CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1508/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - Sede 80054 Gragnano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 11018/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 IMU 2012
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 IMU 2013
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 IMU 2014
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 IMU 2015
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 IMU 2016
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 IMU 2017
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARI 2014
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARI 2016
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARI 2018
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARI 2019
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARI 2021
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARSU/TIA 2011
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARSU/TIA 2012
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARSU/TIA 2014
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARSU/TIA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7264/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 22.1.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato al Comune di Gragnano e alla Publiservizi S.p.a. quale concessionario per la riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 55622300002526, notificato in data 15.01.2024, con il quale la Publiservizi s.r.l., concessionaria del Comune di Gragnano per la gestione delle entrate comunali, ha richiesto il pagamento di tributi di cui alle ingiunzioni ed accertamenti notificati a suo tempo, per un ammontare complessivo di
€ 24.923,24.
Nel ricorso introduttivo la contribuente ha rilevato l'illegittimità della intimazione impugnata per omessa notifica degli atti presupposti e, comunque, per intervenuta prescrizione della pretesa;
la mancata indicazione dell'immobile oggetto della imposizione;
la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
la carenza di legittimazione del concessionario per scadenza del contratto di appalto;
la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituito il Comune di Gragnano, il quale, nel confermare la legittimità dell'operato della concessionaria Publiservizi s.r.l. a cui l'appalto era stato rinnovato il 07.11.2023, concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 26.03.2024, la Corte di primo grado disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti di Publiservizi srl, la quale, costituitasi in giudizio, eccepiva la inopponibilità ed infondatezza di ogni avversa eccezione attesa la intervenuta notifica degli atti presupposti.
La ricorrente depositava memorie illustrative evidenziando la tardiva costituzione del concessionario avvenuta in data 29.04.2024 a fronte dell'udienza fissata inizialmente per la data del 26.03.2024 rinviata per un problema informatico alla udienza del 28.05.2024. § 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 11018 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidandole in favore di ciascuna resistente in euro 1.500, oltre accessori di legge.
La Corte di primo grado ha osservato che, sulla base della produzione versata in atti, è risultata provata la esecuzione delle notifiche, asseritamente mancanti e che, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti le cartelle non tempestivamente opposte. Ha anche osservato che il concessionario ha semplicemente sollecitato il pagamento delle ingiunzioni e degli avvisi di accertamento risultati ritualmente notificati e non impugnati nei termini e che, essi - oltre a costituire idoneo titolo interruttivo della prescrizione - rendono l'intimazione non più impugnabile se non per vizi propri
Ha ritenuto infondata, altresì, l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio della Publiservizi srl della quale, peraltro, è risultata dimostrata la legittimazione attiva per effetto del rinnovo del contratto di appalto di servizi del 07.11.2023, allegato agli atti. In effetti ha osservato che, con atto notificato il 26.04.2024, la ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario e che, in data
29.04.2024, la Publiservizi srl si è costituita in giudizio ed ha provveduto al deposito di produzione documentale, in ossequio ai termini di cui all'art. 32 D.Lgs 546/792 a fronte dell'udienza di trattazione fissata al 28.05.2024.
§ 4. – Ha proposto appello Ricorrente_1.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene regolare la costituzione del concessionario.
Ha ancora contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto viziato l'atto di intimazione per la sua genericità e difficoltà di comprensione ed ha censurato il punto di motivazione in cui si afferma la preclusione in ordine alle eccezioni di merito derivante dalla mancata impugnazione degli atti prodromici contenenti la pretesa. Ha reiterato le eccezioni relative alla prescrizione ed alla mancanza di specificità della relata di notifica.
§ 5. – Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Gragnano.
Il Comune in primo luogo ribadito la regolarità della costituzione del concessionario e dunque la utilizzabilità della documentazione prodotta. Ha inoltre ribadito la preclusione derivante dalla mancata impugnazione degli atti prodromici e l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento solo in riferimento a vizi propri.
§ 6. – Sono state prodotte memorie illustrative da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 7. – L'appello è infondato.
Va in primo luogo osservato che non appare accoglibile la censura relativa alla irregolarità della costituzione in giudizio della società concessionaria convenuta.
Va difatti osservato che la prima udienza nel corso del giudizio di primo grado è stata fissata al 62° giorno dalla notificazione del ricorso, nonostante essa non possa essere fissata prima del 90° giorno libero, per il combinato disposto tra l'art. 27 e l'art 31 D.L.vo 546/1992.
Il differimento, tuttavia, nonostante esso sia avvenuto per la necessaria integrazione del contraddittorio, deve ritenersi idoneo a sanare la nullità prospettata, rimettendo di consguenza nei termini le parti per la costituzione e la relativa produzione documentale. Sicché la produzione effettuata dal concessionario, ancorché effettuata prima del rinvio, risulta tempestiva ed utilizzabile ai fini decisori.
Peraltro, attesa la regolarità della produzione in primo grado, ed il principio di acquisizione degli atti al giudizio, non appare necessario che essa sia reiterata nel corso del secondo grado.
Ciò premesso, la documentazione depositata dal concessionario per la riscossione appare regolare e certifica la regolarità della richiesta delle pretese creditorie, oltre che l'avvenuta conoscenza legale di esse da parte della contribuente. Risulta peraltro pacificamente che a fronte della conoscenza legale delle pretese, non sia stata formulata dalla contribuente alcuna impugnazione.
Non può condividersi il rilievo dell'appellante con il quale si contesta la efficacia preclusiva derivante dalla mancata impugnazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento.
Dalla regolarità della notificazione delle cartelle esattoriali discende difatti l'inammissibilità delle censure in ordine al merito della pretesa, sollevate solo a seguito della notificazione del successivo atto di intimazione.
Va difatti qui ribadito che qualunque eccezione relativa all'intimazione, ivi compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla sua notifica deve ritenersi preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Per costante orientamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n.
16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^,
29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023,
n. 34902; Sez.
5 - n. 22108 del 05/08/2024, in motivazione).
In realtà qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da un precedente atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (si veda ancora Cass. Sez. 5, n. 20476 del 21/07/2025; ma cfr. anche espressamente Cass. Sez. V, n. 23046 del 1°.11.2016, secondo la quale “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta. Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata"; con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, vedi ancora, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29.07.2011 e Cass. n. 8704 del 10.04.2013).
Devono pertanto ritenersi inammissibile le censure attinenti al merito delle pretese.
Parimenti infondate si presentano le censure relative al presunto contenuto oscuro dell'intimazione, che viceversa appare chiara, facendo riferimento peraltro a pretese note alla contribuente, nonché alla riferibilità della relata di notificazione all'atto a cui essa si riferisce, obiettivamente desumibile da un esame anche superficiale dell'atto.
§ 8. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la contribuente a rifondere al Comune le spese del grado che liquida in euro
1.200,00, senza alcuna altra maggiorazione.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1508/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - Sede 80054 Gragnano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 11018/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 IMU 2012
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 IMU 2013
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 IMU 2014
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 IMU 2015
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 IMU 2016
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 IMU 2017
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARI 2014
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARI 2016
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARI 2018
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARI 2019
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARI 2021
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARSU/TIA 2011
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARSU/TIA 2012
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARSU/TIA 2014
- INTIMAZIONE n. 55622300002526 TARSU/TIA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7264/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 22.1.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato al Comune di Gragnano e alla Publiservizi S.p.a. quale concessionario per la riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 55622300002526, notificato in data 15.01.2024, con il quale la Publiservizi s.r.l., concessionaria del Comune di Gragnano per la gestione delle entrate comunali, ha richiesto il pagamento di tributi di cui alle ingiunzioni ed accertamenti notificati a suo tempo, per un ammontare complessivo di
€ 24.923,24.
Nel ricorso introduttivo la contribuente ha rilevato l'illegittimità della intimazione impugnata per omessa notifica degli atti presupposti e, comunque, per intervenuta prescrizione della pretesa;
la mancata indicazione dell'immobile oggetto della imposizione;
la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
la carenza di legittimazione del concessionario per scadenza del contratto di appalto;
la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituito il Comune di Gragnano, il quale, nel confermare la legittimità dell'operato della concessionaria Publiservizi s.r.l. a cui l'appalto era stato rinnovato il 07.11.2023, concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 26.03.2024, la Corte di primo grado disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti di Publiservizi srl, la quale, costituitasi in giudizio, eccepiva la inopponibilità ed infondatezza di ogni avversa eccezione attesa la intervenuta notifica degli atti presupposti.
La ricorrente depositava memorie illustrative evidenziando la tardiva costituzione del concessionario avvenuta in data 29.04.2024 a fronte dell'udienza fissata inizialmente per la data del 26.03.2024 rinviata per un problema informatico alla udienza del 28.05.2024. § 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 11018 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidandole in favore di ciascuna resistente in euro 1.500, oltre accessori di legge.
La Corte di primo grado ha osservato che, sulla base della produzione versata in atti, è risultata provata la esecuzione delle notifiche, asseritamente mancanti e che, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti le cartelle non tempestivamente opposte. Ha anche osservato che il concessionario ha semplicemente sollecitato il pagamento delle ingiunzioni e degli avvisi di accertamento risultati ritualmente notificati e non impugnati nei termini e che, essi - oltre a costituire idoneo titolo interruttivo della prescrizione - rendono l'intimazione non più impugnabile se non per vizi propri
Ha ritenuto infondata, altresì, l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio della Publiservizi srl della quale, peraltro, è risultata dimostrata la legittimazione attiva per effetto del rinnovo del contratto di appalto di servizi del 07.11.2023, allegato agli atti. In effetti ha osservato che, con atto notificato il 26.04.2024, la ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario e che, in data
29.04.2024, la Publiservizi srl si è costituita in giudizio ed ha provveduto al deposito di produzione documentale, in ossequio ai termini di cui all'art. 32 D.Lgs 546/792 a fronte dell'udienza di trattazione fissata al 28.05.2024.
§ 4. – Ha proposto appello Ricorrente_1.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene regolare la costituzione del concessionario.
Ha ancora contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto viziato l'atto di intimazione per la sua genericità e difficoltà di comprensione ed ha censurato il punto di motivazione in cui si afferma la preclusione in ordine alle eccezioni di merito derivante dalla mancata impugnazione degli atti prodromici contenenti la pretesa. Ha reiterato le eccezioni relative alla prescrizione ed alla mancanza di specificità della relata di notifica.
§ 5. – Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Gragnano.
Il Comune in primo luogo ribadito la regolarità della costituzione del concessionario e dunque la utilizzabilità della documentazione prodotta. Ha inoltre ribadito la preclusione derivante dalla mancata impugnazione degli atti prodromici e l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento solo in riferimento a vizi propri.
§ 6. – Sono state prodotte memorie illustrative da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 7. – L'appello è infondato.
Va in primo luogo osservato che non appare accoglibile la censura relativa alla irregolarità della costituzione in giudizio della società concessionaria convenuta.
Va difatti osservato che la prima udienza nel corso del giudizio di primo grado è stata fissata al 62° giorno dalla notificazione del ricorso, nonostante essa non possa essere fissata prima del 90° giorno libero, per il combinato disposto tra l'art. 27 e l'art 31 D.L.vo 546/1992.
Il differimento, tuttavia, nonostante esso sia avvenuto per la necessaria integrazione del contraddittorio, deve ritenersi idoneo a sanare la nullità prospettata, rimettendo di consguenza nei termini le parti per la costituzione e la relativa produzione documentale. Sicché la produzione effettuata dal concessionario, ancorché effettuata prima del rinvio, risulta tempestiva ed utilizzabile ai fini decisori.
Peraltro, attesa la regolarità della produzione in primo grado, ed il principio di acquisizione degli atti al giudizio, non appare necessario che essa sia reiterata nel corso del secondo grado.
Ciò premesso, la documentazione depositata dal concessionario per la riscossione appare regolare e certifica la regolarità della richiesta delle pretese creditorie, oltre che l'avvenuta conoscenza legale di esse da parte della contribuente. Risulta peraltro pacificamente che a fronte della conoscenza legale delle pretese, non sia stata formulata dalla contribuente alcuna impugnazione.
Non può condividersi il rilievo dell'appellante con il quale si contesta la efficacia preclusiva derivante dalla mancata impugnazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento.
Dalla regolarità della notificazione delle cartelle esattoriali discende difatti l'inammissibilità delle censure in ordine al merito della pretesa, sollevate solo a seguito della notificazione del successivo atto di intimazione.
Va difatti qui ribadito che qualunque eccezione relativa all'intimazione, ivi compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla sua notifica deve ritenersi preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Per costante orientamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n.
16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^,
29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023,
n. 34902; Sez.
5 - n. 22108 del 05/08/2024, in motivazione).
In realtà qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da un precedente atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (si veda ancora Cass. Sez. 5, n. 20476 del 21/07/2025; ma cfr. anche espressamente Cass. Sez. V, n. 23046 del 1°.11.2016, secondo la quale “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta. Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata"; con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, vedi ancora, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29.07.2011 e Cass. n. 8704 del 10.04.2013).
Devono pertanto ritenersi inammissibile le censure attinenti al merito delle pretese.
Parimenti infondate si presentano le censure relative al presunto contenuto oscuro dell'intimazione, che viceversa appare chiara, facendo riferimento peraltro a pretese note alla contribuente, nonché alla riferibilità della relata di notificazione all'atto a cui essa si riferisce, obiettivamente desumibile da un esame anche superficiale dell'atto.
§ 8. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la contribuente a rifondere al Comune le spese del grado che liquida in euro
1.200,00, senza alcuna altra maggiorazione.