Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2006, n. 32522
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Sentenza 11 luglio 2006

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In tema di misure di prevenzione, il principio per il quale la pericolosità di un soggetto, di cui sia accertata la presumibile appartenenza ad associazioni di stampo mafioso, è da ritenersi latente ed attuale, salvo prova positiva di avvenuto recesso, non può trovare applicazione qualora nei suoi confronti sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., con la quale sia stata concessa la sospensione condizionale, la quale implica il giudizio positivo sull'astensione dal commettere ulteriori reati per il futuro ed è, pertanto, incompatibile con il presupposto della misura di prevenzione. Ne consegue che, in tale ipotesi, devono essere adeguatamente valutati i dati favorevoli al proposto quali l'assenza, nella specie, di nuove manifestazioni criminose ed il decorso del tempo che, altrimenti neutro, diventa in tal caso rilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2006, n. 32522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32522
    Data del deposito : 11 luglio 2006

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