CASS
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2025, n. 33860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33860 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ZI SA NN IC - Presidente - Sent. n. sez. 933/2025 AL IN UP - 10/09/2025 NN MA RI LL R.G.N. 17673/2025 EL CU PIERANGELO CI - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso CORTE DI APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di: NA ASSUNTA nata ad [...] il [...] NA CO nato ad [...] il [...] NA SI nata ad [...] il [...] DE NA MA GIOVNN nata a [...] il [...] NA MA GIOVNN nata ad [...] il [...] GU RL nata ad [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33860 Anno 2025 Presidente: IC ZI SA NN Relatore: CI PIERANGELO Data Udienza: 10/09/2025 2 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 dicembre 2024 dal Tribunale di Salerno, che ha assolto AR SU, AR RA, AR AN, De UN MA IO, AR MA IO e RR Carla dal reato di cui all’art. 483 cod. pen. Secondo l’originaria impostazione accusatoria, gli imputati, nella qualità di eredi legittimi di AR AL, avrebbero falsamente attestato, nella dichiarazione di esonero dal pagamento dell’imposta di successione resa ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 346 del 1990, che nell’asse ereditario non erano compresi beni immobili. Il Tribunale, tuttavia, ha escluso la falsità della dichiarazione, in difetto di qualsiasi prova che dimostrasse che i beni immobili, sicuramente esistenti nell’asse ereditario, fossero stati devoluti dal agli eredi legittimi. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare la prova decisiva costituita da una dichiarazione di quietanza, denominata «quietanza per il ritiro delle attività del », del 25 marzo 2019, sottoscritta dagli imputati e nella quale essi stessi affermano che AR AL è deceduto senza disporre delle sue sostanze per testamento. Il giudice di primo grado, dunque, sarebbe incorso nel vizio di travisamento della prova, nella forma omissiva, per avere ritenuto inesistente un fatto, che invece risultava provato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Lamenta il mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dall’art. 507 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la prova della devoluzione per successione legittima dell'eredità di AR AL. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 3 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo, con il quale la parte deduce il vizio di motivazione per travisamento di prova. Il vizio di “travisamento della prova” chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Ebbene, nel caso in esame, risulta integrata proprio la prima delle tre figure: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione). Il Tribunale, invero, ha escluso la falsità della dichiarazione per mancanza della prova che i beni immobili, sicuramente esistenti nell’asse ereditario, fossero stati devoluti dal agli eredi legittimi, omettendo di valutare un documento sottoscritto dagli stessi imputati dal quale emergeva che AR AL era deceduto ab intestato. Il secondo motivo è assorbito. Ne segue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Così deciso, il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL RI IA SA NN LI
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33860 Anno 2025 Presidente: IC ZI SA NN Relatore: CI PIERANGELO Data Udienza: 10/09/2025 2 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 dicembre 2024 dal Tribunale di Salerno, che ha assolto AR SU, AR RA, AR AN, De UN MA IO, AR MA IO e RR Carla dal reato di cui all’art. 483 cod. pen. Secondo l’originaria impostazione accusatoria, gli imputati, nella qualità di eredi legittimi di AR AL, avrebbero falsamente attestato, nella dichiarazione di esonero dal pagamento dell’imposta di successione resa ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 346 del 1990, che nell’asse ereditario non erano compresi beni immobili. Il Tribunale, tuttavia, ha escluso la falsità della dichiarazione, in difetto di qualsiasi prova che dimostrasse che i beni immobili, sicuramente esistenti nell’asse ereditario, fossero stati devoluti dal agli eredi legittimi. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare la prova decisiva costituita da una dichiarazione di quietanza, denominata «quietanza per il ritiro delle attività del », del 25 marzo 2019, sottoscritta dagli imputati e nella quale essi stessi affermano che AR AL è deceduto senza disporre delle sue sostanze per testamento. Il giudice di primo grado, dunque, sarebbe incorso nel vizio di travisamento della prova, nella forma omissiva, per avere ritenuto inesistente un fatto, che invece risultava provato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Lamenta il mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dall’art. 507 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la prova della devoluzione per successione legittima dell'eredità di AR AL. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 3 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo, con il quale la parte deduce il vizio di motivazione per travisamento di prova. Il vizio di “travisamento della prova” chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Ebbene, nel caso in esame, risulta integrata proprio la prima delle tre figure: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione). Il Tribunale, invero, ha escluso la falsità della dichiarazione per mancanza della prova che i beni immobili, sicuramente esistenti nell’asse ereditario, fossero stati devoluti dal agli eredi legittimi, omettendo di valutare un documento sottoscritto dagli stessi imputati dal quale emergeva che AR AL era deceduto ab intestato. Il secondo motivo è assorbito. Ne segue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Così deciso, il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL RI IA SA NN LI