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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1434/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5624/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19555/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712023903493858000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712023903493858000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712023903493858000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712023903493858000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AO01986/2018 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM004349 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM001044 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM001553 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 aveva impugnato, nei confronti dell'ufficio impositore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 2 di Napoli, l'avviso di accertamento n. TF501AO01986/2018 per IRPEF e sanzioni relativo all'anno 2012, l'avviso di accertamento n. 250TETM004349 per IRPEF e sanzioni relativo all'anno 2013, l'avviso di accertamento n. 250TETM001044 per IRPEF e sanzioni relativo all'anno 2014,
l'avviso di accertamento n. 250TETM001553 per IRPEF e sanzioni relativo all'anno 2015, tutti conosciuti in seguito alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239034934858/000 notificata il 7 dicembre 2023.
La contribuente aveva eccepito omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione.
Si era costituito l'ufficio impositore evidenziando, con documentate deduzioni, la legittimità e correttezza del suo operato.
Con memorie di replica la parte ricorrente insisteva nei motivi evidenziando nullità della notifica degli avvisi impugnati.
In primo grado il ricorso è stato rigettato in quanto ritenuto palesemente infondato con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'Ufficio impositore resistente, liquidate in € 5.300,00.
Ed invero, ai fini della legittimità della procedura esecutiva culminata con l'atto impugnato, l'ufficio resistente produceva tutti gli atti cd. prodromici oggetto dell'impugnazione ritualmente notificati alla parte ricorrente, così allo stesso tempo documentando anche il mancato inveramento della dedotta prescrizione, visto che entro il termine decennale dalle suindicate notifiche risulta essere stato emesso e ritualmente notificato l'atto di intimazione di pagamento impugnato.
Infondate sono state ritenute anche le eccezioni di nullità delle notifiche dedotte nelle memorie di replica, visto che, contrariamente a quanto ivi dedotto, dalle relate postali allegate si evince agevolmente, attraverso il numero di codice identificativo ivi riprodotto, il collegamento con gli atti impositivi oggetto della notifica;
la notifica “diretta” attraverso il servizio postale ordinario, espressamente consentita dalla legge, non prevede, nei casi di mancata consegna a mani del destinatario del plico, la spedizione del cd. C.A.D. (comunicazione di avvenuta notifica), ciò nel solco di una ormai consolidata giurisprudenza della S.C.
Ha proposto appello la contribuente contestando la regolarità delle notifiche come già eccepito in primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Vale la pena aggiungere, come sottolineato dall'Ufficio appellato, che prive di pregio sono le eccezioni sollevate in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento TF501AO01986/2018, posto che erratamente l'appellante contesta la circostanza che la relata redatta dal messo non contenga l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate nell'art. 139 c.p.c.
Risulta, infatti, depositato in atti l'avviso di accertamento in questione munito di relata di notifica, nella quale si evince che il messo notificatore ha provveduto alla notifica al sig Nominativo_1, in qualità di portiere incaricato, che ha sottoscritto la ricevuta, in mancanza di altre persone di cui all'art. 139 c.p.c., come riportato per stralcio nel riquadro sottostante.
Inoltre, contrariamente a quanto contestato dall'appellante, non sussiste una illegittimità della notifica per mancata prova della spedizione della raccomandata informativa: la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine. (Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27-01-2022).
In caso di consegna del piego postale al portiere, o comunque ad altro legittimo consegnatario diverso dal diretto interessato, la notificazione nei confronti del destinatario si considera perfezionata il giorno della consegna stessa;
ciò in quanto la spedizione della raccomandata “informativa”, prevista dalla speciale disposizione tributaria per tutti i casi in cui il consegnatario dell'atto non è anche il suo destinatario, assolve, rispetto agli elementi strutturalmente costitutivi della fattispecie notificatoria, un ruolo aggiuntivo di “notizia” della “avvenuta notificazione” neppure costituendo, nella disciplina della notificazione, condizione indefettibile della tutela costituzionale del diritto alla difesa.
In ogni caso, agli atti risulta l'attestazione del messo che ha dichiarato di aver provveduto all'invio della raccomandata informativa.
Sul punto, va ribadito che la relata di notifica fa fede, fino a querela di falso, delle attestazioni che riguardano l'attività svolta dal messo notificatore, nonché dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese in sua presenza.
Il contenuto delle dichiarazioni del messo notificatore nonché l'esito delle ricerche effettuate “devono presumersi veritiere sino a contraria dimostrazione e questa ovviamente da darsi a chi contesta la notifica
(Cass. 25860/08; Cass. 12311/07). Anche in ordine ai restanti avvisi non sussistono i lamentati vizi di notifica, posto che innanzitutto, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate recano il numero di ogni singolo avviso di accertamento e, quindi, sono perfettamente riconducibili agli stessi, come si evince dalla documentazione già agli atti del giudizio e come correttamente evidenziato già dai giudici di prime cure. Inoltre, l'Ufficiale giudiziario ha dato notizia della spedizione della comunicazione di avvenuta notifica che, si ricorda è una raccomandata semplice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 7.000,00.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5624/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19555/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712023903493858000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712023903493858000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712023903493858000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712023903493858000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AO01986/2018 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM004349 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM001044 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM001553 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 aveva impugnato, nei confronti dell'ufficio impositore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 2 di Napoli, l'avviso di accertamento n. TF501AO01986/2018 per IRPEF e sanzioni relativo all'anno 2012, l'avviso di accertamento n. 250TETM004349 per IRPEF e sanzioni relativo all'anno 2013, l'avviso di accertamento n. 250TETM001044 per IRPEF e sanzioni relativo all'anno 2014,
l'avviso di accertamento n. 250TETM001553 per IRPEF e sanzioni relativo all'anno 2015, tutti conosciuti in seguito alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239034934858/000 notificata il 7 dicembre 2023.
La contribuente aveva eccepito omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione.
Si era costituito l'ufficio impositore evidenziando, con documentate deduzioni, la legittimità e correttezza del suo operato.
Con memorie di replica la parte ricorrente insisteva nei motivi evidenziando nullità della notifica degli avvisi impugnati.
In primo grado il ricorso è stato rigettato in quanto ritenuto palesemente infondato con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'Ufficio impositore resistente, liquidate in € 5.300,00.
Ed invero, ai fini della legittimità della procedura esecutiva culminata con l'atto impugnato, l'ufficio resistente produceva tutti gli atti cd. prodromici oggetto dell'impugnazione ritualmente notificati alla parte ricorrente, così allo stesso tempo documentando anche il mancato inveramento della dedotta prescrizione, visto che entro il termine decennale dalle suindicate notifiche risulta essere stato emesso e ritualmente notificato l'atto di intimazione di pagamento impugnato.
Infondate sono state ritenute anche le eccezioni di nullità delle notifiche dedotte nelle memorie di replica, visto che, contrariamente a quanto ivi dedotto, dalle relate postali allegate si evince agevolmente, attraverso il numero di codice identificativo ivi riprodotto, il collegamento con gli atti impositivi oggetto della notifica;
la notifica “diretta” attraverso il servizio postale ordinario, espressamente consentita dalla legge, non prevede, nei casi di mancata consegna a mani del destinatario del plico, la spedizione del cd. C.A.D. (comunicazione di avvenuta notifica), ciò nel solco di una ormai consolidata giurisprudenza della S.C.
Ha proposto appello la contribuente contestando la regolarità delle notifiche come già eccepito in primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Vale la pena aggiungere, come sottolineato dall'Ufficio appellato, che prive di pregio sono le eccezioni sollevate in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento TF501AO01986/2018, posto che erratamente l'appellante contesta la circostanza che la relata redatta dal messo non contenga l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate nell'art. 139 c.p.c.
Risulta, infatti, depositato in atti l'avviso di accertamento in questione munito di relata di notifica, nella quale si evince che il messo notificatore ha provveduto alla notifica al sig Nominativo_1, in qualità di portiere incaricato, che ha sottoscritto la ricevuta, in mancanza di altre persone di cui all'art. 139 c.p.c., come riportato per stralcio nel riquadro sottostante.
Inoltre, contrariamente a quanto contestato dall'appellante, non sussiste una illegittimità della notifica per mancata prova della spedizione della raccomandata informativa: la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine. (Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27-01-2022).
In caso di consegna del piego postale al portiere, o comunque ad altro legittimo consegnatario diverso dal diretto interessato, la notificazione nei confronti del destinatario si considera perfezionata il giorno della consegna stessa;
ciò in quanto la spedizione della raccomandata “informativa”, prevista dalla speciale disposizione tributaria per tutti i casi in cui il consegnatario dell'atto non è anche il suo destinatario, assolve, rispetto agli elementi strutturalmente costitutivi della fattispecie notificatoria, un ruolo aggiuntivo di “notizia” della “avvenuta notificazione” neppure costituendo, nella disciplina della notificazione, condizione indefettibile della tutela costituzionale del diritto alla difesa.
In ogni caso, agli atti risulta l'attestazione del messo che ha dichiarato di aver provveduto all'invio della raccomandata informativa.
Sul punto, va ribadito che la relata di notifica fa fede, fino a querela di falso, delle attestazioni che riguardano l'attività svolta dal messo notificatore, nonché dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese in sua presenza.
Il contenuto delle dichiarazioni del messo notificatore nonché l'esito delle ricerche effettuate “devono presumersi veritiere sino a contraria dimostrazione e questa ovviamente da darsi a chi contesta la notifica
(Cass. 25860/08; Cass. 12311/07). Anche in ordine ai restanti avvisi non sussistono i lamentati vizi di notifica, posto che innanzitutto, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate recano il numero di ogni singolo avviso di accertamento e, quindi, sono perfettamente riconducibili agli stessi, come si evince dalla documentazione già agli atti del giudizio e come correttamente evidenziato già dai giudici di prime cure. Inoltre, l'Ufficiale giudiziario ha dato notizia della spedizione della comunicazione di avvenuta notifica che, si ricorda è una raccomandata semplice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 7.000,00.