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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 607/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4382/2025 depositato il 02/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Felice A Cancello - C/o Casa Comunale 81027 San Felice A Cancello CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250031832179000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250031832179000 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 215/2015 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 198/2016 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di Pagamento n. 028 2025 00318321 79 000, del 25/05/2025 notificata al ricorrente a mezzo posta raccomandata A.R., in data 08/08/2025 per la somma di €. 867,00, oltre le spese di notifica per la somma di €. 5,88, relativamente all'omesso pagamento della Tassa sui Servizi Indivisibili
(TASI) per gli anni 2015 e 2016. Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa. il comune di San Felice a Cancello ha provato di aver notificato l'atto presupposto il
7 gennaio del 2021, alcuna prescrizione essendo maturata, concludendo per il rigetto dell'avverso ricorso.
Il giudice ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso. Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione dell'avverso credito. Parte resistente ha provato e documentato l'intervenuta notifica dell'atto presupposto a mezzo posta ordinaria perfezionatasi il 7 gennaio del 2021 , atto peraltro non impugnato da parte ricorrente. Alcuna prescrizione risulta essere dunque maturata ( anche in ragione della normativa covid;
Cass. SS.UU. 1630\2025 ), dovendosi per ciò solo disattendersi l'avanzato ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
300,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4382/2025 depositato il 02/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Felice A Cancello - C/o Casa Comunale 81027 San Felice A Cancello CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250031832179000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250031832179000 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 215/2015 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 198/2016 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di Pagamento n. 028 2025 00318321 79 000, del 25/05/2025 notificata al ricorrente a mezzo posta raccomandata A.R., in data 08/08/2025 per la somma di €. 867,00, oltre le spese di notifica per la somma di €. 5,88, relativamente all'omesso pagamento della Tassa sui Servizi Indivisibili
(TASI) per gli anni 2015 e 2016. Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa. il comune di San Felice a Cancello ha provato di aver notificato l'atto presupposto il
7 gennaio del 2021, alcuna prescrizione essendo maturata, concludendo per il rigetto dell'avverso ricorso.
Il giudice ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso. Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione dell'avverso credito. Parte resistente ha provato e documentato l'intervenuta notifica dell'atto presupposto a mezzo posta ordinaria perfezionatasi il 7 gennaio del 2021 , atto peraltro non impugnato da parte ricorrente. Alcuna prescrizione risulta essere dunque maturata ( anche in ragione della normativa covid;
Cass. SS.UU. 1630\2025 ), dovendosi per ciò solo disattendersi l'avanzato ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
300,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.