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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/07/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 358/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (scioglimento matrimonio), depositato il 24.02.2025, da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Anna Iachella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
18.05.1982 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mangione, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero. Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 14.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Vittoria in data 08.11.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2001, parte I, numero 34, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli IU (Vittoria, 10.05.2005), (Vittoria, Per_1
10.05.2005) e (Vittoria, 27.10.2010); Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare;
che l'udienza camerale del 14.05.2025 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 24.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, come, di fatto, già vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Ritenere e dichiarare che i coniugi sono indipendenti economicamente e che pertanto nessun assegno
a titolo di contributo al mantenimento viene previsto a carico delle parti.
3. Assegnare la casa coniugale, sita a Vittoria in via IU Loggia n.23 - con i mobili che la arredano- alla IG.ra che provvederà a stipulare con il proprietario dell'immobile nuovo Parte_1 contratto di locazione a proprio nome;
4. Affidare la figlia minore in maniera condivisa ai genitori con collocamento presso la casa Per_2 materna, dove la minore avrà la residenza abituale. Dopo che sarà revocata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai figli e dopo che il IG. avrà scontato la sua pena Parte_2 anche per l'altro reato, dimostrando ravvedimento rispetto alle procedenti condotte, potrà esercitare il diritto di visita solo se la figlia , che ha attualmente 14 anni, lo vorrà, non esercitando Per_2 sulla stessa alcuna pressione e concordando direttamente con la stessa i giorni e gli orari di visita.
5. Disporre a carico del IG. quale contributo per il mantenimento dei figli, la Parte_2 somma mensile complessiva di € 300,00 (Da intendersi euro 200,00 a favore della figlia minore
ed euro 50,00 ciascuno ai figli e IU, che sebbene maggiorenni non siano Per_2 Per_1 ancora economicamente indipendenti e svolgono solo lavori saltuari), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi alla IG.ra , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Autorizzare la IG.ra a percepire per intero l'assegno unico per i figli. Parte_1
7. Ritenere e dichiarare che gli accordi come sopra descritti, nelle more del presente procedimento, sono pienamente efficaci con la sottoscrizione congiunta del presente ricorso.
8. Le parti dichiarano di aver regolamentato i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla a pretendere reciprocamente.
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che la regolamentazione delle spese va rimessa al definitivo;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile a Vittoria in data 08.11.2001, e trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria, anno 2001, parte I, numero 34;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio - Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Spese al definitivo.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.07.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti