Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2025, n. 37822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37822 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
1 caso di diffusione dat presente provvedimento omettere to geacrafte
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Part. 52
d.lgs. 1980 in cuanto.
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Imposto dalla legge
37822-25
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente-
Sent. n. sez. 3133/2025 CC - 06/11/2025 R.G.N. 25244/2025
CO OC RI GR NC NC FI AN RI VO AT ON ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
- Relatore -
SENTENZA
Alu Duilio, nato PORDENONE il 08/04/1967
avverso il decreto del 06/05/2025 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere NN AR Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47 legge n. 354, 26 luglio 1975 e l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 avanzate da Alù Duilio.
1.1. Il Presidente del Tribunale evidenzia, quanto alla richiesta di affidamento in prova, lo sbarramento normativo dell'art. 58 quater terzo comma legge 26 luglio 1975, n. 354, essendo stata revocata in data 12 settembre 2023 la detenzione domiciliare.
1.2. Quanto all'affidamento terapeutico, il Presidente del Tribunale rileva l'assenza di documentazione prevista a pena di inammissibilità ex art. 94 DPR 309/90. 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. Romano Bottosso, il ricorrente ha dedotto un unico motivo, eccependo, ex art. 606 cod. proc. pen., primo comma lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la inosservanza e/o erronea applicazione dell'art.
94 D.P.R. 309/90, nonché la manifesta illogicità della motivazione del decreto di inammissibilità.
2.1. Deduce il ricorrente che il Presidente del Tribunale non aveva tenuto conto della relazione del Dipartimento delle Dipendenze e Salute Mentale - Area delle Dipendenze Alcologia Pordenone dell'ASFO (Azienda sanitaria Friuli Occidentale) del 5 dicembre 2024, relazione dalla quale si desume la sussistenza sia del "disturbo da alcol moderato-grave" da cui è affetto il ricorrente, sia la sussistenza del programma terapeutico, avendo il ricorrente intrapreso un percorso terapeutico articolato in partecipazione gruppo psicoeducativo bisettimanale, monitoraggi urinari ETG bisettimanali ematochimici, colloqui con operatori equipe, colloqui congiunti con altri Servizi territoriali (SSC).
2.1.1. Il ricorrente evidenzia, con riferimento al percorso terapeutico, che lo stesso era iniziato nel mese di settembre 2024 presso una Struttura sanitaria pubblica specializzata nel trattamento dei disturbi da alcoldipendenza, sussistente essendo anche il requisito della idoneità ex art. 94 DPR 309/90. 2.1.2. Il ricorrente, infine, deduce, quale ulteriore circostanza per l'accoglimento del ricorso, quella di essersi presentato spontaneamente presso il Dipartimento delle Dipendenze e Salute Mentale Area delle Dipendenze - Alcologia dell'ASFO.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Simonetta Ciccarelli, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con provvedimento de plano, ha rigettato anche l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Per giurisprudenza costante, costituisce causa di inammissibilità della domanda di affidamento in prova terapeutico, che può essere dichiarata <<de plano dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, la mancata o incompleta allegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa di essa e l'idoneità del programma concordato (cfr. Sez. 1, n. 45608 del 14/12/2010, [...], Rv. 249176).
4. Nel caso di specie risulta allegata all'istanza la relazione del Dipartimento delle Dipendenze e Salute Mentale - Area delle Dipendenze - Alcologia Pordenone dell'AsFO del 5 dicembre 2024 che testualmente certifica: "Ad agosto 2023 per 12 mesi, il sig. Alù è stato ristretto presso in istituto penitenziario. Il sig. Alù al rientro presso la sua abitazione, il giorno 23 agosto c.a., si è presentato per un primo
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"
colloquio e reso disponibile per una presa in carico. Il programma terapeutico condiviso con il sig. Alù ed avviato dal 23 settembre c.a., si articola in: - Partecipazione gruppo psicoeducativo bisettimanale -Monitoraggi urinari ETG bisettimanali e prelievi ematochimici
- Colloqui con operatori equipe - Colloqui congiunti con altri Servizi territoriali (SSC) Il sig. Alù, ad oggi non ha alcuna entrata economica, è in attesa di visita presso I'INPS per riconoscimento invalidità civile ed è in carico al Servizio Sociale dei Comuni. Concludendo, al momento e in base ai dati a disposizione, il sig. Alu soddisfa i criteri per disturbo da alcol moderato-grave ed al momento si attiene al trattamento multidisciplinare proposto dall'equipe".
5. Tale certificazione integra la allegazione richiesta, a pena di inammissibilità dell'istanza, dall'art. 94 d.P.R. 309 del 1990, fermo restando che spetterà al Tribunale di Sorveglianza la valutazione nel merito della idoneità del programma concordato. Non sussisteva, in definitiva, la inammissibilità dell'istanza con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari.
6. Consegue, dunque, l'annullamento senza rinvio del provvedimento adottato de plano da parte del Presidente del Tribunale di Sorveglianza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Trieste per la decisione sull'istanza.
7. Si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 in considerazione dello stato di tossicodipendenza del ricorrente.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato relativamente alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di affidamento ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Trieste per la decisione sull'istanza.
Così deciso il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore
NN AR GA
Il Presidente Giacomo Rocchi
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
PREMA D a Sezion Pata in Canc 20/2015
ME
LO Veri