Articolo 18 della Legge 19 agosto 2016, n. 166
Articolo 17Articolo 18 bis
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14 settembre 2016
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1 gennaio 2018
Art. 18. Disposizioni finali 1. Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validita' e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile .
(( 1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell' articolo 2, commi 350 , 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2018