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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data in data 27 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5357/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato a [...] l'[...] ed nata a Parte_1 Parte_2
Pompei il 17.7.1972, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Persona_1
La RA CO, e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti.
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pepe Gianfranco, e con lo CP_1 stesso elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., i ricorrenti, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento in favore del figlio minorenne dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980 nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui alla legge 104/92 art. 3 co. 3, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 22.1.2019 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Con memoria difensiva del 7.2.2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 20.5.2025, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione il Persona_2
10.11.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che il minore, è affetto da “Disturbo dello spettro autistico… Le risultanze dell'attuale esame clinico-obiettivo consentono di classificare la patologia, riscontrata al periziato, al “Livello 1”. Orbene, il CTU conclude affermando che “il complesso morboso riscontrato non determini necessità di assistenza continua perché non in grado di deambulare autonomamente e/o di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita (leggi 30/3/71 n° 118, 11/2/80 n° 18, d.leg. 21/11/88 n° 508 e 23/11/88 n° 509). Per le patologie da cui è affetto il ricorrente risulta
“persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 1, art. 3 della legge104/92”. Pertanto si ritiene che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti dalla legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_2 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dal minore. Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU di entrambi i giudizi si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussistono in capo al minore
[...]
i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di Per_1 accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto.
Così deciso in Nola il 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data in data 27 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5357/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato a [...] l'[...] ed nata a Parte_1 Parte_2
Pompei il 17.7.1972, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Persona_1
La RA CO, e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti.
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pepe Gianfranco, e con lo CP_1 stesso elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., i ricorrenti, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento in favore del figlio minorenne dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980 nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui alla legge 104/92 art. 3 co. 3, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 22.1.2019 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Con memoria difensiva del 7.2.2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 20.5.2025, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione il Persona_2
10.11.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che il minore, è affetto da “Disturbo dello spettro autistico… Le risultanze dell'attuale esame clinico-obiettivo consentono di classificare la patologia, riscontrata al periziato, al “Livello 1”. Orbene, il CTU conclude affermando che “il complesso morboso riscontrato non determini necessità di assistenza continua perché non in grado di deambulare autonomamente e/o di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita (leggi 30/3/71 n° 118, 11/2/80 n° 18, d.leg. 21/11/88 n° 508 e 23/11/88 n° 509). Per le patologie da cui è affetto il ricorrente risulta
“persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 1, art. 3 della legge104/92”. Pertanto si ritiene che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti dalla legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_2 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dal minore. Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU di entrambi i giudizi si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussistono in capo al minore
[...]
i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di Per_1 accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto.
Così deciso in Nola il 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza