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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Alessandra Colabucci
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Alessandra Colabucci
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25, depositate in data 6.10.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti, in Roma il 09/08/1987, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) modificare le condizioni di cui al verbale di separazione del 14/07/1993 eliminando le statuizioni concernenti il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e stabilendo solamente che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 9.8.1987 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.00758 parte II, serie A03 anno 1987, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 15.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Alessandra Colabucci
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Alessandra Colabucci
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25, depositate in data 6.10.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti, in Roma il 09/08/1987, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) modificare le condizioni di cui al verbale di separazione del 14/07/1993 eliminando le statuizioni concernenti il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e stabilendo solamente che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 9.8.1987 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.00758 parte II, serie A03 anno 1987, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 15.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi