Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 342
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli atti presupposti e, in base al principio di non impugnabilità degli atti successivi per vizi propri degli atti presupposti divenuti definitivi, ha rigettato la censura.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito fiscale

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione, relativa a crediti anteriori alla notifica dell'intimazione, sia inammissibile in quanto preclusa dalla mancata impugnazione degli atti presupposti divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Mancanza di specificità dell'atto di intimazione

    La Corte ha ritenuto l'intimazione chiara e riferibile a pretese note alla contribuente, rigettando la censura.

  • Rigettato
    Irregolarità della costituzione del concessionario

    La Corte ha ritenuto che il rinvio dell'udienza nel giudizio di primo grado, sebbene inizialmente fissata prima dei termini di legge, abbia sanato la nullità prospettata, rendendo tempestiva la costituzione e la produzione documentale del concessionario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 342
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 342
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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