CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2023, n. 8634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8634 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 3611-2017 proposto da: ET IA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato CO SABATINI (STUDIO SINAGRA-SABATINI) rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA GROSSI;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati Oggetto DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 3611/2017 Cron. Rep. Ud. 01/03/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 8634 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 27/03/2023 e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 359/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/07/2016 R.G.N. 9338/201; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 27 luglio 2016, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Avellino e rigettava la domanda proposta da AM TI nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dirigente di II fascia del Ministero del Lavoro addetto alla Direzione provinciale di Pescara sospeso facoltativamente dal servizio per effetto della pendenza di un procedimento penale a proprio carico, a vedersi computare nell’indennità alimentare relativa al periodo di sospensione anche la retribuzione di posizione e conseguentemente, previo annullamento e/o disapplicazione della nota del MEF del 21.5.2009 che quel diritto negava e la condanna in solido dei Ministeri al pagamento del relativo importo mensile e dell’ulteriore importo a titolo di differenze retributive arretrate la cui corresponsione era stata sospesa in forza del successivo provvedimento del 5.8.2009 che, sancita definitivamente la non computabilità nell’indennità alimentare della retribuzione di posizione quantificava il credito erariale conseguente. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi leggere l’art. 45 del CCNL 21.4.2006 nel senso dell’esclusione della retribuzione di posizione dal novero delle voci retributive indicate espressamente dalla stessa norma il cui importo complessivo nella misura del 50% va a comporre l’indennità alimentare dovuta in caso di sospensione non essendo in particolare riconducibile alla voce retribuzione tabellare utilizzata dalla norma unitamente alle sole voci della della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni per il nucleo familiare derivandone la non spettanza del relativo importo e l’ammissibilità della ripetizione dell’indebito. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il TI affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, entrambi i Ministeri intimati. - Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLE DECISIONE - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 7, del CCNL per l’Area I della dirigenza pubblica del 21.4.2006 in relazione all’art. 52, commi 1 e 2 del medesimo CCNL ed agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’art. 45 citato operata in contrasto con il disposto dell’art. 1363 c.c. che impone al giudice di collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato anche quando l’interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole senza residui di incertezza, procedimento che, ove seguito, avrebbe indotto a concludere che la dicitura “retribuzione tabellare” non coincide con quella di “stipendio tabellare” che ne costituisce una componente al pari della retribuzione di posizione. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 447 c.c., il ricorrente, in via subordinata, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale circa la ripetibilità delle somme erogate a titolo di indennità alimentare. - Il primo motivo deve ritenersi infondato, avendo la Corte territoriale correttamente escluso la riconducibilità della retribuzione di posizione alla nozione di “retribuzione tabellare” voce retributiva indicata dall’art. 45, comma 7, CCNL 21.4.2006, unitamente alla retribuzione individuale di anzianità ed agli assegni per il nucleo familiare come quella destinata a concorrere per una quota del 50% alla quantificazione dell’indennità alimentare dovuta al dirigente sospeso atteso che la denominazione di “retribuzione tabellare” deve intendersi indicativa del trattamento economico base fissato nelle tabelle contrattuali non diversamente da quanto inizialmente previsto dall’art. 29 del CCNL 9.1.1997 che appunto utilizzava la denominazione “stipendio tabellare” poi modificata, non a riflettere, come vorrebbe il ricorrente, un concetto più comprensivo idoneo ad includere tutte le voci retributive componenti del trattamento economico fisso del dirigente, bensì ad adeguare nominalmente il riferimento allo stipendio base una volta che lo stesso si poneva come il risultato del conglobamento dell’originario “stipendio tabellare” con l’indennità integrativa speciale. - Parimenti infondato è a dirsi il secondo motivo, dovendo convenirsi con la Corte territoriale circa l’inconferenza dei richiamo al regime civilistico degli “alimenti” dovuti per il mantenimento di persone legate da vincoli di coniugio o parentela ai fini della irripetibilità delle somme erogate a titolo di indennità alimentare e, al contrario, la sussumibiilità della fattispecie nell’ipotesi di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., con conseguente ammissibilità della ripetizione di emolumenti erogati senza titolo (cfr. Cass. n. 1464/2012, Cass. n. 19948/2022) - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° marzo 2023.
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati Oggetto DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 3611/2017 Cron. Rep. Ud. 01/03/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 8634 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 27/03/2023 e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 359/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/07/2016 R.G.N. 9338/201; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 27 luglio 2016, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Avellino e rigettava la domanda proposta da AM TI nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dirigente di II fascia del Ministero del Lavoro addetto alla Direzione provinciale di Pescara sospeso facoltativamente dal servizio per effetto della pendenza di un procedimento penale a proprio carico, a vedersi computare nell’indennità alimentare relativa al periodo di sospensione anche la retribuzione di posizione e conseguentemente, previo annullamento e/o disapplicazione della nota del MEF del 21.5.2009 che quel diritto negava e la condanna in solido dei Ministeri al pagamento del relativo importo mensile e dell’ulteriore importo a titolo di differenze retributive arretrate la cui corresponsione era stata sospesa in forza del successivo provvedimento del 5.8.2009 che, sancita definitivamente la non computabilità nell’indennità alimentare della retribuzione di posizione quantificava il credito erariale conseguente. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi leggere l’art. 45 del CCNL 21.4.2006 nel senso dell’esclusione della retribuzione di posizione dal novero delle voci retributive indicate espressamente dalla stessa norma il cui importo complessivo nella misura del 50% va a comporre l’indennità alimentare dovuta in caso di sospensione non essendo in particolare riconducibile alla voce retribuzione tabellare utilizzata dalla norma unitamente alle sole voci della della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni per il nucleo familiare derivandone la non spettanza del relativo importo e l’ammissibilità della ripetizione dell’indebito. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il TI affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, entrambi i Ministeri intimati. - Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLE DECISIONE - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 7, del CCNL per l’Area I della dirigenza pubblica del 21.4.2006 in relazione all’art. 52, commi 1 e 2 del medesimo CCNL ed agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’art. 45 citato operata in contrasto con il disposto dell’art. 1363 c.c. che impone al giudice di collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato anche quando l’interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole senza residui di incertezza, procedimento che, ove seguito, avrebbe indotto a concludere che la dicitura “retribuzione tabellare” non coincide con quella di “stipendio tabellare” che ne costituisce una componente al pari della retribuzione di posizione. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 447 c.c., il ricorrente, in via subordinata, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale circa la ripetibilità delle somme erogate a titolo di indennità alimentare. - Il primo motivo deve ritenersi infondato, avendo la Corte territoriale correttamente escluso la riconducibilità della retribuzione di posizione alla nozione di “retribuzione tabellare” voce retributiva indicata dall’art. 45, comma 7, CCNL 21.4.2006, unitamente alla retribuzione individuale di anzianità ed agli assegni per il nucleo familiare come quella destinata a concorrere per una quota del 50% alla quantificazione dell’indennità alimentare dovuta al dirigente sospeso atteso che la denominazione di “retribuzione tabellare” deve intendersi indicativa del trattamento economico base fissato nelle tabelle contrattuali non diversamente da quanto inizialmente previsto dall’art. 29 del CCNL 9.1.1997 che appunto utilizzava la denominazione “stipendio tabellare” poi modificata, non a riflettere, come vorrebbe il ricorrente, un concetto più comprensivo idoneo ad includere tutte le voci retributive componenti del trattamento economico fisso del dirigente, bensì ad adeguare nominalmente il riferimento allo stipendio base una volta che lo stesso si poneva come il risultato del conglobamento dell’originario “stipendio tabellare” con l’indennità integrativa speciale. - Parimenti infondato è a dirsi il secondo motivo, dovendo convenirsi con la Corte territoriale circa l’inconferenza dei richiamo al regime civilistico degli “alimenti” dovuti per il mantenimento di persone legate da vincoli di coniugio o parentela ai fini della irripetibilità delle somme erogate a titolo di indennità alimentare e, al contrario, la sussumibiilità della fattispecie nell’ipotesi di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., con conseguente ammissibilità della ripetizione di emolumenti erogati senza titolo (cfr. Cass. n. 1464/2012, Cass. n. 19948/2022) - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° marzo 2023.