Art. 207.
(( (Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra). )) ((L'equipaggio e i passeggeri delle navi indicate nell'articolo 149 sono lasciati liberi, salve le esposizioni del titolo V relative al trattamento dei sudditi nemici))
(( (Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra). )) ((L'equipaggio e i passeggeri delle navi indicate nell'articolo 149 sono lasciati liberi, salve le esposizioni del titolo V relative al trattamento dei sudditi nemici))