Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 1
La disciplina del c.d. "concorso anomalo", contenuta nell'art.116 cod. pen., può trovare applicazione anche nel caso di delitti caratterizzati dall'offesa a persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta ("aberratio ictus"), non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all'obiettivo originariamente determinato sul tessuto psicologico dell'azione , nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, da riguardarsi quindi come responsabile - al pari dell'autore materiale - anche del delitto diverso da quello da entrambi originariamente concordato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 35386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35386 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI Presidente del 05/06/2001
1. Dott. GIAVITTORE FABBRI Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMILLO LOSANA Consigliere N. 4046
3. Dott. PAOLO BARDOVAGNI rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CANZIO Consigliere N. 7304/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UO GI, n. 12.5.1963 a Sant'Anastasia,
avverso l'ordinanza in data 29.12.2000 del Tribunale di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Udite le conclusioni del P.M., Dott. Giovanni PALOMBARINI, con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, Non comparso il difensore
OSSERVA:
Nei confronti di UO GI venne emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli ordinanza impositiva della custodia in carcere in data 15.12.2000 per concorso nell'omicidio di CC NT e nel tentato omicidio di CC FF e di VI MA con le aggravanti del numero delle persone, della premeditazione, dell'abbietto motivo e delle modalità e finalità agevolative di un sodalizio di tipo mafioso nonché in connessi reati in tema di armi. Con altro provvedimento custodiale in data 17.12.2000 veniva inoltre contestata la partecipazione al "clan" camorristico SO. L'indagato proponeva richieste di riesame, che venivano congiuntamente trattate e respinte con l'ordinanza in epigrafe. Secondo l'ipotesi ricostruttiva accolta dal giudice del riesame, i delitti erano conseguenza di una lotta tra gruppi camorristici rivali, l'uno comprendente i SO e i ST, l'altro i CC e altre famiglie collegate;
obbiettivo dell'azione criminale erano i fratellastri IS EN e CC FF, ma solo quest'ultimo fu individuato e mancato dagli esecutori materiali, restando ferito assieme alla moglie, mentre la sua BI fu uccisa. Rileva l'ordinanza impugnata che "si è verificata una ipotesi di 'aberratio ictus' plurioffensiva", essendo state colpite anche persone diverse dal destinatario del mandato omicida, e che "i reati così come realizzatisi andranno ad imputarsi agli altri correi secondo le regole dettate dall'art. 116 C.P... atteso che i fatti-reato posti in essere appaiono tra loro collegati da un nesso di sviluppo logicamente prevedibile".
A carico del UO (cui viene attribuita la partecipazione sia alla fase deliberativa del delitto, sia ad attività di ricerca degli obbiettivi e di supporto agli esecutori) le fonti indiziarie sono costituite anzitutto dalle convergenti dichiarazioni collaborative di LO LE e OL RO, rispettivamente autore materiale della sparatoria e conducente del motoveicolo usato per l'agguato. Le loro dichiarazioni sono ritenute attendibili, in quanto conseguenti alla sanguinosa punizione apprestata dal loro stesso "clan" verso i maldestri esecutori - che aveva già portato all'eliminazione di altri due componenti del gruppo - e quindi condizionate dalla stringente necessità di sfuggire a grave ed imminente pericolo mettendosi sotto la protezione dell'autorità; essi avevano con precisi, coerenti e riscontrati particolari rivelato le modalità ed i retroscena del fatto, il movente anche personale del UO (soppiantato dai fratelli CC nello spaccio di stupefacenti in Pollena Trocchia) e riferito di proprie personali responsabilità in altri episodi delittuosi. Le loro rivelazioni avevano consentito il ritrovamento dell'arma del delitto e della motocicletta. Dalle intercettazioni telefoniche sul cellulare del UO era altresì emerso che egli si era reso irreperibile dopo la morte della BI. Nell'interesse dell'indagato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si denunciano "mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione;
violazione di norme processuali". Secondo il gravame, il giudice "a quo", senza tener conto della previsione dell'art. 116 C.P., estranea all'imputazione formulata, doveva limitare la decisione alle ipotesi di reato contestate, valutate alla stregua delle dichiarazioni collaborative secondo cui il piano criminoso concordato si limitava alla soppressione dell'IS, mentre la decisione di colpire, presentandosi l'occasione, il fratellastro sarebbe stata presa indipendentemente da ST ER. Comunque, era mancata una puntuale verifica di attendibilità intrinseca delle fonti d'accusa, inaffidabili perché non mosse da sincera resipiscenza, ma da intenti utilitaristici e da risentimento, e inoltre tutt'altro che precise e costanti, avendo fra l'altro erroneamente attribuito ad IS EN il cognome CC e la professione di macellaio.
Il OL inoltre, nelle sue prime dichiarazioni, aveva attribuito al concorrente DE RA - per ragioni di astio personale - un ruolo (conducente della moto) più rilevante di quello effettivamente rivestito;
il ritrovamento della pistola risulta avvenuto non in conseguenza delle dichiarazioni collaborative, ma il giorno prima, e non ha quindi il significato di riscontro attribuitogli;
altri punti delle dichiarazioni citate sono divergenti o contraddittori. Nè l'assenza o l'allontanamento del UO dall'abitazione in coincidenza del fatto - trattandosi di soggetto ripetutamente controllato dalle forze dell'ordine - poteva assumere un significato indiziante. Quanto al movente riferito al traffico di stupefacenti, per tale attività criminosa il ricorrente non aveva ancora subito condanna definitiva. Circa l'addebito associativo, le emergenze investigative deponevano soltanto per occasionali aggregazioni prive di una struttura organizzativa stabile e caratterizzata da tipologia mafiosa.
La questione sollevata circa la legittimità della configurazione ex art. 116 C.P. di una responsabilità del ricorrente per attività delittuose estranee al mandato conferito agli esecutori è manifestamente infondata. Infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 19.6/22.10.1996, Di Francesco), sia al giudice chiamato ad applicare la misura coercitiva, sia al Tribunale del riesame è consentito rettificare la qualificazione data dal pubblico ministero ai fatti per cui si procede;
ciò in applicazione del principio di legalità, per cui spetta in ogni caso al giudice - e quindi anche in sede cautelare - attribuire la corretta qualificazione giuridica alla vicenda descritta nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del P.M., che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale. Nel caso di specie la condotta materiale contestata - consistente nell'avere aperto il fuoco contro un gruppo di persone che si trovavano con la vittima designata correttamente attribuita - nei confronti di partecipe alla fase deliberativa e preparatoria - a titolo di concorso pieno nel tentato omicidio del CC, indicato come obbiettivo dell'attentato, e di concorso anomalo per i reati commessi ai danni delle altre persone offese;
ciò a prescindere dalla sussistenza, o meno, di una "aberratio ictus" (in effetti, l'indiscriminata azione di fuoco sarebbe piuttosto interpretabile come indicativa di dolo diretto non intenzionale degli esecutori, anziché di errore nell'uso dei mezzi apprestati), poiché anche nei delitti caratterizzati dall'offesa a persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta è configurabile la partecipazione di terzi a titolo di concorso anomalo, non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita dall'obbiettivo originariamente determinato sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, responsabile - come l'autore materiale - pure del delitto diverso da quello da entrambi concordemente voluto (Cass., Sez. 1^, 24.11.1988/6.12.1989, Di Cicco). Quanto alle restanti doglianze del ricorrente, va ribadito il consolidato principio per cui nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure dirette a proporre una diversa lettura delle risultanze acquisite, fondata non su una critica interna al discorso motivazionale, ma su dati di fatto che non risultino rilevanti e specificamente prospettati nella sede di merito, o siano oggetto di un alternativo apprezzamento contrapposto a quello del giudice "a quo", senza una dimostrata deviazione di quest'ultimo dai canoni logici o da regole di valutazione imposte dalla legge. Nel caso di specie non sono evidenziati con il gravame vizi qui rilevabili;
in particolare, il giudizio di affidabilità della risoluzione collaborativa delle fonti di accusa si fonda sulla ragionevole considerazione che, essendo i dichiaranti in concreto pericolo di vita, hanno il massimo interesse a fornire agli inquirenti esatte informazioni circa la vicenda da cui è scaturita nei loro confronti la risoluzione punitiva del gruppo criminale di appartenenza, affinché vengano predisposte misure adeguate a protezione della loro incolumità. Del tutto ininfluente è quindi il rilievo che essi agiscono per "tornaconto" e non in forza di "un atto spontaneo di contrizione", dovendosi qui valutare non il profilo morale, ma la credibilità in ordine alla specifica accusa. Per il resto, le questioni sollevate costituiscono chiaramente doglianze in punto di fatto o mere valutazioni proposte in alternativa a quelle del giudice "a quo".
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese della procedura e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L.
8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2001