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Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38646 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da MO KA nata a [...] 111 Marzo 1988 Avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Milano il 11 novembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI IO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, sezione del riesame, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di FI KA avverso l'ordinanza resa il 6 ottobre 2022 dal GIP del Tribunale di Milano, con cui è stata respinta l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, alla stessa applicata in quanto indagata per il delitto di turbativa d'asta aggravata dal metodo mafioso commesso sino al mese di maggio 2019. Il GIP ha respinto l'istanza di revoca affermando che, considerata la gravità indiziaria già rilevata a carico della FI, il breve lasso di tempo trascorso dall'esecuzione della misura cautelare non incide sulla persistenza delle esigenze cautelari e comunque la misura cautelare determinava una limitazione personale della indagata molto contenuta rispetto alla gravità dei fatti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38646 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/05/2023 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagata, deducendo con un unico articolato motivo : 2.1 violazione degli articoli 274 e 299 cod. proc.pen. per avere l'ordinanza confermato la misura cautelare personale, nonostante la palese insussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato e per vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto del periculum. Osserva la ricorrente che le condotte contestate hanno avuto scaturigine e si sono esaurite in una procedura esecutiva immobiliare definitivamente chiusa, che non ha alcuna possibilità di ripetersi in futuro, sicché deve escludersi che si presenti alla FI un'occasione concreta per compiere ulteriori delitti. Inoltre il contributo causale effettivo di KA FI al fatto di reato contestato è assolutamente marginale, sicché non si può fondare la sussistenza del periculum sulle modalità concrete di realizzazione della condotta, che è invece il parametro di valutazione adottato dal collegio del riesame. Osserva che i fatti oggetto di contestazione risalgono al maggio 2019, circa quattro anni prima dell'applicazione della misura cautelare, e la procedura esecutiva si è definitivamente conclusa nel dicembre 2020. La condotta contestata all'imputata è stata asseritamente tenuta il 28 Febbraio 2017 in occasione dello svolgimento della prima asta di assegnazione di tutti e quattro i lotti ed è consistita nell'aver manifestato ad un partecipante alla procedura la volontà di riacquistare la proprietà dell'immobile. Va detto, peraltro, che l'imputata ha ottenuto l'assegnazione dei beni immobili oggetto del lotto due, di cui la stessa è la nuova proprietaria. La condotta peraltro ha natura episodica e circoscritta e la FI risulta incensurata. Tutti questi elementi concorrono nell'escludere la sussistenza di un attuale concreto pericolo di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Con l'istanza di revoca la difesa aveva dedotto il venir meno delle esigenze cautelari, e non ha avanzato censure in ordine all'ordinanza genetica. Il tribunale ha osservato che, in ragione delle modalità della condotta, che si inserisce in un disegno criminoso ben più articolato e complesso,volto a falsare l'esito delle aste aventi ad oggetto immobili della famiglia FI e a ribadire il proprio potere di controllo sul territorio attraverso indebite interferenze nelle trattative immobiliari, nonché alla luce della personalità dell'indagata, pienamente inserita nel contesto di riferimento e che non ha avuto remore a costituire una società allo scopo di riacquistare gli immobili di famiglia, deve ritenersi sussistente il concreto e attuale pericolo di recidiva, anche alla stregua delle modalità della condotta che risulta aggravata dal metodo mafioso. 2 LI Geppino Ra RI D Ritiene il collegio che il tribunale abbia reso una motivazione adeguata .tconforme ai principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce delle peculiarità della vicenda cautelare, inserita in un più ampio disegno criminoso, e alla permanente operatività della società costituita dalla ricorrente ,proprio allo scopo di accaparrarsi immobili nell'interesse della famiglia FI Nel caso in esame peraltro l'arco di tempo trascorso dall'applicazione della misura non appare particolarmente rilevante e tale comunque da giustificare un affievolimento delle esigenze cautelari ravvisate . Né può trascurarsi la sussistenza nel caso in esame della aggravante mafiosa che non è stata neppure censurata nel merito, atteso che, alla luce della peculiare disciplina prevista per tale tipologia di reati dall'art. 275 co. 3 c.p.p., per il citato delitto opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che "si riflette sulla motivazione del provvedimento cautelare semplificando l'onere dimostrativo che grava sull'accusa, giacché determina la necessità, non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis ma soltanto di apprezzare la sussistenza di eventuali ragioni di esclusione delle esigenze di cautela, con necessità che tali ragioni siano state evidenziate dalla parte, o siano direttamente evincibili dagli atti." (così, di recente, Cassazione penale sez. V, 06/07/2022, n.40030) La decisione impugnata, in ogni caso, appare aver correttamente applicato la disciplina in tema di rilevanza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari e in materia di apprezzamento della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato (peraltro presunte in virtù dell'art. 275 co. 3 c.p.p.). Nessuna rilevanza può essere attribuita all'omessa considerazione della condizione di incensurata dell'indagata in quanto, secondo pacifica giurisprudenza, essa "non dimostra automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta dai comportamenti e dagli atti concreti dell'agente quale specifico elemento significativo per valutare la personalità dell'agente" (così, tra le altre, Cassazione penale sez. II, 18/07/2014, n.43130). In conclusione si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI IO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, sezione del riesame, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di FI KA avverso l'ordinanza resa il 6 ottobre 2022 dal GIP del Tribunale di Milano, con cui è stata respinta l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, alla stessa applicata in quanto indagata per il delitto di turbativa d'asta aggravata dal metodo mafioso commesso sino al mese di maggio 2019. Il GIP ha respinto l'istanza di revoca affermando che, considerata la gravità indiziaria già rilevata a carico della FI, il breve lasso di tempo trascorso dall'esecuzione della misura cautelare non incide sulla persistenza delle esigenze cautelari e comunque la misura cautelare determinava una limitazione personale della indagata molto contenuta rispetto alla gravità dei fatti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38646 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/05/2023 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagata, deducendo con un unico articolato motivo : 2.1 violazione degli articoli 274 e 299 cod. proc.pen. per avere l'ordinanza confermato la misura cautelare personale, nonostante la palese insussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato e per vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto del periculum. Osserva la ricorrente che le condotte contestate hanno avuto scaturigine e si sono esaurite in una procedura esecutiva immobiliare definitivamente chiusa, che non ha alcuna possibilità di ripetersi in futuro, sicché deve escludersi che si presenti alla FI un'occasione concreta per compiere ulteriori delitti. Inoltre il contributo causale effettivo di KA FI al fatto di reato contestato è assolutamente marginale, sicché non si può fondare la sussistenza del periculum sulle modalità concrete di realizzazione della condotta, che è invece il parametro di valutazione adottato dal collegio del riesame. Osserva che i fatti oggetto di contestazione risalgono al maggio 2019, circa quattro anni prima dell'applicazione della misura cautelare, e la procedura esecutiva si è definitivamente conclusa nel dicembre 2020. La condotta contestata all'imputata è stata asseritamente tenuta il 28 Febbraio 2017 in occasione dello svolgimento della prima asta di assegnazione di tutti e quattro i lotti ed è consistita nell'aver manifestato ad un partecipante alla procedura la volontà di riacquistare la proprietà dell'immobile. Va detto, peraltro, che l'imputata ha ottenuto l'assegnazione dei beni immobili oggetto del lotto due, di cui la stessa è la nuova proprietaria. La condotta peraltro ha natura episodica e circoscritta e la FI risulta incensurata. Tutti questi elementi concorrono nell'escludere la sussistenza di un attuale concreto pericolo di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Con l'istanza di revoca la difesa aveva dedotto il venir meno delle esigenze cautelari, e non ha avanzato censure in ordine all'ordinanza genetica. Il tribunale ha osservato che, in ragione delle modalità della condotta, che si inserisce in un disegno criminoso ben più articolato e complesso,volto a falsare l'esito delle aste aventi ad oggetto immobili della famiglia FI e a ribadire il proprio potere di controllo sul territorio attraverso indebite interferenze nelle trattative immobiliari, nonché alla luce della personalità dell'indagata, pienamente inserita nel contesto di riferimento e che non ha avuto remore a costituire una società allo scopo di riacquistare gli immobili di famiglia, deve ritenersi sussistente il concreto e attuale pericolo di recidiva, anche alla stregua delle modalità della condotta che risulta aggravata dal metodo mafioso. 2 LI Geppino Ra RI D Ritiene il collegio che il tribunale abbia reso una motivazione adeguata .tconforme ai principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce delle peculiarità della vicenda cautelare, inserita in un più ampio disegno criminoso, e alla permanente operatività della società costituita dalla ricorrente ,proprio allo scopo di accaparrarsi immobili nell'interesse della famiglia FI Nel caso in esame peraltro l'arco di tempo trascorso dall'applicazione della misura non appare particolarmente rilevante e tale comunque da giustificare un affievolimento delle esigenze cautelari ravvisate . Né può trascurarsi la sussistenza nel caso in esame della aggravante mafiosa che non è stata neppure censurata nel merito, atteso che, alla luce della peculiare disciplina prevista per tale tipologia di reati dall'art. 275 co. 3 c.p.p., per il citato delitto opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che "si riflette sulla motivazione del provvedimento cautelare semplificando l'onere dimostrativo che grava sull'accusa, giacché determina la necessità, non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis ma soltanto di apprezzare la sussistenza di eventuali ragioni di esclusione delle esigenze di cautela, con necessità che tali ragioni siano state evidenziate dalla parte, o siano direttamente evincibili dagli atti." (così, di recente, Cassazione penale sez. V, 06/07/2022, n.40030) La decisione impugnata, in ogni caso, appare aver correttamente applicato la disciplina in tema di rilevanza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari e in materia di apprezzamento della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato (peraltro presunte in virtù dell'art. 275 co. 3 c.p.p.). Nessuna rilevanza può essere attribuita all'omessa considerazione della condizione di incensurata dell'indagata in quanto, secondo pacifica giurisprudenza, essa "non dimostra automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta dai comportamenti e dagli atti concreti dell'agente quale specifico elemento significativo per valutare la personalità dell'agente" (così, tra le altre, Cassazione penale sez. II, 18/07/2014, n.43130). In conclusione si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden