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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/09/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1282 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(COD. FISC. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TP) il 03/06/1965, con l'avv. Vito Culcasi;
- appellante -
CONTRO
(C.F. - P.IVA ) e, per Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
essa, la sua mandataria, (COD. FISC. Controparte_2
- PART. IVA ), con l'Avv. Antonio Christian P.IVA_3 P.IVA_2
Faggella Pellegrino;
- appellata -
OGGETTO: Appello - Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.7.2023, Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1282/2023
chiedeva la riforma della sentenza n. 13/23 del 2/1/2023, con la quale il
Giudice di Pace di Trapani aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 319/19, emesso dal medesimo Ufficio del Giudice di Pace di
Trapani in data 20/11/2019. Con il decreto era stato ingiunto all'appellante di pagare in favore di la somma di Controparte_1
€ 3.782,31, oltre interessi e spese di procedimento, quale cessionaria del credito da parte di fondato su saldo negativo del conto Controparte_3
relativo all'apertura di credito, concessa in data 14.12.1995 all'appellante dalla finanziaria fino alla concorrenza di Lire 3.000.000, da utilizzarsi per mezzo di carta magnetica di pagamento “revolving”. L'appellante reiterava nel presente grado di giudizio le eccezioni di nullità del contratto di finan-
ziamento, nonché di insussistenza del credito, poiché derivante da illegit-
tima capitalizzazione di interessi, determinante fenomeni anatocistici non consentiti. Chiedeva quindi la rinnovazione della CTU contabile disposta in primo grado, lamentandone l'illogicità e la contraddittorietà.
Concludeva, pertanto, chiedendo:
“ Dichiarare nullo il contratto di finanziamento per difetto di forma scritta
in relazione alla concessione del credito rotativo, per le motivazioni di cui in
parte motiva e, in ogni caso, perché emesso da agente commerciale non
esercente attività finanziaria e per l'effetto revocare, annullare o comunque
privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n 319/2019;
- In subordine, preliminarmente:
- Disporre la rinnovazione della CTU risultando quella presente in atti le
- inutilizzabile ai fini della decisione in quanto carente, contraddittoria e
illogica;
- 2 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
Nel merito:
- Accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare, annullare o comunque
privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n 319/2019;
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Costituendosi, l'appellata contestava le pretese avverse, chiedendo:
“In via preliminare:
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente com-
parsa di costituzione, la nullità della citazione avversaria, con conseguente
rigetto delle domande formulate da controparte;
● accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per vio-
la-zione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348-bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
● respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n.
13/2023 (R.G. n. 2700/2019) emessa dal Giudice di Pace di Trapani in da-
ta 02/01/2023.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, per qualsiasi ragione,
del-la sentenza impugnata, condannare comunque la parte appellante al
paga-mento, in favore di dell'importo di Euro Controparte_1
3.782,31, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrat-
tualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa
somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
- 3 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
● nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, per qualsiasi ragione,
del-la sentenza impugnata, condannare comunque la parte appellante al
paga-mento, in favore di dell'importo pari alla Controparte_1
differenza tra gli utilizzi effettuati dal debitore appellante in relazione al
contratto oggetto di causa ed i pagamenti parziali medio tempore effettuati
dallo stesso oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrat-
tualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo.
In via istruttoria:
● la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si
oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che
infonda-te ed inutilmente costose;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre
al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
La causa, istruita mediante rinnovazione della CTU contabile, viene ora in decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
Al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di appel-
lo, sia possibile individuare le parti della sentenza oggetto dei motivi di gravame, potendosi, altresì, enucleare le censure mosse dall'appellante, e dovendosi escludere, come, peraltro, chiarito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sent. n. 27199/2017), la necessità di redigere un progetto alternativo di decisione.
- 4 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
Venendo ai motivi di impugnazione, va osservato come la controversia origini dal saldo negativo del conto relativo all'apertura di credito, CP_4
[..
all'appellante da fino alla concorrenza di Lire Controparte_3
3.000.000, da utilizzarsi per mezzo di carta magnetica di pagamento “re-
volving”; apertura di credito che era stata pattuita in seno al contratto di finanziamento per l'acquisto di un telefono portatile, sottoscritto da Pt_2
CP in data 14/12/1995 (cfr. all. 2, fascicolo di parte, proc. monitorio ).
[...]
Cò posto, non può ritenersi la nullità del contratto ex art. 117 TUB. In
merito alla validità delle carte revolving, cosiddette aperture di linee di credito “rotativo”, rilasciate in virtù di apposita clausola contrattuale ap-
posta ai contratti di finanziamento per il credito al consumo, per orienta-
mento condivisibile della giurisprudenza di merito, “il requisito della forma
scritta ad substantiam dei contratti aventi ad oggetto l'apertura di una li-
nea di credito, previsto dall'art. 117 TUB, risulta soddisfatto anche se la re-
lativa previsione è contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di
un diverso prodotto bancario e/o finanziario, ben potendo l'unica scheda
contrattuale contenere una pluralità di contratti, purché il regolamento ne-
goziale venga redatto “con modalità tali da consentire al cliente di valutare
pienamente l'opportunità stessa di concludere tale ulteriore contratto conte-
stualmente al finanziamento per l'acquisto di beni di consumo e di apprez-
zarne compiutamente le singole clausole e condizioni, in modo del tutto sa-
tisfattivo delle esigenze informative del cliente, che costituiscono la ratio
dell'obbligo di forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti banca-
ri e/o finanziari, ovvero di garantire la piena e completa trasparenza dei
rapporti contrattuali tra l'istituto di credito ed il cliente, allo scopo di consen-
- 5 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
tire a quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni con-
trattualmente previste” (per questo Tribunale si veda: Trib. Trapani sent. n.
358/2023 del 16.05.2023).
Ciò posto, dall'esame della scheda contrattuale versata in atti dall'appellata, , apponendo la propria sottoscrizione, ha CP_5
accettato, unitamente al finanziamento per l'acquisto del telefono portati-
le, la concessione da parte della Finanziaria di una apertura di credito,
liberamente utilizzabile dal contraente, dell'importo massimo di lire
3.000.000, il cui utilizzo anche parziale, avrebbe dovuto essere restituito mediante pagamento di rate mensili di importo pari al 5% del credito uti-
lizzato, comprensive di interessi calcolati al tasso del 1,98% mensile
(T.A.N. 23,76%), nonché comprensivo di premio assicurativo, pari al
1,73% della rata mensile (cfr. in fascicolo appellata – sub fascicolo moni-
torio, all. 2, “Offerta A”).
Risulta, inoltre, come l'appellante abbia sottoscritto, agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., anche le clausole relative alla apertura e all'utilizzo della linea di credito revolving in questione: art. II-1 (conclu-
sione del contratto), art. II-2 (utilizzo del fido), art. IV-1 (uso della carta),
art. IV-4 (obbligazioni del cliente), art. IV-5 (smarrimento della carta), art.
V-2 (mancato o ritardato pagamento).
Pertanto, sebbene la richiesta fosse principalmente finalizzata alla con-
cessione di un finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo,
l'appellante ha inequivocabilmente manifestato anche la volontà di con-
cludere il diverso contratto di concessione di credito utilizzabile mediante carta, accettandone le relative con-dizioni economiche.
- 6 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
Non ricorre, dunque, la fattispecie di nullità di cui all'art. 117 TUB,
giacché la documentazione prodotta dalla società creditrice dimostra co-
me la conclusione del contratto di apertura di credito sia avvenuta con modalità tali da consentire al cliente di valutare pienamente l'opportunità
stessa di concludere tale ulteriore contratto contestualmente al finanzia-
mento per l'acquisto di beni di consumo e di apprezzarne compiutamente le singole clausole e condizioni, scopo principale dell'obbligo di forma scritta dei contratti bancari e/o finanziari.
In ultimo, la circostanza, peraltro non contestata, che l'appellante ab-
bia impiegato il credito concessogli, mediante il concreto utilizzo della car-
ta di credito revolving (cfr. in fascicolo appellata – sub fascicolo monitorio,
all. 7), rivela, inequivocabilmente, la volontà dello stesso di accedere alla linea di credito messagli a disposizione dall'istituto finanziario.
Del pari infondato si rivela l'ulteriore profilo di nullità del contratto, già
ritenuto insussistente dal Giudice di primo grado, secondo il quale l'apertura di credito sarebbe avvenuta in violazione delle norme sul collo-
camento e distribuzione dei prodotti finanziari, di cui all'art. 3 del D.Lgs
n. 374/1999 e del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M.
13/12/2001 n. 485, in ragione del fatto che la relativa proposta non fosse pervenuta da “agente in attività finanziaria iscritto nell'apposito elenco
presso l'UIC”, bensì dal titolare dell'attività commerciale che aveva proce-
duto alla vendita del “telefonino”, con richiesta di finanziamento con rim-
borso rateale a Controparte_3
Orbene, a prescindere dalle conseguenze della violazione della norma in esame, la stessa non è applicabile al contratto per cui è causa, sotto-
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R.G. n. 1282/2023
scritto in data 14.12.1995, anteriormente all'entrata in vigore della norma invocata dall'appellante; conseguentemente, in assenza di ulteriori divieti vigenti all'epoca, la conclusione del contratto ben poteva essere promossa da un esercente attività commerciale.
Venendo al terzo motivo di gravame, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di Pace di Trapani ha, erroneamente, escluso che il saldo debitorio, esposto in via sommaria da controparte, fosse frutto di illegitti-
ma capitalizzazione di interessi, fondando tale convincimento sulla base della CTU contabile dallo stesso disposta, le cui risultanze, sono state ampiamente e motivatamente contestate dall'opponente in primo grado
(cfr. fascicolo ufficio R.G. n. 2700/19 G.d.P. Trapani).
Così, dall'esame della scheda contrattuale, non emerge alcuna pattui-
zione circa l'applicazione di interessi anatocistici sull'utilizzo della provvi-
sta messa a disposizione del finanziato, con conseguente illegittimità di eventuali capitalizzazioni applicate.
Il CTU nominato in primo grado, nell'escludere “estremi di anatocismo”
nello sviluppo del rapporto contrattuale, ha fatto riferimento ad un con-
teggio dallo stesso “sviluppato autonomamente”, non allegato alla relazio-
ne peritale e mai prodotto in atti (cfr. fascicolo ufficio R.G. n. 2700/19
G.d.P. Trapani).
Tale omissione, infruttuosamente segnalata dall'opponente al Giudice
di prime cure, ha reso necessaria la rinnovazione del mezzo istruttorio nel presente giudizio, poiché indispensabile ai fini della decisione.
Quindi, il CTU, rispondendo ai quesiti posti da questo Tribunale, ha sviluppato due distinte ipotesi di ricalcolo del saldo contenuto
- 8 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
nell'estratto conto versato in atti dall'appellata: il primo, mediante sosti-
tuzione del tasso convenzionale applicato con il tasso di interesse ex art. 117 TUB;
il secondo, mantenendo i tassi convenzionali, ma espungendo eventuali interessi anatocistici illegittimi.
A questa seconda ipotesi occorre aderire, rivelandosi corretta sul pia-
no logico e metodologico: il CTU ha rilevato l'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi anatocistici da parte di (dante Controparte_3
causa dell'appellata), evidenziando un saldo creditore in favore dell'appellato, pari ad € 5.520,11, (cfr. pag. 5 rel. CTU).
Le condivisibili conclusioni cui è giunto il dott. resistono alle CP_6
osservazioni critiche mosse dal CTP di parte appellata.
Infatti, a fronte dell'obiezione secondo la quale: “nei contratti di tipo re-
volving non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi”, il CTU ha correttamente osservato come, sulla base del ricalcolo effettuato, “gli inte-
ressi maturati sono stati sistematicamente addebitati a incremento del sal-
do debitore”. Ha chiarito poi che fino a quando non avviene la rimessa da parte del cliente per coprire sia la parte capitale che la parte interessi, il saldo a debito produce interessi, come dimostrato dal ricalcolo dell'estratto conto nell'allegato 2, dando luogo, pertanto, a interessi ana-
tocistici (cfr: pagg.
6-7 rel. CTU;
all. 2 rel. CTU ).
Quanto poi all'assunto del consulente dell'appellata per cui “il rapporto
di carta revolving è un contratto unicamente di debito che non prevede che
il saldo della carta possa andare a credito del cliente. Di conseguenza, non
sono previsti interessi creditori”, va osservato come la materia del conten-
dere, in assenza di domanda di ripetizione di indebito da parte di Pt_1
- 9 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
attiene unicamente alla verifica della contestata pretesa creditoria dell'appellata. Tale pretesa, alla luce delle condivisibili risultanze peritali,
risulta infondata, avendo l'appellante interamente estinto, con rimesse di-
rette, la propria esposizione debitoria nei confronti di Controparte_3
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto, ogni altra questione assorbita, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispo-
sitivo, vanno poste a carico di . Controparte_1
Le spese per le CTU disposte in primo e secondo grado, così come li-
quidate in base ai decreti in atti, sono poste definitivamente a carico della società appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, ecce-
zione e difesa respinta, così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma Parte_1
della sentenza n. 13/23, emessa dal Giudice di Pace di Trapani in data
2/1/2023, revoca il decreto ingiuntivo n. 319/19, emesso dal Giudice di
Pace di Trapani in data 20/11/2019.
Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, che liquida per il primo grado, in complessivi € 682,00
per compensi ed esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e, per il secondo grado di giudizio, in complessivi € 1.450,00 per compensi ed esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU disposte in primo e secondo grado, così come liquidate da decreti in atti.
- 10 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
Così deciso in Trapani, in data 10/9/2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
- 11 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1282 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(COD. FISC. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TP) il 03/06/1965, con l'avv. Vito Culcasi;
- appellante -
CONTRO
(C.F. - P.IVA ) e, per Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
essa, la sua mandataria, (COD. FISC. Controparte_2
- PART. IVA ), con l'Avv. Antonio Christian P.IVA_3 P.IVA_2
Faggella Pellegrino;
- appellata -
OGGETTO: Appello - Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.7.2023, Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1282/2023
chiedeva la riforma della sentenza n. 13/23 del 2/1/2023, con la quale il
Giudice di Pace di Trapani aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 319/19, emesso dal medesimo Ufficio del Giudice di Pace di
Trapani in data 20/11/2019. Con il decreto era stato ingiunto all'appellante di pagare in favore di la somma di Controparte_1
€ 3.782,31, oltre interessi e spese di procedimento, quale cessionaria del credito da parte di fondato su saldo negativo del conto Controparte_3
relativo all'apertura di credito, concessa in data 14.12.1995 all'appellante dalla finanziaria fino alla concorrenza di Lire 3.000.000, da utilizzarsi per mezzo di carta magnetica di pagamento “revolving”. L'appellante reiterava nel presente grado di giudizio le eccezioni di nullità del contratto di finan-
ziamento, nonché di insussistenza del credito, poiché derivante da illegit-
tima capitalizzazione di interessi, determinante fenomeni anatocistici non consentiti. Chiedeva quindi la rinnovazione della CTU contabile disposta in primo grado, lamentandone l'illogicità e la contraddittorietà.
Concludeva, pertanto, chiedendo:
“ Dichiarare nullo il contratto di finanziamento per difetto di forma scritta
in relazione alla concessione del credito rotativo, per le motivazioni di cui in
parte motiva e, in ogni caso, perché emesso da agente commerciale non
esercente attività finanziaria e per l'effetto revocare, annullare o comunque
privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n 319/2019;
- In subordine, preliminarmente:
- Disporre la rinnovazione della CTU risultando quella presente in atti le
- inutilizzabile ai fini della decisione in quanto carente, contraddittoria e
illogica;
- 2 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
Nel merito:
- Accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare, annullare o comunque
privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n 319/2019;
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Costituendosi, l'appellata contestava le pretese avverse, chiedendo:
“In via preliminare:
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente com-
parsa di costituzione, la nullità della citazione avversaria, con conseguente
rigetto delle domande formulate da controparte;
● accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per vio-
la-zione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348-bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
● respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n.
13/2023 (R.G. n. 2700/2019) emessa dal Giudice di Pace di Trapani in da-
ta 02/01/2023.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, per qualsiasi ragione,
del-la sentenza impugnata, condannare comunque la parte appellante al
paga-mento, in favore di dell'importo di Euro Controparte_1
3.782,31, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrat-
tualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa
somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
- 3 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
● nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, per qualsiasi ragione,
del-la sentenza impugnata, condannare comunque la parte appellante al
paga-mento, in favore di dell'importo pari alla Controparte_1
differenza tra gli utilizzi effettuati dal debitore appellante in relazione al
contratto oggetto di causa ed i pagamenti parziali medio tempore effettuati
dallo stesso oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrat-
tualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo.
In via istruttoria:
● la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si
oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che
infonda-te ed inutilmente costose;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre
al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
La causa, istruita mediante rinnovazione della CTU contabile, viene ora in decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
Al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di appel-
lo, sia possibile individuare le parti della sentenza oggetto dei motivi di gravame, potendosi, altresì, enucleare le censure mosse dall'appellante, e dovendosi escludere, come, peraltro, chiarito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sent. n. 27199/2017), la necessità di redigere un progetto alternativo di decisione.
- 4 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
Venendo ai motivi di impugnazione, va osservato come la controversia origini dal saldo negativo del conto relativo all'apertura di credito, CP_4
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all'appellante da fino alla concorrenza di Lire Controparte_3
3.000.000, da utilizzarsi per mezzo di carta magnetica di pagamento “re-
volving”; apertura di credito che era stata pattuita in seno al contratto di finanziamento per l'acquisto di un telefono portatile, sottoscritto da Pt_2
CP in data 14/12/1995 (cfr. all. 2, fascicolo di parte, proc. monitorio ).
[...]
Cò posto, non può ritenersi la nullità del contratto ex art. 117 TUB. In
merito alla validità delle carte revolving, cosiddette aperture di linee di credito “rotativo”, rilasciate in virtù di apposita clausola contrattuale ap-
posta ai contratti di finanziamento per il credito al consumo, per orienta-
mento condivisibile della giurisprudenza di merito, “il requisito della forma
scritta ad substantiam dei contratti aventi ad oggetto l'apertura di una li-
nea di credito, previsto dall'art. 117 TUB, risulta soddisfatto anche se la re-
lativa previsione è contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di
un diverso prodotto bancario e/o finanziario, ben potendo l'unica scheda
contrattuale contenere una pluralità di contratti, purché il regolamento ne-
goziale venga redatto “con modalità tali da consentire al cliente di valutare
pienamente l'opportunità stessa di concludere tale ulteriore contratto conte-
stualmente al finanziamento per l'acquisto di beni di consumo e di apprez-
zarne compiutamente le singole clausole e condizioni, in modo del tutto sa-
tisfattivo delle esigenze informative del cliente, che costituiscono la ratio
dell'obbligo di forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti banca-
ri e/o finanziari, ovvero di garantire la piena e completa trasparenza dei
rapporti contrattuali tra l'istituto di credito ed il cliente, allo scopo di consen-
- 5 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
tire a quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni con-
trattualmente previste” (per questo Tribunale si veda: Trib. Trapani sent. n.
358/2023 del 16.05.2023).
Ciò posto, dall'esame della scheda contrattuale versata in atti dall'appellata, , apponendo la propria sottoscrizione, ha CP_5
accettato, unitamente al finanziamento per l'acquisto del telefono portati-
le, la concessione da parte della Finanziaria di una apertura di credito,
liberamente utilizzabile dal contraente, dell'importo massimo di lire
3.000.000, il cui utilizzo anche parziale, avrebbe dovuto essere restituito mediante pagamento di rate mensili di importo pari al 5% del credito uti-
lizzato, comprensive di interessi calcolati al tasso del 1,98% mensile
(T.A.N. 23,76%), nonché comprensivo di premio assicurativo, pari al
1,73% della rata mensile (cfr. in fascicolo appellata – sub fascicolo moni-
torio, all. 2, “Offerta A”).
Risulta, inoltre, come l'appellante abbia sottoscritto, agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., anche le clausole relative alla apertura e all'utilizzo della linea di credito revolving in questione: art. II-1 (conclu-
sione del contratto), art. II-2 (utilizzo del fido), art. IV-1 (uso della carta),
art. IV-4 (obbligazioni del cliente), art. IV-5 (smarrimento della carta), art.
V-2 (mancato o ritardato pagamento).
Pertanto, sebbene la richiesta fosse principalmente finalizzata alla con-
cessione di un finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo,
l'appellante ha inequivocabilmente manifestato anche la volontà di con-
cludere il diverso contratto di concessione di credito utilizzabile mediante carta, accettandone le relative con-dizioni economiche.
- 6 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1282/2023
Non ricorre, dunque, la fattispecie di nullità di cui all'art. 117 TUB,
giacché la documentazione prodotta dalla società creditrice dimostra co-
me la conclusione del contratto di apertura di credito sia avvenuta con modalità tali da consentire al cliente di valutare pienamente l'opportunità
stessa di concludere tale ulteriore contratto contestualmente al finanzia-
mento per l'acquisto di beni di consumo e di apprezzarne compiutamente le singole clausole e condizioni, scopo principale dell'obbligo di forma scritta dei contratti bancari e/o finanziari.
In ultimo, la circostanza, peraltro non contestata, che l'appellante ab-
bia impiegato il credito concessogli, mediante il concreto utilizzo della car-
ta di credito revolving (cfr. in fascicolo appellata – sub fascicolo monitorio,
all. 7), rivela, inequivocabilmente, la volontà dello stesso di accedere alla linea di credito messagli a disposizione dall'istituto finanziario.
Del pari infondato si rivela l'ulteriore profilo di nullità del contratto, già
ritenuto insussistente dal Giudice di primo grado, secondo il quale l'apertura di credito sarebbe avvenuta in violazione delle norme sul collo-
camento e distribuzione dei prodotti finanziari, di cui all'art. 3 del D.Lgs
n. 374/1999 e del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M.
13/12/2001 n. 485, in ragione del fatto che la relativa proposta non fosse pervenuta da “agente in attività finanziaria iscritto nell'apposito elenco
presso l'UIC”, bensì dal titolare dell'attività commerciale che aveva proce-
duto alla vendita del “telefonino”, con richiesta di finanziamento con rim-
borso rateale a Controparte_3
Orbene, a prescindere dalle conseguenze della violazione della norma in esame, la stessa non è applicabile al contratto per cui è causa, sotto-
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scritto in data 14.12.1995, anteriormente all'entrata in vigore della norma invocata dall'appellante; conseguentemente, in assenza di ulteriori divieti vigenti all'epoca, la conclusione del contratto ben poteva essere promossa da un esercente attività commerciale.
Venendo al terzo motivo di gravame, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di Pace di Trapani ha, erroneamente, escluso che il saldo debitorio, esposto in via sommaria da controparte, fosse frutto di illegitti-
ma capitalizzazione di interessi, fondando tale convincimento sulla base della CTU contabile dallo stesso disposta, le cui risultanze, sono state ampiamente e motivatamente contestate dall'opponente in primo grado
(cfr. fascicolo ufficio R.G. n. 2700/19 G.d.P. Trapani).
Così, dall'esame della scheda contrattuale, non emerge alcuna pattui-
zione circa l'applicazione di interessi anatocistici sull'utilizzo della provvi-
sta messa a disposizione del finanziato, con conseguente illegittimità di eventuali capitalizzazioni applicate.
Il CTU nominato in primo grado, nell'escludere “estremi di anatocismo”
nello sviluppo del rapporto contrattuale, ha fatto riferimento ad un con-
teggio dallo stesso “sviluppato autonomamente”, non allegato alla relazio-
ne peritale e mai prodotto in atti (cfr. fascicolo ufficio R.G. n. 2700/19
G.d.P. Trapani).
Tale omissione, infruttuosamente segnalata dall'opponente al Giudice
di prime cure, ha reso necessaria la rinnovazione del mezzo istruttorio nel presente giudizio, poiché indispensabile ai fini della decisione.
Quindi, il CTU, rispondendo ai quesiti posti da questo Tribunale, ha sviluppato due distinte ipotesi di ricalcolo del saldo contenuto
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R.G. n. 1282/2023
nell'estratto conto versato in atti dall'appellata: il primo, mediante sosti-
tuzione del tasso convenzionale applicato con il tasso di interesse ex art. 117 TUB;
il secondo, mantenendo i tassi convenzionali, ma espungendo eventuali interessi anatocistici illegittimi.
A questa seconda ipotesi occorre aderire, rivelandosi corretta sul pia-
no logico e metodologico: il CTU ha rilevato l'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi anatocistici da parte di (dante Controparte_3
causa dell'appellata), evidenziando un saldo creditore in favore dell'appellato, pari ad € 5.520,11, (cfr. pag. 5 rel. CTU).
Le condivisibili conclusioni cui è giunto il dott. resistono alle CP_6
osservazioni critiche mosse dal CTP di parte appellata.
Infatti, a fronte dell'obiezione secondo la quale: “nei contratti di tipo re-
volving non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi”, il CTU ha correttamente osservato come, sulla base del ricalcolo effettuato, “gli inte-
ressi maturati sono stati sistematicamente addebitati a incremento del sal-
do debitore”. Ha chiarito poi che fino a quando non avviene la rimessa da parte del cliente per coprire sia la parte capitale che la parte interessi, il saldo a debito produce interessi, come dimostrato dal ricalcolo dell'estratto conto nell'allegato 2, dando luogo, pertanto, a interessi ana-
tocistici (cfr: pagg.
6-7 rel. CTU;
all. 2 rel. CTU ).
Quanto poi all'assunto del consulente dell'appellata per cui “il rapporto
di carta revolving è un contratto unicamente di debito che non prevede che
il saldo della carta possa andare a credito del cliente. Di conseguenza, non
sono previsti interessi creditori”, va osservato come la materia del conten-
dere, in assenza di domanda di ripetizione di indebito da parte di Pt_1
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attiene unicamente alla verifica della contestata pretesa creditoria dell'appellata. Tale pretesa, alla luce delle condivisibili risultanze peritali,
risulta infondata, avendo l'appellante interamente estinto, con rimesse di-
rette, la propria esposizione debitoria nei confronti di Controparte_3
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto, ogni altra questione assorbita, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispo-
sitivo, vanno poste a carico di . Controparte_1
Le spese per le CTU disposte in primo e secondo grado, così come li-
quidate in base ai decreti in atti, sono poste definitivamente a carico della società appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, ecce-
zione e difesa respinta, così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma Parte_1
della sentenza n. 13/23, emessa dal Giudice di Pace di Trapani in data
2/1/2023, revoca il decreto ingiuntivo n. 319/19, emesso dal Giudice di
Pace di Trapani in data 20/11/2019.
Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, che liquida per il primo grado, in complessivi € 682,00
per compensi ed esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e, per il secondo grado di giudizio, in complessivi € 1.450,00 per compensi ed esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU disposte in primo e secondo grado, così come liquidate da decreti in atti.
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R.G. n. 1282/2023
Così deciso in Trapani, in data 10/9/2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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