CASS
Sentenza 26 gennaio 2021
Sentenza 26 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2021, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KA EO, nato in [...] il [...] JO TA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2020 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore del ricorrente NO, Avv. Sonia Pasca, che, nel ribadire le doglianze già proposte, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 04/03/2020 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforme della sentenza del Tribunale di Udine del 24/10/2017, ha assolto NO EOo dal reato di minaccia contestato al capo C, ed ha confermato l'affermazione di responsabilità di NO EO in relazione al reato di lesioni personali aggravate tentate (capo A), e, in concorso con OK Penale Sent. Sez. 5 Num. 3209 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: RICCARDI GIUSEPPE Data Udienza: 08/01/2021 TA, in relazione al reato di minaccia grave (capo D); in parziale riforma, ha rideterminato la pena inflitta. In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito, all'interno del carcere di Tolmezzo, ove erano ristretti, NO, per i rapporti conflittuali legati alla diversa appartenenza nazionale o etnica, lanciava un bricco di metallo contenente olio bollente
contro
Fazwi, che riusciva a schivare, ed entrambi gli imputati minacciavano di un male ingiusto il Fazwi, dicendo al personale di polizia penitenziaria che li stava facendo uscire dalla cella dopo che il NO aveva scagliato il bricco colmo di olio bollente: "se lo prendiamo lo facciamo a pezzi, perché noi albanesi siamo così, quando qualcuno sbaglia sulla famiglia, sia fuori che in carcere, gliela facciamo pagare". 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NO EO, Avv. Sonia Pasca, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge perché la Corte di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, avvenuto il 29/03/2013. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello ha utilizzato per la decisione le dichiarazioni della persona offesa, divenute irripetibili, in difetto delle condizioni previste dall'art. 512 c.p.p., essendo prevedibile che il Fazwi, una volta scarcerato, si rendesse irreperibile 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del Procuratore Generale e aumentando la pena inflitta in primo grado all'imputato, avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius, e avrebbe comunque omesso di motivare adeguatamente l'aumento di pena. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Il difensore di GJ TA ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico un motivo, lamentando violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia di cui al capo d) dell'imputazione. In particolare, non vi sarebbe prova che la persona offesa ha effettivamente avuto contezza di minacce profferite nei suoi confronti;
2 comunque, le condotte non integrerebbero il reato per difetto di idoneità dell'azione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NO EO è nel suo complesso infondato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. L'art. 13, comma 4-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, stabilisce che "Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter (cioè quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale), il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere". Il ricorrente assume che l'indagato sia stato espulso in data 29/03/2013 e, dunque, in epoca antecedente all'emissione del decreto che dispone il giudizio. Non risulta, tuttavia, prova dell'avvenuta espulsione, né, del resto, il ricorrente ha fornito indicazioni specifiche o prodotto documentazione rilevante, e l'imputato è indicato in sentenza come assente. Al riguardo, pacifico che la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non è consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente (Sez. 3, n. 13118 del 06/02/2020, Susatama, Rv. 279232, con riferimento ad una fattispecie di espulsione avvenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado), l'avvenuta espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, solo se provata in modo concreto ed affidabile, consente, ai sensi dell'art. 13, comma 3 quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a condizione, però, che non sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente (Sez. 6, n. 12830 del 28/03/2012, Rv. 252587). In mancanza di tale prova, dunque, non può essere emessa la sentenza di non doversi procedere, la quale non è più consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente (Sez. 3, n. 13118 del 06/02/2020, Rv. 279232, cit.). 1.2. Il secondo motivo è infondato. Premesso che, in tema di letture ex art. 512 cod. proc. pen., la prevedibilità della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "ex ante" e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza, fino al momento in cui la parte interessata avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (Sez. 6, n. 50994 del 3 26/03/2019, Rv. 27819502), nella fattispecie la persona offesa era detenuta, con un fine pena fissato in un periodo molto distante (nel gennaio 2017). Tale situazione è stata ritenuta, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, circostanza imprevedibile della sopravvenuta impossibilità di ripetizione della dichiarazione resa il 12 marzo 2013, non essendo ragionevolmente prevedibile, ex ante, che il dichiarante, condannato ad una pena di lunga durata, sarebbe stato rimesso in libertà prima del processo e sarebbe divenuta impossibile la ripetizione. Del resto, la persona offesa, anche successivamente alla scarcerazione, risultava ancora reperibile, allorquando, il 21/06/2016, aveva ricevuto la citazione come teste nel processo in esame. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, non ricorrendo alcuna violazione del principio del divieto di reformatio in peius, posto che, come osservato dallo stesso ricorrente, è intervenuto appello del Procuratore Generale con richiesta di aumento della sanzione, e l'aumento della pena è stato motivato in modo ragionevole sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, non essendo maturato il termine di prescrizione del reato, che, già solo considerando la sospensione per la durata di 134 giorni per impedimenti, sarebbe decorsa il 20/01/2021. 3. Il ricorso di GJ TA è inammissibile. La Corte di appello, invero, ha fatto applicazione di un principio consolidato secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell'agente di produrre l'effetto intimidatorio (Sez. 5, n. 38387 del 01/03/2017, Dardo, Rv. 271202, con riferimento ad una fattispecie analoga in cui la Corte ha ritenuto che la minaccia di morte proferita dall'imputato dinanzi agli agenti penitenziari ai danni di un altro detenuto, non presente, abbia comunque prodotto in quest'ultimo, alla luce degli eventi successivi e delle misure di protezione adottate a sua tutela, uno stato di turbamento psichico idoneo a configurare il reato;
più di recente, Sez. 5, n.15136 del 28/01/2020; Sez. 5, n.34122 del 06/05/2019). Ciò posto, la portata minatoria delle espressioni è stata correttamente valutata nel contesto e nel momento in cui sono state proferite, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, avendo gli imputati minacciato di un male ingiusto il Fazwi, dicendo al personale di polizia penitenziaria che li stava facendo uscire dalla cella dopo che il NO aveva scagliato il bricco colmo di olio 4 bollente: "se lo prendiamo lo facciamo a pezzi, perché noi albanesi siamo così, quando qualcuno sbaglia sulla famiglia, sia fuori che in carcere, gliela facciamo pagare" (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Di Maggio, Rv. 278664: "Integra il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, "comunque non finisce qui", la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. Nella specie, la frase era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa); espressione pronunciata nel contesto carcerario, tenuto conto dei pregressi episodi conflittuali e della tentata aggressione con l'olio bollente, nonché della comune detenzione. Del resto, è pacifico che essendo il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. Un reato di pericolo, è necessario che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (ex multis, Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 257951). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di GJ consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. Al rigetto del ricorso di NO consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di GJ TA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di NO EO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 08/01/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore del ricorrente NO, Avv. Sonia Pasca, che, nel ribadire le doglianze già proposte, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 04/03/2020 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforme della sentenza del Tribunale di Udine del 24/10/2017, ha assolto NO EOo dal reato di minaccia contestato al capo C, ed ha confermato l'affermazione di responsabilità di NO EO in relazione al reato di lesioni personali aggravate tentate (capo A), e, in concorso con OK Penale Sent. Sez. 5 Num. 3209 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: RICCARDI GIUSEPPE Data Udienza: 08/01/2021 TA, in relazione al reato di minaccia grave (capo D); in parziale riforma, ha rideterminato la pena inflitta. In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito, all'interno del carcere di Tolmezzo, ove erano ristretti, NO, per i rapporti conflittuali legati alla diversa appartenenza nazionale o etnica, lanciava un bricco di metallo contenente olio bollente
contro
Fazwi, che riusciva a schivare, ed entrambi gli imputati minacciavano di un male ingiusto il Fazwi, dicendo al personale di polizia penitenziaria che li stava facendo uscire dalla cella dopo che il NO aveva scagliato il bricco colmo di olio bollente: "se lo prendiamo lo facciamo a pezzi, perché noi albanesi siamo così, quando qualcuno sbaglia sulla famiglia, sia fuori che in carcere, gliela facciamo pagare". 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NO EO, Avv. Sonia Pasca, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge perché la Corte di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, avvenuto il 29/03/2013. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello ha utilizzato per la decisione le dichiarazioni della persona offesa, divenute irripetibili, in difetto delle condizioni previste dall'art. 512 c.p.p., essendo prevedibile che il Fazwi, una volta scarcerato, si rendesse irreperibile 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del Procuratore Generale e aumentando la pena inflitta in primo grado all'imputato, avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius, e avrebbe comunque omesso di motivare adeguatamente l'aumento di pena. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Il difensore di GJ TA ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico un motivo, lamentando violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia di cui al capo d) dell'imputazione. In particolare, non vi sarebbe prova che la persona offesa ha effettivamente avuto contezza di minacce profferite nei suoi confronti;
2 comunque, le condotte non integrerebbero il reato per difetto di idoneità dell'azione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NO EO è nel suo complesso infondato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. L'art. 13, comma 4-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, stabilisce che "Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter (cioè quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale), il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere". Il ricorrente assume che l'indagato sia stato espulso in data 29/03/2013 e, dunque, in epoca antecedente all'emissione del decreto che dispone il giudizio. Non risulta, tuttavia, prova dell'avvenuta espulsione, né, del resto, il ricorrente ha fornito indicazioni specifiche o prodotto documentazione rilevante, e l'imputato è indicato in sentenza come assente. Al riguardo, pacifico che la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non è consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente (Sez. 3, n. 13118 del 06/02/2020, Susatama, Rv. 279232, con riferimento ad una fattispecie di espulsione avvenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado), l'avvenuta espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, solo se provata in modo concreto ed affidabile, consente, ai sensi dell'art. 13, comma 3 quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a condizione, però, che non sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente (Sez. 6, n. 12830 del 28/03/2012, Rv. 252587). In mancanza di tale prova, dunque, non può essere emessa la sentenza di non doversi procedere, la quale non è più consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente (Sez. 3, n. 13118 del 06/02/2020, Rv. 279232, cit.). 1.2. Il secondo motivo è infondato. Premesso che, in tema di letture ex art. 512 cod. proc. pen., la prevedibilità della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "ex ante" e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza, fino al momento in cui la parte interessata avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (Sez. 6, n. 50994 del 3 26/03/2019, Rv. 27819502), nella fattispecie la persona offesa era detenuta, con un fine pena fissato in un periodo molto distante (nel gennaio 2017). Tale situazione è stata ritenuta, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, circostanza imprevedibile della sopravvenuta impossibilità di ripetizione della dichiarazione resa il 12 marzo 2013, non essendo ragionevolmente prevedibile, ex ante, che il dichiarante, condannato ad una pena di lunga durata, sarebbe stato rimesso in libertà prima del processo e sarebbe divenuta impossibile la ripetizione. Del resto, la persona offesa, anche successivamente alla scarcerazione, risultava ancora reperibile, allorquando, il 21/06/2016, aveva ricevuto la citazione come teste nel processo in esame. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, non ricorrendo alcuna violazione del principio del divieto di reformatio in peius, posto che, come osservato dallo stesso ricorrente, è intervenuto appello del Procuratore Generale con richiesta di aumento della sanzione, e l'aumento della pena è stato motivato in modo ragionevole sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, non essendo maturato il termine di prescrizione del reato, che, già solo considerando la sospensione per la durata di 134 giorni per impedimenti, sarebbe decorsa il 20/01/2021. 3. Il ricorso di GJ TA è inammissibile. La Corte di appello, invero, ha fatto applicazione di un principio consolidato secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell'agente di produrre l'effetto intimidatorio (Sez. 5, n. 38387 del 01/03/2017, Dardo, Rv. 271202, con riferimento ad una fattispecie analoga in cui la Corte ha ritenuto che la minaccia di morte proferita dall'imputato dinanzi agli agenti penitenziari ai danni di un altro detenuto, non presente, abbia comunque prodotto in quest'ultimo, alla luce degli eventi successivi e delle misure di protezione adottate a sua tutela, uno stato di turbamento psichico idoneo a configurare il reato;
più di recente, Sez. 5, n.15136 del 28/01/2020; Sez. 5, n.34122 del 06/05/2019). Ciò posto, la portata minatoria delle espressioni è stata correttamente valutata nel contesto e nel momento in cui sono state proferite, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, avendo gli imputati minacciato di un male ingiusto il Fazwi, dicendo al personale di polizia penitenziaria che li stava facendo uscire dalla cella dopo che il NO aveva scagliato il bricco colmo di olio 4 bollente: "se lo prendiamo lo facciamo a pezzi, perché noi albanesi siamo così, quando qualcuno sbaglia sulla famiglia, sia fuori che in carcere, gliela facciamo pagare" (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Di Maggio, Rv. 278664: "Integra il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, "comunque non finisce qui", la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. Nella specie, la frase era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa); espressione pronunciata nel contesto carcerario, tenuto conto dei pregressi episodi conflittuali e della tentata aggressione con l'olio bollente, nonché della comune detenzione. Del resto, è pacifico che essendo il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. Un reato di pericolo, è necessario che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (ex multis, Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 257951). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di GJ consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. Al rigetto del ricorso di NO consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di GJ TA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di NO EO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 08/01/2021