Sentenza 2 luglio 2001
Massime • 1
La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, ne' debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ne' si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2001, n. 8925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8925 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: LA CO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BARONE TOMMASO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA AN, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI FEDELI M.T., che lo difende unitamente all'avvocato FIAMIGI MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 957/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 23/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Maria Teresa BARBANTINI FEDELI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pubblico rogato dal notaio Edmondo Ansaldo, di Genova, EL DE acquistò da DR PA la proprietà dell'appartamento condominiale nel dettaglio descritto. Le parti convennero, tra l'altro, quanto segue: "Le opere di rifacimento del terrazzo, come già deliberate, sono a carico della parte venditrice, per la parte di spettanza dell'appartamento in oggetto".
Giunto il momento di far fronte al detto onere condominiale, NC DE, erede dell'acquirente, pagato quanto chiestogli dal condominio, ne sollecitò ad DR PA il rimborso. Quest'ultimo oppose un rifiuto.
NC DE chiese allora al Presidente del Tribunale di Genova, ed ottenne, decreto ingiuntivo di sua condanna al pagamento di quanto dovuto.
DR PA propose opposizione. Sostenne che la clausola di cui innanzi era frutto di un errore materiale del notaio rogante, il quale aveva scritto nell'atto pubblico che la parte venditrice avrebbe fatto fronte al detto onere condominiale, mentre invece gli stipulanti avevano convenuto, ed avevano a lui dichiarato, che esso sarebbe stato a carico della parte acquirente. Chiese quindi la revoca del decreto opposto.
Il Tribunale, esaminate le prove offerte da DR PA, costituite da testimonianze di persone presenti alla stipulazione del contratto di vendita, o che avevano partecipato alle trattative, e considerato il tenore del contratto preliminare in cui queste si erano trasfuse, accolse la sua opposizione.
La Corte d'appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto da NC DE, ribadendo le considerazioni del Tribunale, ed affermando inoltre che non era necessaria, nel caso di specie, la querela di falso, perché il notaio non aveva violato dolosamente l'obbligo di riprodurre fedelmente, nell'atto da lui rogato, le dichiarazioni negoziali delle parti stipulanti.
NC DE ha chiesto la cassazione di tale sentenza per cinque motivi.
DR PA ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso NC DE censura la sentenza impugnata per aver affermato che l'errore commesso dal notaio rogante nel trascrivere le dichiarazioni negoziali rese dalle parti stipulanti dell'atto pubblico, poi sottoscritto da queste ultime e da lui stesso, poteva essere accertato e dichiarato senza far luogo allo speciale procedimento previsto dagli art. 221 e ss. cod. proc. civ., dal momento che non era doloso;
e denunzia violazione dell'art. 2700 cod. civ, e dell'appena citato art. 221 cod. proc. civ.. La censura è fondata.
La querela di falso prevista dall'art. 2700 cod. civ. è necessaria tutte le volte in cui si intenda contestare la veridicità di quanto il pubblico ufficiale afferma in un suo atto essere stato da lui compiuto o essere avvenuto in sua presenza, ed in particolare per contestare che le dichiarazioni delle parti da lui verbalizzate sono conformi a quelle effettivamente rese.
La norma citata ha la funzione di attribuire efficacia probatoria all'atto pubblico, e il carattere dell'errore commesso dal pubblico ufficiale che si intende denunziare (doloso o colposo, volontario o involontario) è quindi del tutto irrilevante. La querela di falso non è necessaria solo nell'ipotesi in cui l'errore denunziato è meramente materiale, ossia consiste in una mera svista, che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto, e tale da non esigere una specifica indagine di fatto (vedi Cassazione civile, sez. I, 25 novembre 1982 n. 6375). Quando tale indagine è invece necessaria, e per accertare l'errore occorre considerare fatti diversi dall'atto stesso, essa va compiuta con il procedimento di cui all'art. 221 e ss. cod. proc. civ.. I restanti motivi di ricorso sono relativi ad un momento logicamente successivo del sillogismo sviluppato nella sentenza impugnata, contestandosi con essi, sotto diversi profili, la validità delle argomentazioni in virtù delle quali la Corte territoriale ha accertato l'errore del pubblico ufficiale denunziato da DR PA;
e restano quindi assorbiti.
Il giudice del merito, nel riesaminare la causa tenendo conto del principio innanzi affermato, provvederà anche al governo delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2001