Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Colaci e Giuseppe Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prefettizia n. -OMISSIS- del 16 luglio 2021, con cui è stata rigettata la richiesta dell'impresa ricorrente volta ad ottenere l'iscrizione nella c.d. White List ed è stata contestualmente emessa un'informativa interdittiva a carico della medesima ricorrente; nonché per l'annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente e presupposto e, in particolare, dei seguenti atti:
1) la nota in allegato alla quale è stata comunicata l'interdittiva;
2) la nota n. -OMISSIS- del 19.3.2015 (mai conosciuta), con cui la Prefettura di Vibo Valentia ha comunicato alla Prefettura di Modena di aver avviato l'istruttoria per il rilascio dell'informativa antimafia;
3) la nota n. -OMISSIS- del 16.04.2021 (mai conosciuta), con cui la Prefettura di Vibo Valentia ha comunicato alla Prefettura di Modena di aver adottato in data 15.4.2021 un'interdittiva antimafia nei confronti della ricorrente;
4) i pareri del gruppo tecnico costituito presso la Prefettura di Vibo Valentia espressi nelle riunioni del 12.2.2021, del 22.7.2020 e del 18.7.2020, già impugnati dinanzi al TAR Calabria;
5) il parere espresso dal gruppo interforze costituito presso la Prefettura di Modena in data 3.12.2019, mai comunicato;
6) la nota n. -OMISSIS- del 28.04.2021, con cui la Prefettura di Modena ha inviato il preavviso di diniego dell'iscrizione nella White List e di adozione del provvedimento interdittivo;
7) le informative delle forze di polizia su cui è stata fondata l'interdittiva emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia, già impugnate dinanzi al TAR Calabria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena e U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. LO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Considerato che:
con ricorso depositato in data 21 settembre 2021 la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe chiedendone l’annullamento;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memoria depositata in data 18 marzo 2026 la società ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse;
il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile;
le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
LO NA, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LO NA | LO Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.