di controlli automatizzati, della somma di € 22.964,84, a titolo di IVA dovuta per l'anno 2019 e di IRAP dovuta per l'anno 2020.
Ciò premesso, il contribuente ha impugnato la cartella, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi:
1) illegittimità del ruolo, perché emesso senza che sia stata previamente inviata la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 602/1973 e dall'art. 54-bis del d.P.R. n. 602/1973;
2) carenza di motivazione;
3) intervenuta decadenza dal potere di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate – D.P. Salerno, chiamata in giudizio su ordine di questa Corte, è rimasta intimata.
La causa è stata decisa all'udienza del 12.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto, limitatamente all'annualità 2019.
In particolare, con riguardo al primo motivo, è opportuno richiamare, a confutazione delle ragioni del ricorrente, il principio, enunciato dalla S.C., per cui “L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.” (Sez. 5, Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021, Rv. 661776 - 01). Nel caso di specie, invero, non si poneva un tema di rettifica della dichiarazione, avendo l'A.F. richiesto, esclusivamente, il versamento delle imposte autoliquidate, sicché l'invio della comunicazione di irregolarità non era dovuto.
E' infondato anche il secondo motivo, relativo all'asserita carenza di motivazione. Invero, l'allegazione del ricorrente appare inconferente, posto che nella parte motiva della cartella vengono esposte chiaramente le ragioni del recupero (ruolo 2024/250259, relativo all'IVA 2019, e ruolo n. 2024/250306, relativo all'IRPEF
2019, entrambi esecutivi il 10.1.2024, nonché ruolo n. 2024/250343, esecutivo il 24.1.2024 e relativo alle II.
DD. 2020; per tutti sono stati riportati i quadri delle dichiarazioni da cui scaturisce il debito).
Infine, quanto al terzo motivo, giova premettere che, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, “1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917…”.
Ciò posto, non è contestato che il contribuente abbia inviato la dichiarazione oggetto di controllo formale negli anni 2019 (IVA e II.DD.) e 2020 (II.DD.).
Pertanto, il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, nel caso che occupa, era in scadenza il 31.12.2023 (IVA e II.DD. 2019) e il 31.12.2024 (II.DD.), sicché, anche tenuto conto della proroga di n. 85 gg. dovuta all'emergenza epidemiologica, la notifica si appalesa come tempestiva solo in relazione all'annualità 2020.
Il ruolo impugnato va, quindi annullato limitatamente alle imposte dovute per l'anno 2019 (IVA per euro
6.819,15 ed II.DD, per euro € 8.786,92).
Le spese possono venire compensate per 1/3, stante l'esito del giudizio, con soccombenza dei convenuti per i restanti 2/3.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, nei termini di cui in parte motiva, e condanna i resistenti, in solido, alla rifusione dei due terzi delle spese sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge e se dovute, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SS DE CE NC, Presidente
DE MO MASSIMILIANO, EL
LUPI PIERNC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6062/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240016364588000 ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: “ricorre avverso la cartella di pagamento n. 10020240016364588 inviata a mezzo posta il 28/05/2024, ricevuta in data 11/06/2024, chiedendo all'on.le adita Corte di volerne dichiarare, per tutti i motivi sopra indicati, la nullità, l'invalidità e l'inefficacia o comunque di volerne disporre l'annullamento, con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio da liquidarsi secondo le vigenti tabelle professionali in favore dell'avv. Difensore_1, quale distrattario.”.
Agenzia delle Entrate - Riscossione: “Voglia l'Autorità Giudiziaria adita, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e respinta: · Preliminarmente, ordinare al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 Dlgvo 546/92 comma 6 bis;
· Nel merito, accertata e dischiarata l'estraneità del Concessionario ai fatti e atti relativi 6 alla fase prodromica alla notifica della cartella di pagamento, di competenza esclusiva dell'Ente impositore, rigettare la domanda dell'opponente perché destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale, per tutte le motivazioni espresse in punto di diritto, con riguardo alla posizione dell'ente riscossore;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2 ai sensi dell'art. 93 cpc;
· In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere fondate e provate le ragioni dell'istante, si chiede la compensazione delle spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione il
25.7.2024 e depositato il 25.9.2024, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha esposto di avere ricevuto, in data 11.6.2024, la notifica della cartella esattoriale n. 100202400116364588, portante la richiesta di pagamento, a seguito di controlli automatizzati, della somma di € 22.964,84, a titolo di IVA dovuta per l'anno 2019 e di IRAP dovuta per l'anno 2020.
Ciò premesso, il contribuente ha impugnato la cartella, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi:
1) illegittimità del ruolo, perché emesso senza che sia stata previamente inviata la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 602/1973 e dall'art. 54-bis del d.P.R. n. 602/1973;
2) carenza di motivazione;
3) intervenuta decadenza dal potere di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate – D.P. Salerno, chiamata in giudizio su ordine di questa Corte, è rimasta intimata.
La causa è stata decisa all'udienza del 12.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto, limitatamente all'annualità 2019.
In particolare, con riguardo al primo motivo, è opportuno richiamare, a confutazione delle ragioni del ricorrente, il principio, enunciato dalla S.C., per cui “L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.” (Sez. 5, Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021, Rv. 661776 - 01). Nel caso di specie, invero, non si poneva un tema di rettifica della dichiarazione, avendo l'A.F. richiesto, esclusivamente, il versamento delle imposte autoliquidate, sicché l'invio della comunicazione di irregolarità non era dovuto.
E' infondato anche il secondo motivo, relativo all'asserita carenza di motivazione. Invero, l'allegazione del ricorrente appare inconferente, posto che nella parte motiva della cartella vengono esposte chiaramente le ragioni del recupero (ruolo 2024/250259, relativo all'IVA 2019, e ruolo n. 2024/250306, relativo all'IRPEF
2019, entrambi esecutivi il 10.1.2024, nonché ruolo n. 2024/250343, esecutivo il 24.1.2024 e relativo alle II.
DD. 2020; per tutti sono stati riportati i quadri delle dichiarazioni da cui scaturisce il debito).
Infine, quanto al terzo motivo, giova premettere che, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, “1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917…”.
Ciò posto, non è contestato che il contribuente abbia inviato la dichiarazione oggetto di controllo formale negli anni 2019 (IVA e II.DD.) e 2020 (II.DD.).
Pertanto, il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, nel caso che occupa, era in scadenza il 31.12.2023 (IVA e II.DD. 2019) e il 31.12.2024 (II.DD.), sicché, anche tenuto conto della proroga di n. 85 gg. dovuta all'emergenza epidemiologica, la notifica si appalesa come tempestiva solo in relazione all'annualità 2020.
Il ruolo impugnato va, quindi annullato limitatamente alle imposte dovute per l'anno 2019 (IVA per euro
6.819,15 ed II.DD, per euro € 8.786,92).
Le spese possono venire compensate per 1/3, stante l'esito del giudizio, con soccombenza dei convenuti per i restanti 2/3.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, nei termini di cui in parte motiva, e condanna i resistenti, in solido, alla rifusione dei due terzi delle spese sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge e se dovute, con distrazione in favore del difensore antistatario.