Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01780/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04440/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4440 del 2025, proposto da IN EL Bene, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Tornincasa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vitulazio (Ce), non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 367/2015, pubblicata in data 22.01.2015, emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, sez. IV bis, passata in giudicato il 22.07.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, come da avviso reso ex art. 73, comma 3, c.p.a., nel corso della camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso discendente dalla tardività del relativo deposito, in correlazione con la previsione che impone il deposito del ricorso in ottemperanza nel termine dimidiato ex art. 87, comma 3, c.p.a., norma a mente della quale, tra gli altri, nei giudizi di ottemperanza “ tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti […]”;
Rilevato che, nella specie, il ricorso è stato notificato in data 9 luglio 2025 ma depositato soltanto il 8 settembre 2025, e pertanto in violazione del predetto termine dimidiato di 15 giorni dal perfezionamento della notifica del ricorso per il ricorrente;
Ritenuto, di conseguenza, di dover dichiarare il ricorso irricevibile, mentre nulla va disposto quanto alle spese di giudizio. stante il difetto di costituzione dell’intimato Comune di Vitulazio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
RA NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA NO | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO