Versione
14 settembre 2016
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1 gennaio 2018
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Art. 18. Disposizioni finali 1. Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validita' e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile .
(( 1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell' articolo 2, commi 350 , 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ))
(( 1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell' articolo 2, commi 350 , 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ))