Sentenza 11 luglio 2006
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il principio per il quale la pericolosità di un soggetto, di cui sia accertata la presumibile appartenenza ad associazioni di stampo mafioso, è da ritenersi latente ed attuale, salvo prova positiva di avvenuto recesso, non può trovare applicazione qualora nei suoi confronti sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., con la quale sia stata concessa la sospensione condizionale, la quale implica il giudizio positivo sull'astensione dal commettere ulteriori reati per il futuro ed è, pertanto, incompatibile con il presupposto della misura di prevenzione. Ne consegue che, in tale ipotesi, devono essere adeguatamente valutati i dati favorevoli al proposto quali l'assenza, nella specie, di nuove manifestazioni criminose ed il decorso del tempo che, altrimenti neutro, diventa in tal caso rilevante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2006, n. 32522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32522 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/07/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1057
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 41630/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LE RC CL, N. IL 06/03/1956;
avverso DECRETO del 18/04/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PERRUA GIULIANA;
lette le conclusioni del P.G.;
letta la memoria difensiva.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con Decreto 1.6.2002 il Tribunale di Catania applicava a Di LE UD, quale indiziato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s per la durata di anni 2 e mesi 6, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza;
imponeva altresì la cauzione di L.
8.000.000 e disponeva la confisca di vari beni intestati al medesimo ed alla moglie. Tale provvedimento veniva confermato limitatamente alla misura personale (con riserva di pronunciarsi sulla misura patrimoniale a seguito di ulteriori verifiche) dalla Corte di appello con decisione 18.4.2006, avverso la quale il predetto ha ora proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge per inosservanza dell'art. 166 c.p. e per omessa considerazione della circostanza che i fatti posti a base della misura erano risalenti nel tempo nonché per mancata valutazione dei rilievi difensivi.
La Corte osserva.
Il provvedimento impugnato nel ravvisare indizi di pericolosità del ricorrente ha operato riferimento a dati esaminati in un'ordinanza applicativa di misura cautelare al Di LE nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p., conclusosi con sentenza applicativa della pena e concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Ai sensi dell'art. 166 c.p. pertanto detta pronuncia non poteva di per sè costituire motivo per l'applicazione de qua: ne deriva che gli atti relativi al suddetto procedimento, ai fini del giudizio sull'attuale pericolosità dell'interessato, avrebbero dovuto trovare riscontro in ulteriori e successivi elementi.
In siffatta ottica i richiami ad un precedente ed a due pendenze penali - rispettivamente per violazione della legge sulle armi e per ricettazione - non paiono significativi, posto che essi si collocano in epoca di molto precedente (1979, 1992) e comunque non risultano collegati all'appartenenza all'associazione mafiosa per la quale la misura è stata applicata.
A ciò aggiungasi che la Corte territoriale non ha valutato le censure svolte dal ricorrente in sede di appello, secondo cui i contatti con il sodalizio dovevano ritenersi rescissi stante la morte o lo stato di detenzione dei soggetti con cui il Di NA aveva intrattenuto rapporti e la sua condotta corretta dopo la scarcerazione, ormai avvenuta nel '95: fattori questi di cui in effetti - a fronte del giudizio di non pericolosita' espresso nella sopramenzionata sentenza, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale - si sarebbe dovuto tenere conto. Al proposito va affermato che il principio secondo cui in materia di prevenzione, accertata la presumibile appartenenza di un soggetto ad associazione di stampo mafioso, la di lui pericolosità è da ritenersi latente ed attuale, salvo prova positiva di avvenuto recesso, non può trovare applicazione quando una sentenza, nei suoi confronti emessa, di condanna o applicativa di pena per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., abbia concesso la sospensione condizionale, così formulando un giudizio positivo circa la di lui astensione per il futuro dal commettere ulteriori reati, inconciliabile con il presupposto della misura di prevenzione: in siffatta evenienza dovranno essere adeguatamente valutati i dati favorevoli al proposto, quale l'assenza di nuove manifestazioni criminose ed il decorso del tempo, dato quest'ultimo che, altrimenti neutro, diviene in questo caso rilevante.
S'impone pertanto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Catania la quale dovrà procedere a nuovo esame della fattispecie attenendosi a quanto si è segnalato, senza incorrere nelle evidenziate omissioni.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2006