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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1351/22
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. FR Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1351/22, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Di Parte_1 C.F._1
Loreto, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FR UC, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 9 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.5.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
DEBORA FAIS: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il sig. CP_1
; - dichiarare non sussistente l'obbligo in capo alla ricorrente di versare qualsivoglia
[...] somma a titolo di contributo per il mantenimento in favore dei figli , e Per_1 Per_2
ovvero revocare e/o modificare la relativa disposizione contenuta nella richiamata Per_3 sentenza di separazione tra i detti coniugi. Vinte le spese tutte di lite”.
“Confermare a carico della sig.ra il pagamento di un Email_1 Parte_1 assegno mensile a titolo concorso al mantenimento dei figli, non autonomi sotto il profilo reddituale, nella misura di €. 200,00 per ciascuno di essi, da corrispondersi al padre dei minori entro il giorno cinque di ogni mese e che verrà rivalutato, secondo gli indici ISTAT ogni anno a partire dal giorno del provvedimento giudiziale;
2)l'assegno di mantenimento predetto include unicamente le spese ordinarie, cioè quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole (ad esempio: spese per vitto, vestiario, scarpe, acquisto libri scolastici o medicinali da banco, visite di controllo routinarie, pediatriche, etc.). 3)Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% per ciascuno di essi. […]. Il rimborso al genitore anticipatario.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, whattsapp, raccomandata A.R.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”.
pagina 2 di 9 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. e si unirono in matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
LL (CH), in data 5.10.2003, con atto di matrimonio successivamente trascritto nel registro dello stato civile del Comune di LA (al numero 6, parte II, seria A); dalla loro unione nacquero tre figli: (in data 22/12/2003), (in data 25/03/2008) Per_1 Per_2
e (in data 21/07/2009). Per_3
2. Con sentenza del 12.6.2018, il Tribunale di Chieti pronunziò la separazione giudiziale dei coniugi, stabilendo, per quanto qui interesse: a) l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso il padre, nell'abitazione di quest'ultimo, sita in
LA (CH); b) una disciplina del diritto di visita tra i figli e la madre, all'epoca trasferitasi da diverso tempo a vivere a TE (MI); c) l'obbligo della di versare al Pt_1 un assegno mensile di €. 200,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il CP_1 mantenimento di ciascun figlio;
d) il concorso paritario dei genitori nelle spese straordinarie relative alla prole;
e) la condanna della al rimborso delle spese di lite sostenute dal Pt_1
CP_1
3. Con ricorso depositato in data 15.9.2022, la ha chiesto al Tribunale di dichiarare la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il e di stabilire la non CP_1 sussistenza “dell'obbligo in capo alla ricorrente di versare qualsivoglia somma a titolo di contributo per il mantenimento in favore dei figli , e ”. Per_1 Per_2 Per_3
A sostegno di tale richiesta, la ricorrente ha dedotto, per quanto qui interessa, di essere in
“stato di inoccupazione”, avendo avuto – successivamente alla separazione – un altro figlio dalla relazione con il suo nuovo compagno convivente e non essendo “intestataria di alcun bene mobile registrato, di beni immobili […], ovvero di titoli a risparmio”.
4. Il - nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data CP_1
20.11.22 - ha aderito alla richiesta di controparte di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ma alle medesime condizioni stabilite dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Chieti.
A sostegno di tale richiesta, il resistente ha dedotto, per quanto qui interessa, che: la resistente non gli aveva mai versato alcun assegno di mantenimento per i figli (sì da accumulare un pagina 3 di 9 debito di circa 45.000 euro), in violazione di quanto già impostole nel 2016 dalla ordinanza presidenziale del giudizio di separazione (successivamente confermata dalla sentenza del
2018 summenzionata), nonostante le reiterate richieste al riguardo ricevute, anche attraverso la notifica di atti di precetto, e nonostante la sua sopravvenuta condanna in sede penale, con sentenza n. 403/19 del Tribunale di Chieti, confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 1373/20; la resistente, in quanto di età giovane e residente in una regione (la
Lombardia) ricca di opportunità lavorative, aveva la piena possibilità di trovare una occupazione lavorativa;
le condizioni economiche dell'esponente non gli consentivano di continuare a mantenere economicamente in via esclusiva la prole.
5. Al termine della fase presidenziale e delle relative statuizioni, adottate con ordinanza del
4.12.2022 (con conferma di tutte le condizioni della separazione): il giudizio è ritualmente proseguito innanzi al sottoscritto Presidente, quale Giudice Istruttore designato;
con sentenza non definitiva n. 98/23, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti;
il processo si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale;
dopo la udienza di precisazione delle conclusioni del 19.5.25 ed il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa giunge alla odierna decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio ritiene - alla luce delle risultanze processuali acquisite e per le ragioni di seguito esposte – di dover confermare, anche per il regime di divorzio, la disciplina fissata dalla sentenza di separazione coniugale, come richiesto dal CP_1
7. Innanzitutto, va osservato che è processualmente pacifico che:
-) i tre figli vivono stabilmente con il padre, in LA, dal 2016, in conformità a quanto stabilito sin dalla fase presidenziale del giudizio di separazione coniugale;
-) i tre figli (due dei quali ancora minorenni, l'altro ventiduenne) non sono autonomi dal punto di vista economico (circostanza non contestata);
-) il padre provvede, dal 2016, al mantenimento diretto ed esclusivo di essi;
-) la madre – trasferitasi, per scelta personale, a TE (Mi) da anni- non ha infatti mai versato al padre alcunchè, nè per il mantenimento dei figli, nè per le spese straordinarie pagina 4 di 9 afferenti a questi ultimi, così violando gli obblighi imposti a suo carico dal Tribunale, con la ordinanza presidenziale del 2016, confermata dalla sentenza di separazione del 2018 ed accumulando, di conseguenza, un debito verso l'ex coniuge di circa 45.000,00 euro (il fatto
“negativo” del mancato versamento delle predette somme è stato ritualmente allegato dal ricorrente;
la resistente non ha fornito alcuna deduzione nè, tanto meno, alcuna prova di segno contrario, nè ha mai contestato un tale proprio, integrale e risalente inadempimento alle obbligazioni di mantenimento della prole).
8. Per quel che riguarda la domanda della di essere “esonerata” da qualsivoglia Pt_1 obbligazione di mantenimento dei suoi tre figli, ella ha posto a fondamento di tale pretesa:
-) il fatto di essere inoccupata e priva di beni immobili ovvero mobili registrati;
-) il fatto di avere avuto nel 2019 un nuovo figlio, dal proprio nuovo compagno convivente.
9. Una tale pretesa è palesemente infondata, da diverse prospettive.
10. In primo luogo, si tratta di domanda incompatibile, in diritto, con l'obbligo sussistente a carico di ciascun genitore (ex artt. 147/155/337 ter c.c.) di concorrere al mantenimento dei figli non autosufficienti economicamente.
E' infatti noto che “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
11. In secondo luogo, si tratta di domanda inaccoglibile, per non avere la ricorrente fornito alcuna valida allegazione e alcuna prova della propria impossibilità oggettiva, insuperabile
(oltre che sopravvenuta rispetto all'epoca della sentenza di separazione) di “curarsi” dei figli di primo letto.
12. In particolare, la prima circostanza dedotta dalla (l'essere inoccupata e non titolare Pt_1 di beni immobili o mobili registrati) non costituisce fatto sopravvenuto rispetto alla determinazione giudiziale della disciplina della separazione coniugale della quale si invoca la pagina 5 di 9 modifica e – per ciò solo – non ha alcun rilievo ai fini del vaglio di fondatezza della domanda della ricorrente.
Infatti, nella sentenza di separazione, si è dato espressamente atto sia che la fosse Pt_1 disoccupata, sia che dovesse imputare a sé tale stato di disoccupazione (per essersi licenziata dal precedente impiego lavorativo e per avere deciso in piena libertà di trasferirsi a TE), sia che avesse piena capacità lavorativa, per la sua giovane età. Nel contempo, è altresì pacifico che la non fosse titolare di beni immobili neanche all'epoca della separazione. Pt_1
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “il principio sancito dall'art. 337 quinquies
c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative ai figli (affidamento e contributo al mantenimento) va coniugato con i principi che regolano il relativo procedimento. Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso, o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato
l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo” (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 19388 del 15/07/2024; Sez. 1 - , Ordinanza n. 22075 del 12/07/2022 Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 283 del 09/01/2020)
13. Anche la seconda (ed ultima) circostanza addotta dalla a sostegno della domanda di Pt_1 esonero dall'obbligo di concorrere nel mantenimento dei suoi tre “figli di primo letto” – circostanza rappresentata dall'avere avuto, nel 2019, un altro figlio dal suo nuovo compagno convivente – non giustifica in alcun modo la conseguenza (di “esenzione” dal mantenimento degli altri figli) che quella vorrebbe trarne, posto che:
-) la ricorrente (ancora di giovane età e abitante vicino a Milano) ha piena capacità reddituale e – vista la età non più tenerissima del nuovo figlio (che ormai è in età scolare) – certamente ha la possibilità di immettersi nel mondo del lavoro, anche per la vicinanza a sé del nuovo compagno, con lei convivente, nonchè della propria famiglia di origine, tutti soggetti con i quali la stessa certamente (in mancanza di allegazioni di segno contrario) può
pagina 6 di 9 condividere la gestione e la cura quotidiane del minore (dalla sentenza di separazione si apprende che ella si trasferì a TE proprio per tornare ad abitare dalla madre);
-) la ricorrente non ha fornito alcuna allegazione nè, tanto meno, alcuna prova del fatto di essersi mai impegnata (ed in che modo) per reperire una attività lavorativa.
14. Per contro il resistente ha ritualmente dedotto e documentato la propria difficoltà a continuare a mantenere da solo i tre figli, le cui esigenze quotidiane sono, peraltro, notoriamente aumentate rispetto a quelle dell'epoca (2018) della sentenza di separazione coniugale: egli, infatti, ha un reddito annuale imponibile di €. 32.000,00 circa, eroso dagli esborsi mensili (pari a circa 700 euro) per il rimborso di un mutuo fondiario contratto nel
2007 e di un successivo prestito.
15. Dalla considerazione comparata delle superiori risultanze deriva, in conclusione, il rigetto delle domande della e – in accoglimento delle domande del - la conferma, Pt_1 CP_1 anche per il divorzio, della disciplina della separazione.
16. In quest'ambito, va dunque confermato anche il concorso paritario dei genitori nelle spese straordinarie relative alla prole, spese che – come richiesto dal resistente e come è opportuno precisare, al fine di evitare future incertezze da cui possa generarsi un contenzioso – devono intendersi identificate e disciplinate come da protocollo approvato dal CNF nel 2017 (“Linee guida per la regolamentazione delle modalita' di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”).
17. La disciplina delle spese di lite segue – ex lege – la soccombenza della ricorrente, con liquidazione come da dispositivo, applicando, quanto ai compensi, gli importi tabellari medi delle cause di valore indeterminato di complessità bassa (scaglione fino ad €. 26.000,00), in ragione della limitatezza del perimetro del thema decidendum oggetto di controversia
(afferente alla sola questione degli assegni di mantenimento della prole) e della mancanza di istruttoria orale (per il principio per cui “per determinare l'onorario spettante all'avvocato occorre riferirsi al valore della controversia determinato in base alle norme del codice di procedura civile;
è pertanto da ritenersi di valore indeterminabile la controversia di separazione dei coniugi, non incidendo in alcun modo sulla determinazione del valore della controversia l'ammontare delle richieste economiche connesse”, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
610 del 22/01/1999).
pagina 7 di 9 18. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
R.G. n. 1351/22, così provvede:
CONFERMA la disciplina della separazione coniugale.
DISPONE che le spese straordinarie relative alla prole – a cui entrambe le parti devono concorrere in pari misura – vadano identificate e disciplinate come da Protocollo approvato dal Consiglio
Nazionale Forense nel 2017 (“Linee guida per la regolamentazione delle modalita' di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”).
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
CONDANNA la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal resistente, che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi, per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione pagina 8 di 9 giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 21.10.25.
Chieti, 21.10.25 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. FR Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1351/22, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Di Parte_1 C.F._1
Loreto, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FR UC, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 9 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.5.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
DEBORA FAIS: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il sig. CP_1
; - dichiarare non sussistente l'obbligo in capo alla ricorrente di versare qualsivoglia
[...] somma a titolo di contributo per il mantenimento in favore dei figli , e Per_1 Per_2
ovvero revocare e/o modificare la relativa disposizione contenuta nella richiamata Per_3 sentenza di separazione tra i detti coniugi. Vinte le spese tutte di lite”.
“Confermare a carico della sig.ra il pagamento di un Email_1 Parte_1 assegno mensile a titolo concorso al mantenimento dei figli, non autonomi sotto il profilo reddituale, nella misura di €. 200,00 per ciascuno di essi, da corrispondersi al padre dei minori entro il giorno cinque di ogni mese e che verrà rivalutato, secondo gli indici ISTAT ogni anno a partire dal giorno del provvedimento giudiziale;
2)l'assegno di mantenimento predetto include unicamente le spese ordinarie, cioè quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole (ad esempio: spese per vitto, vestiario, scarpe, acquisto libri scolastici o medicinali da banco, visite di controllo routinarie, pediatriche, etc.). 3)Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% per ciascuno di essi. […]. Il rimborso al genitore anticipatario.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, whattsapp, raccomandata A.R.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”.
pagina 2 di 9 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. e si unirono in matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
LL (CH), in data 5.10.2003, con atto di matrimonio successivamente trascritto nel registro dello stato civile del Comune di LA (al numero 6, parte II, seria A); dalla loro unione nacquero tre figli: (in data 22/12/2003), (in data 25/03/2008) Per_1 Per_2
e (in data 21/07/2009). Per_3
2. Con sentenza del 12.6.2018, il Tribunale di Chieti pronunziò la separazione giudiziale dei coniugi, stabilendo, per quanto qui interesse: a) l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso il padre, nell'abitazione di quest'ultimo, sita in
LA (CH); b) una disciplina del diritto di visita tra i figli e la madre, all'epoca trasferitasi da diverso tempo a vivere a TE (MI); c) l'obbligo della di versare al Pt_1 un assegno mensile di €. 200,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il CP_1 mantenimento di ciascun figlio;
d) il concorso paritario dei genitori nelle spese straordinarie relative alla prole;
e) la condanna della al rimborso delle spese di lite sostenute dal Pt_1
CP_1
3. Con ricorso depositato in data 15.9.2022, la ha chiesto al Tribunale di dichiarare la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il e di stabilire la non CP_1 sussistenza “dell'obbligo in capo alla ricorrente di versare qualsivoglia somma a titolo di contributo per il mantenimento in favore dei figli , e ”. Per_1 Per_2 Per_3
A sostegno di tale richiesta, la ricorrente ha dedotto, per quanto qui interessa, di essere in
“stato di inoccupazione”, avendo avuto – successivamente alla separazione – un altro figlio dalla relazione con il suo nuovo compagno convivente e non essendo “intestataria di alcun bene mobile registrato, di beni immobili […], ovvero di titoli a risparmio”.
4. Il - nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data CP_1
20.11.22 - ha aderito alla richiesta di controparte di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ma alle medesime condizioni stabilite dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Chieti.
A sostegno di tale richiesta, il resistente ha dedotto, per quanto qui interessa, che: la resistente non gli aveva mai versato alcun assegno di mantenimento per i figli (sì da accumulare un pagina 3 di 9 debito di circa 45.000 euro), in violazione di quanto già impostole nel 2016 dalla ordinanza presidenziale del giudizio di separazione (successivamente confermata dalla sentenza del
2018 summenzionata), nonostante le reiterate richieste al riguardo ricevute, anche attraverso la notifica di atti di precetto, e nonostante la sua sopravvenuta condanna in sede penale, con sentenza n. 403/19 del Tribunale di Chieti, confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 1373/20; la resistente, in quanto di età giovane e residente in una regione (la
Lombardia) ricca di opportunità lavorative, aveva la piena possibilità di trovare una occupazione lavorativa;
le condizioni economiche dell'esponente non gli consentivano di continuare a mantenere economicamente in via esclusiva la prole.
5. Al termine della fase presidenziale e delle relative statuizioni, adottate con ordinanza del
4.12.2022 (con conferma di tutte le condizioni della separazione): il giudizio è ritualmente proseguito innanzi al sottoscritto Presidente, quale Giudice Istruttore designato;
con sentenza non definitiva n. 98/23, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti;
il processo si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale;
dopo la udienza di precisazione delle conclusioni del 19.5.25 ed il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa giunge alla odierna decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio ritiene - alla luce delle risultanze processuali acquisite e per le ragioni di seguito esposte – di dover confermare, anche per il regime di divorzio, la disciplina fissata dalla sentenza di separazione coniugale, come richiesto dal CP_1
7. Innanzitutto, va osservato che è processualmente pacifico che:
-) i tre figli vivono stabilmente con il padre, in LA, dal 2016, in conformità a quanto stabilito sin dalla fase presidenziale del giudizio di separazione coniugale;
-) i tre figli (due dei quali ancora minorenni, l'altro ventiduenne) non sono autonomi dal punto di vista economico (circostanza non contestata);
-) il padre provvede, dal 2016, al mantenimento diretto ed esclusivo di essi;
-) la madre – trasferitasi, per scelta personale, a TE (Mi) da anni- non ha infatti mai versato al padre alcunchè, nè per il mantenimento dei figli, nè per le spese straordinarie pagina 4 di 9 afferenti a questi ultimi, così violando gli obblighi imposti a suo carico dal Tribunale, con la ordinanza presidenziale del 2016, confermata dalla sentenza di separazione del 2018 ed accumulando, di conseguenza, un debito verso l'ex coniuge di circa 45.000,00 euro (il fatto
“negativo” del mancato versamento delle predette somme è stato ritualmente allegato dal ricorrente;
la resistente non ha fornito alcuna deduzione nè, tanto meno, alcuna prova di segno contrario, nè ha mai contestato un tale proprio, integrale e risalente inadempimento alle obbligazioni di mantenimento della prole).
8. Per quel che riguarda la domanda della di essere “esonerata” da qualsivoglia Pt_1 obbligazione di mantenimento dei suoi tre figli, ella ha posto a fondamento di tale pretesa:
-) il fatto di essere inoccupata e priva di beni immobili ovvero mobili registrati;
-) il fatto di avere avuto nel 2019 un nuovo figlio, dal proprio nuovo compagno convivente.
9. Una tale pretesa è palesemente infondata, da diverse prospettive.
10. In primo luogo, si tratta di domanda incompatibile, in diritto, con l'obbligo sussistente a carico di ciascun genitore (ex artt. 147/155/337 ter c.c.) di concorrere al mantenimento dei figli non autosufficienti economicamente.
E' infatti noto che “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
11. In secondo luogo, si tratta di domanda inaccoglibile, per non avere la ricorrente fornito alcuna valida allegazione e alcuna prova della propria impossibilità oggettiva, insuperabile
(oltre che sopravvenuta rispetto all'epoca della sentenza di separazione) di “curarsi” dei figli di primo letto.
12. In particolare, la prima circostanza dedotta dalla (l'essere inoccupata e non titolare Pt_1 di beni immobili o mobili registrati) non costituisce fatto sopravvenuto rispetto alla determinazione giudiziale della disciplina della separazione coniugale della quale si invoca la pagina 5 di 9 modifica e – per ciò solo – non ha alcun rilievo ai fini del vaglio di fondatezza della domanda della ricorrente.
Infatti, nella sentenza di separazione, si è dato espressamente atto sia che la fosse Pt_1 disoccupata, sia che dovesse imputare a sé tale stato di disoccupazione (per essersi licenziata dal precedente impiego lavorativo e per avere deciso in piena libertà di trasferirsi a TE), sia che avesse piena capacità lavorativa, per la sua giovane età. Nel contempo, è altresì pacifico che la non fosse titolare di beni immobili neanche all'epoca della separazione. Pt_1
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “il principio sancito dall'art. 337 quinquies
c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative ai figli (affidamento e contributo al mantenimento) va coniugato con i principi che regolano il relativo procedimento. Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso, o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato
l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo” (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 19388 del 15/07/2024; Sez. 1 - , Ordinanza n. 22075 del 12/07/2022 Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 283 del 09/01/2020)
13. Anche la seconda (ed ultima) circostanza addotta dalla a sostegno della domanda di Pt_1 esonero dall'obbligo di concorrere nel mantenimento dei suoi tre “figli di primo letto” – circostanza rappresentata dall'avere avuto, nel 2019, un altro figlio dal suo nuovo compagno convivente – non giustifica in alcun modo la conseguenza (di “esenzione” dal mantenimento degli altri figli) che quella vorrebbe trarne, posto che:
-) la ricorrente (ancora di giovane età e abitante vicino a Milano) ha piena capacità reddituale e – vista la età non più tenerissima del nuovo figlio (che ormai è in età scolare) – certamente ha la possibilità di immettersi nel mondo del lavoro, anche per la vicinanza a sé del nuovo compagno, con lei convivente, nonchè della propria famiglia di origine, tutti soggetti con i quali la stessa certamente (in mancanza di allegazioni di segno contrario) può
pagina 6 di 9 condividere la gestione e la cura quotidiane del minore (dalla sentenza di separazione si apprende che ella si trasferì a TE proprio per tornare ad abitare dalla madre);
-) la ricorrente non ha fornito alcuna allegazione nè, tanto meno, alcuna prova del fatto di essersi mai impegnata (ed in che modo) per reperire una attività lavorativa.
14. Per contro il resistente ha ritualmente dedotto e documentato la propria difficoltà a continuare a mantenere da solo i tre figli, le cui esigenze quotidiane sono, peraltro, notoriamente aumentate rispetto a quelle dell'epoca (2018) della sentenza di separazione coniugale: egli, infatti, ha un reddito annuale imponibile di €. 32.000,00 circa, eroso dagli esborsi mensili (pari a circa 700 euro) per il rimborso di un mutuo fondiario contratto nel
2007 e di un successivo prestito.
15. Dalla considerazione comparata delle superiori risultanze deriva, in conclusione, il rigetto delle domande della e – in accoglimento delle domande del - la conferma, Pt_1 CP_1 anche per il divorzio, della disciplina della separazione.
16. In quest'ambito, va dunque confermato anche il concorso paritario dei genitori nelle spese straordinarie relative alla prole, spese che – come richiesto dal resistente e come è opportuno precisare, al fine di evitare future incertezze da cui possa generarsi un contenzioso – devono intendersi identificate e disciplinate come da protocollo approvato dal CNF nel 2017 (“Linee guida per la regolamentazione delle modalita' di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”).
17. La disciplina delle spese di lite segue – ex lege – la soccombenza della ricorrente, con liquidazione come da dispositivo, applicando, quanto ai compensi, gli importi tabellari medi delle cause di valore indeterminato di complessità bassa (scaglione fino ad €. 26.000,00), in ragione della limitatezza del perimetro del thema decidendum oggetto di controversia
(afferente alla sola questione degli assegni di mantenimento della prole) e della mancanza di istruttoria orale (per il principio per cui “per determinare l'onorario spettante all'avvocato occorre riferirsi al valore della controversia determinato in base alle norme del codice di procedura civile;
è pertanto da ritenersi di valore indeterminabile la controversia di separazione dei coniugi, non incidendo in alcun modo sulla determinazione del valore della controversia l'ammontare delle richieste economiche connesse”, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
610 del 22/01/1999).
pagina 7 di 9 18. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
R.G. n. 1351/22, così provvede:
CONFERMA la disciplina della separazione coniugale.
DISPONE che le spese straordinarie relative alla prole – a cui entrambe le parti devono concorrere in pari misura – vadano identificate e disciplinate come da Protocollo approvato dal Consiglio
Nazionale Forense nel 2017 (“Linee guida per la regolamentazione delle modalita' di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”).
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
CONDANNA la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal resistente, che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi, per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione pagina 8 di 9 giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 21.10.25.
Chieti, 21.10.25 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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