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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/12/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 910/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DE LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 910/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] ivi residente in [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Licari;
C.F._1
-attrice;
contro
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Cangrande n. 9 C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DE Saraniti;
C.F._2
-convenuto;
avente a OGGETTO
divisione immobiliare pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2025, chiamata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno concluso come da verbale in atti, il cui contenuto di seguito si trascrive:
“parte ricorrente discute la causa insistendo in atti;
insiste in particolare nell'istanza di revoca del
c.t.u. e chiede la rimessione della causa sul ruolo con la nomina di un nuovo c.t.u. evidenziando che le
difformità accertate sono sanabili;
parte resistente chiede che venga rimessa la causa sul ruolo con
incarico al c.t.u. per individuare gli interventi e le modalità per la sanatoria delle difformità rilevate,
ovvero l'assegnazione di un termine adeguato per provvedere alla sanatoria trattandosi di piccoli
interventi”.
Di seguito le conclusioni formulate dalle parti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.
Parte attrice: “Disattesa ogni contraria domanda, eccezione o difesa. Dichiarare lo scioglimento del
fondo patrimoniale e della comunione ordinaria tra i coniugi separati con attribuzione a ciascuno di
una quota pari al 50% del patrimonio immobiliare appartenente ad entrambi. Dichiarare il resistente
responsabile del procedimento giudiziario di divisione immobiliare, per l'effetto, Controparte_1
condannarlo al pagamento delle spese processuali”.
Parte convenuta: “dichiarare lo scioglimento del fondo patrimoniale e della comunione legale dei beni
tra e , con attribuzione a ciascuno di una quota pari al 50% del Controparte_1 Parte_1
patrimonio immobiliare appartenente ad entrambi;
Con vittoria di spese e compensi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
conviene in giudizio rappresentando: i) di aver contratto con Parte_1 Controparte_1
questo matrimonio in data 28.1.1984; ii) di aver successivamente chiesto e ottenuto la separazione coniugale, pronunciata con sentenza n. 296/2020 del Tribunale di Enna in data 28.9.2020; iii) che nel pagina 2 di 6 corso della vita matrimoniale vennero acquistati dai coniugi, vigente il regime di comunione legale (poi trasformato in regime di separazione nell'anno 2003), una serie di immobili.
L'attrice chiede quindi una pronuncia che determini la cessazione del regime di comunione (divenuta comunione ordinaria a seguito della sentenza di separazione) relativo ai beni acquistati durante la vita coniugale (e prima del mutamento del regime patrimoniale in quello di separazione).
Questi gli immobili oggetto della domanda di scioglimento della comunione: “1) Appartamento per uso
civile abitazione sito nel Comune di Catania, via Sergio Forti n. 41, piano I, cat. A/3, classe 6, vani 4,5
con rendita di euro 499,98. 2) Appartamento per uso civile abitazione sito nel Comune di Troina, via
Piersanti Mattarella n. 68, piano III, con mansarda e cantina, cat. A/3, classe 3, vani 6, foglio 25, part.
746, sub. 9, con rendita di euro 263,39. 3) Vano rimessa sito nel Comune di Troina, via Piersanti
Mattarella n. 68, piano S1, cat. C/6, classe 5, con rendita di euro 86,76. 4) Appezzamento di terreno
con soprastante fabbricato sito nel Comune di Troina, contrada Liso snc, foglio 51, part. 476, di are
37,16 con R.D. euro 19,19 e R.A. euro 10,56. 5) Appartamento per uso civile abitazione sito in Troina
contrada Liso snc, catastato al NCEU al foglio 51, part. 477, sub. 3, piano I, cat. A/3, classe 2, vani 5,
con rendita di euro 185,92. 6) Vano abitabile sito nel Comune di Troina contrada Liso snc, catastato
al NCEU al foglio 51, part. 477, sub. 2, piano T, cat. C/2, classe 1, mq. 62, con rendita di euro 150,50.
7) Appartamento per uso civile abitazione sito nel Comune di Letojanni, contrada Sillemi snc,
complesso turistico Le Terrazze, catastato al NCEU foglio 13, part. 925, sub. 13, piano III, vani 3,5
cat. A/2, classe 5, con rendita euro 112,07. 8) Appartamento per uso civile abitazione sito nel Comune
di Letojanni contrada Sillemi n. 4, scala C, complesso turistico Elayon, catastato al NCEU foglio 14,
part. 579, sub. 33, piano T, vani 3, cat. A/2, classe 8, con rendita di euro 154,87”.
L'attrice chiede altresì che le spese del procedimento divisorio vengano integralmente poste a carico della controparte in ragione della mancata adesione di quest'ultima al procedimento di mediazione.
pagina 3 di 6 Il convenuto aderisce alla domanda di divisione indicando i medesimi beni indicati dall'attrice e chiede la refusione delle spese di lite.
La causa può essere decisa in base al principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex
multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31).
Come rilevato con decreto del 31.5.2025 le parti non hanno proceduto alle obbligatorie dichiarazioni circa il titolo urbanistico e la conformità catastale relativamente a ciascuna unità immobiliare oggetto di scioglimento, né, con riferimento all'appezzamento di terreno, risulta depositato il certificato di destinazione urbanistica.
L'art. 29 c. 1 bis della l. 1985 n. 52 (non applicabile alla scrittura privata di cui si è detto -in quanto introdotto con d.l. 2010 n. 78-) dispone che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi
aventi ad oggetto … lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti … devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti
in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità
rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
Come emerso dalla consulenza tecnica in atti, le dichiarazioni in questione non sono state rese in quanto, per buona parte degli immobili, le planimetrie non risultano conformi allo stato di fatto.
L'immobile ubicato sul terreno in c.da Liso, Troina, risulta anche privo di titolo edilizio, comunque non dichiarato dalle parti (si vedano, in ordine alle dichiarazioni edilizie da rendere a pena di nullità, gli artt. 46 DPR 380/2001 e 40 L. 47/1985).
Ciò esclude la possibilità di addivenire al richiesto scioglimento della comunione.
Poiché, infatti, le parti non possono ottenere, mediante pronuncia giudiziale, ciò che non potrebbero pagina 4 di 6 mediante accordo negoziale, va da sé che gli immobili in questione non possono essere oggetto della divisione richiesta giacché la sentenza, al pari del negozio, sarebbe nulla o “giuridicamente
impossibile” (v. Cass. Sez. Un. 2019 n.25021, nonché, con specifico riguardo alle menzioni catastali,
Sez. Un. 2021 n. 21761, secondo cui “Le menzioni di conformità catastale oggettiva «costituiscono
condizione dell'azione che deve sussistere alla sentenza”).
La nullità prevista dall'art. 29 c. 1 bis citato, in altri termini, esclude la possibilità giuridica della sentenza che sarebbe affetta dal medesimo vizio espressamente previsto dalla disposizione citata per il negozio di divisione.
Non possono accogliersi, si noti, le istanze delle parti volte alla sostituzione ovvero al richiamo del c.t.u.
Lo stesso dicasi per l'assegnazione di un termine volto a emendare le difformità riscontrate.
Basti sul punto rilevare, per un verso, che la c.t.u. è un mezzo a disposizione del giudice per eseguire accertamenti di carattere tecnico, mentre nel caso di specie ciò che difetta è la dichiarazione delle parti in ordine alla conformità delle planimetrie allo stato di fatto, e, per altro verso, che le parti avrebbero dovuto e potuto provvedere da sé a eseguire gli eventuali interventi volti a rendere possibili le dichiarazioni catastali (ed urbanistiche) specie avendo avuto a disposizione diversi mesi rispetto al momento del deposito della c.t.u.
Peraltro, le dichiarazioni sono omesse anche con riferimento ai beni per i quali il c.t.u. non ha rilevato difformità. Né risulta richiesta una divisione parziale.
Quanto al terreno, come detto, manca il certificato di destinazione urbanistica. Si veda, allora, l'art. 30
c. 2 del d.p.r. 380/2001, il quale prevede la necessità del documento in questione a pena di nullità (e,
quindi, anche di impossibilità giuridica della sentenza secondo il richiamato e condiviso orientamento di legittimità). pagina 5 di 6 Tutto ciò, si ribadisce, nonostante il rilievo d'ufficio compiuto col citato decreto del maggio 2025.
La divisione va in definitiva negata col rigetto di tutte le istanze avanzate dalle parti per impossibilità
giuridica e con assorbimento di ogni altra questione.
Poiché tutte il convenuto ha aderito alla domanda di divisone, non pare potersi ravvisare alcuna vera soccombenza in capo all'attrice.
Ad avviso di chi è chiamato a giudicare, sussistono, quindi, le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. (come risultante anche dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale) ai fini della compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. sono liquidate con separato decreto e, vista l'ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato, vanno poste a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone con separato decreto le spese di c.t.u. a carico dello Stato.
Enna, 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
DE LA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DE LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 910/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] ivi residente in [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Licari;
C.F._1
-attrice;
contro
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Cangrande n. 9 C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DE Saraniti;
C.F._2
-convenuto;
avente a OGGETTO
divisione immobiliare pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2025, chiamata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno concluso come da verbale in atti, il cui contenuto di seguito si trascrive:
“parte ricorrente discute la causa insistendo in atti;
insiste in particolare nell'istanza di revoca del
c.t.u. e chiede la rimessione della causa sul ruolo con la nomina di un nuovo c.t.u. evidenziando che le
difformità accertate sono sanabili;
parte resistente chiede che venga rimessa la causa sul ruolo con
incarico al c.t.u. per individuare gli interventi e le modalità per la sanatoria delle difformità rilevate,
ovvero l'assegnazione di un termine adeguato per provvedere alla sanatoria trattandosi di piccoli
interventi”.
Di seguito le conclusioni formulate dalle parti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.
Parte attrice: “Disattesa ogni contraria domanda, eccezione o difesa. Dichiarare lo scioglimento del
fondo patrimoniale e della comunione ordinaria tra i coniugi separati con attribuzione a ciascuno di
una quota pari al 50% del patrimonio immobiliare appartenente ad entrambi. Dichiarare il resistente
responsabile del procedimento giudiziario di divisione immobiliare, per l'effetto, Controparte_1
condannarlo al pagamento delle spese processuali”.
Parte convenuta: “dichiarare lo scioglimento del fondo patrimoniale e della comunione legale dei beni
tra e , con attribuzione a ciascuno di una quota pari al 50% del Controparte_1 Parte_1
patrimonio immobiliare appartenente ad entrambi;
Con vittoria di spese e compensi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
conviene in giudizio rappresentando: i) di aver contratto con Parte_1 Controparte_1
questo matrimonio in data 28.1.1984; ii) di aver successivamente chiesto e ottenuto la separazione coniugale, pronunciata con sentenza n. 296/2020 del Tribunale di Enna in data 28.9.2020; iii) che nel pagina 2 di 6 corso della vita matrimoniale vennero acquistati dai coniugi, vigente il regime di comunione legale (poi trasformato in regime di separazione nell'anno 2003), una serie di immobili.
L'attrice chiede quindi una pronuncia che determini la cessazione del regime di comunione (divenuta comunione ordinaria a seguito della sentenza di separazione) relativo ai beni acquistati durante la vita coniugale (e prima del mutamento del regime patrimoniale in quello di separazione).
Questi gli immobili oggetto della domanda di scioglimento della comunione: “1) Appartamento per uso
civile abitazione sito nel Comune di Catania, via Sergio Forti n. 41, piano I, cat. A/3, classe 6, vani 4,5
con rendita di euro 499,98. 2) Appartamento per uso civile abitazione sito nel Comune di Troina, via
Piersanti Mattarella n. 68, piano III, con mansarda e cantina, cat. A/3, classe 3, vani 6, foglio 25, part.
746, sub. 9, con rendita di euro 263,39. 3) Vano rimessa sito nel Comune di Troina, via Piersanti
Mattarella n. 68, piano S1, cat. C/6, classe 5, con rendita di euro 86,76. 4) Appezzamento di terreno
con soprastante fabbricato sito nel Comune di Troina, contrada Liso snc, foglio 51, part. 476, di are
37,16 con R.D. euro 19,19 e R.A. euro 10,56. 5) Appartamento per uso civile abitazione sito in Troina
contrada Liso snc, catastato al NCEU al foglio 51, part. 477, sub. 3, piano I, cat. A/3, classe 2, vani 5,
con rendita di euro 185,92. 6) Vano abitabile sito nel Comune di Troina contrada Liso snc, catastato
al NCEU al foglio 51, part. 477, sub. 2, piano T, cat. C/2, classe 1, mq. 62, con rendita di euro 150,50.
7) Appartamento per uso civile abitazione sito nel Comune di Letojanni, contrada Sillemi snc,
complesso turistico Le Terrazze, catastato al NCEU foglio 13, part. 925, sub. 13, piano III, vani 3,5
cat. A/2, classe 5, con rendita euro 112,07. 8) Appartamento per uso civile abitazione sito nel Comune
di Letojanni contrada Sillemi n. 4, scala C, complesso turistico Elayon, catastato al NCEU foglio 14,
part. 579, sub. 33, piano T, vani 3, cat. A/2, classe 8, con rendita di euro 154,87”.
L'attrice chiede altresì che le spese del procedimento divisorio vengano integralmente poste a carico della controparte in ragione della mancata adesione di quest'ultima al procedimento di mediazione.
pagina 3 di 6 Il convenuto aderisce alla domanda di divisione indicando i medesimi beni indicati dall'attrice e chiede la refusione delle spese di lite.
La causa può essere decisa in base al principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex
multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31).
Come rilevato con decreto del 31.5.2025 le parti non hanno proceduto alle obbligatorie dichiarazioni circa il titolo urbanistico e la conformità catastale relativamente a ciascuna unità immobiliare oggetto di scioglimento, né, con riferimento all'appezzamento di terreno, risulta depositato il certificato di destinazione urbanistica.
L'art. 29 c. 1 bis della l. 1985 n. 52 (non applicabile alla scrittura privata di cui si è detto -in quanto introdotto con d.l. 2010 n. 78-) dispone che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi
aventi ad oggetto … lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti … devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti
in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità
rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
Come emerso dalla consulenza tecnica in atti, le dichiarazioni in questione non sono state rese in quanto, per buona parte degli immobili, le planimetrie non risultano conformi allo stato di fatto.
L'immobile ubicato sul terreno in c.da Liso, Troina, risulta anche privo di titolo edilizio, comunque non dichiarato dalle parti (si vedano, in ordine alle dichiarazioni edilizie da rendere a pena di nullità, gli artt. 46 DPR 380/2001 e 40 L. 47/1985).
Ciò esclude la possibilità di addivenire al richiesto scioglimento della comunione.
Poiché, infatti, le parti non possono ottenere, mediante pronuncia giudiziale, ciò che non potrebbero pagina 4 di 6 mediante accordo negoziale, va da sé che gli immobili in questione non possono essere oggetto della divisione richiesta giacché la sentenza, al pari del negozio, sarebbe nulla o “giuridicamente
impossibile” (v. Cass. Sez. Un. 2019 n.25021, nonché, con specifico riguardo alle menzioni catastali,
Sez. Un. 2021 n. 21761, secondo cui “Le menzioni di conformità catastale oggettiva «costituiscono
condizione dell'azione che deve sussistere alla sentenza”).
La nullità prevista dall'art. 29 c. 1 bis citato, in altri termini, esclude la possibilità giuridica della sentenza che sarebbe affetta dal medesimo vizio espressamente previsto dalla disposizione citata per il negozio di divisione.
Non possono accogliersi, si noti, le istanze delle parti volte alla sostituzione ovvero al richiamo del c.t.u.
Lo stesso dicasi per l'assegnazione di un termine volto a emendare le difformità riscontrate.
Basti sul punto rilevare, per un verso, che la c.t.u. è un mezzo a disposizione del giudice per eseguire accertamenti di carattere tecnico, mentre nel caso di specie ciò che difetta è la dichiarazione delle parti in ordine alla conformità delle planimetrie allo stato di fatto, e, per altro verso, che le parti avrebbero dovuto e potuto provvedere da sé a eseguire gli eventuali interventi volti a rendere possibili le dichiarazioni catastali (ed urbanistiche) specie avendo avuto a disposizione diversi mesi rispetto al momento del deposito della c.t.u.
Peraltro, le dichiarazioni sono omesse anche con riferimento ai beni per i quali il c.t.u. non ha rilevato difformità. Né risulta richiesta una divisione parziale.
Quanto al terreno, come detto, manca il certificato di destinazione urbanistica. Si veda, allora, l'art. 30
c. 2 del d.p.r. 380/2001, il quale prevede la necessità del documento in questione a pena di nullità (e,
quindi, anche di impossibilità giuridica della sentenza secondo il richiamato e condiviso orientamento di legittimità). pagina 5 di 6 Tutto ciò, si ribadisce, nonostante il rilievo d'ufficio compiuto col citato decreto del maggio 2025.
La divisione va in definitiva negata col rigetto di tutte le istanze avanzate dalle parti per impossibilità
giuridica e con assorbimento di ogni altra questione.
Poiché tutte il convenuto ha aderito alla domanda di divisone, non pare potersi ravvisare alcuna vera soccombenza in capo all'attrice.
Ad avviso di chi è chiamato a giudicare, sussistono, quindi, le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. (come risultante anche dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale) ai fini della compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. sono liquidate con separato decreto e, vista l'ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato, vanno poste a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone con separato decreto le spese di c.t.u. a carico dello Stato.
Enna, 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
DE LA
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