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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3487/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952024901847623000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5800/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 09.05.2025 contro l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina e l' Agenzia Entrate- CO, impugnava l'intimazione di pagamento n°29520249018047623/000, notificata in data 04.03.2025 per l' importo complessivo di € 1926,63, relativa all' IRPEF, interessi e sanzioni anno 2010.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- intervenuta prescrizione del credito IRPEF;
- estinzione per intervenuta prescrizione del credito IRPEF per gli interessi;
- estinzione per intervenuta prescrizione del credito IRPEF per le sanzioni;
Con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In data 11.08.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non risulta costituita l' AD benchè regolarmente evocata in giudizio.
All' odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
La pretesa azionata trae origine da cartella di pagamento n. 29520130035377772000, per omesso pagamento IRPEF ed accessori relativi all' anno d' imposta 2010, regolarmente notificata in data 21 agosto
2014 e non impugnata dal contribuente, divenuta pertanto definitiva.
La Corte ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di tributi erariali, il credito iscritto a ruolo, una volta divenuto definitivo, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di entrata dello Stato non riconducibile alle prestazioni periodiche ex art. 2948 c.c., con conseguente inapplicabilità del termine quinquennale.
Tale orientamento risulta tuttora sostenuto da ampia giurisprudenza di legittimità e di merito ed è stato ribadito anche in recenti arresti della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie: la cartella di pagamento è stata notificata il 21 agosto 2014; il termine decennale di prescrizione sarebbe pertanto venuto a scadenza il 21 agosto 2024.
Tuttavia, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, come successivamente prorogato, che ha disposto la sospensione delle attività di riscossione dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021.
Secondo l'orientamento consolidato, tale sospensione opera anche sui termini di prescrizione non ancora maturati, determinandone il differimento per un periodo pari alla durata della sospensione stessa.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, ha chiarito che la sospensione emergenziale incide anche sul decorso della prescrizione dei crediti tributari, purché il termine non sia già spirato alla data dell'8 marzo 2020.
Nel caso in esame, alla data di inizio della sospensione COVID-19 il termine decennale di prescrizione era ancora in corso, con conseguente proroga dello stesso per un periodo pari a circa diciotto mesi.
Ne deriva che la nuova scadenza del termine prescrizionale deve essere collocata oltre il mese di febbraio
2026.
L'avviso di intimazione notificato il 4 marzo 2025 risulta, pertanto, emesso entro il termine prescrizionale come prorogato, con conseguente validità ed efficacia dell'atto impugnato.
Le doglianze del ricorrente in ordine alla maturata prescrizione risultano, pertanto, infondate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, sezione 4, in composizione monocratica,definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio di euro 850,00 in favore di parte resistente oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina il 09/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3487/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952024901847623000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5800/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 09.05.2025 contro l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina e l' Agenzia Entrate- CO, impugnava l'intimazione di pagamento n°29520249018047623/000, notificata in data 04.03.2025 per l' importo complessivo di € 1926,63, relativa all' IRPEF, interessi e sanzioni anno 2010.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- intervenuta prescrizione del credito IRPEF;
- estinzione per intervenuta prescrizione del credito IRPEF per gli interessi;
- estinzione per intervenuta prescrizione del credito IRPEF per le sanzioni;
Con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In data 11.08.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non risulta costituita l' AD benchè regolarmente evocata in giudizio.
All' odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
La pretesa azionata trae origine da cartella di pagamento n. 29520130035377772000, per omesso pagamento IRPEF ed accessori relativi all' anno d' imposta 2010, regolarmente notificata in data 21 agosto
2014 e non impugnata dal contribuente, divenuta pertanto definitiva.
La Corte ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di tributi erariali, il credito iscritto a ruolo, una volta divenuto definitivo, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di entrata dello Stato non riconducibile alle prestazioni periodiche ex art. 2948 c.c., con conseguente inapplicabilità del termine quinquennale.
Tale orientamento risulta tuttora sostenuto da ampia giurisprudenza di legittimità e di merito ed è stato ribadito anche in recenti arresti della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie: la cartella di pagamento è stata notificata il 21 agosto 2014; il termine decennale di prescrizione sarebbe pertanto venuto a scadenza il 21 agosto 2024.
Tuttavia, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, come successivamente prorogato, che ha disposto la sospensione delle attività di riscossione dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021.
Secondo l'orientamento consolidato, tale sospensione opera anche sui termini di prescrizione non ancora maturati, determinandone il differimento per un periodo pari alla durata della sospensione stessa.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, ha chiarito che la sospensione emergenziale incide anche sul decorso della prescrizione dei crediti tributari, purché il termine non sia già spirato alla data dell'8 marzo 2020.
Nel caso in esame, alla data di inizio della sospensione COVID-19 il termine decennale di prescrizione era ancora in corso, con conseguente proroga dello stesso per un periodo pari a circa diciotto mesi.
Ne deriva che la nuova scadenza del termine prescrizionale deve essere collocata oltre il mese di febbraio
2026.
L'avviso di intimazione notificato il 4 marzo 2025 risulta, pertanto, emesso entro il termine prescrizionale come prorogato, con conseguente validità ed efficacia dell'atto impugnato.
Le doglianze del ricorrente in ordine alla maturata prescrizione risultano, pertanto, infondate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, sezione 4, in composizione monocratica,definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio di euro 850,00 in favore di parte resistente oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina il 09/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)