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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2138/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12924/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 03340090632
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. TF3CR3M00066-2025 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Società_1La società S.r.l., in qualità di incorporante della S.r.l., impugnava l'atto di recupero del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale I di Napoli, con il quale l'Ufficio disconosceva il credito fruito dalla società incorporata, ritenendolo inesistente e procedendo al recupero delle somme indebitamente compensate, oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente deduceva, in via preliminare, la violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt.
3 della L. n. 241/1990 e 7 della L. n. 212/2000, per carenza e insufficienza di motivazione dell'atto impugnato, ritenuto generico e privo di adeguato supporto tecnico-scientifico. In particolare, contestava che il disconoscimento del beneficio fosse fondato, da un lato, sulla presunta inidoneità delle competenze del personale coinvolto nelle attività di Ricerca e Sviluppo e, dall'altro, sulla ritenuta inattendibilità della documentazione tecnica predisposta dall'istituto Associazione_1 S.r.l., senza un'adeguata istruttoria tecnica né il riferimento a elementi concreti e specifici relativi ai progetti oggetto di causa. La società sosteneva, inoltre, che gli investimenti fossero stati effettivamente sostenuti e riguardassero attività qualificabili come Ricerca e Sviluppo ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.
145/2013, producendo a tal fine certificazione tecnica rilasciata dalla Società_2 S.p.A., attestante la riconducibilità delle attività svolte alla disciplina agevolativa. In via subordinata, censurava il trattamento sanzionatorio applicato, invocando l'applicazione del principio del favor rei e la rideterminazione della sanzione nella misura più favorevole del 70%.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che concludeva per il rigetto del ricorso, sostenendo l'incongruità tra le attività dichiarate e le competenze del personale impiegato, l'inattendibilità della documentazione tecnica prodotta – anche alla luce di precedenti valutazioni negative espresse in altri procedimenti sul medesimo istituto di ricerca – nonché ulteriori anomalie, tra cui possibili conflitti di interessi e la predisposizione seriale di progetti privi dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La società contribuente Ricorrente_1 S.r.l., in qualità di incorporante della Società_1 S.r.l., ha impugnato l'atto di recupero con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli ha disconosciuto, qualificandolo come inesistente, il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo relativo al periodo d'imposta 2016, previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L.
n. 9/2014, procedendo al recupero delle somme indebitamente compensate, oltre interessi e sanzioni. Con il primo motivo di ricorso, la parte contribuente ha dedotto il difetto di motivazione e la carenza istruttoria dell'atto impugnato. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'atto impositivo deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, in modo da consentire al contribuente un'effettiva difesa e al giudice il controllo sulla correttezza dell'azione amministrativa (Cass., sez. V, 7 giugno 2017, n. 14138; Cass., sez. V, 21 novembre 2018, n. 30039). In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, quando l'accertamento involge valutazioni di natura tecnica o specialistica, l'obbligo motivazionale risulta rafforzato e non può essere assolto mediante affermazioni generiche o apodittiche, ma richiede l'indicazione di elementi concreti e verificabili posti a fondamento della pretesa (Cass., sez. V, 19 dicembre 2019, n. 33858). Nel caso di specie, l'Ufficio ha ritenuto il credito “inesistente” sulla base della presunta inidoneità del personale interno e dell'asserita inattendibilità della documentazione tecnica, senza tuttavia svolgere una istruttoria adeguata né fornire una motivazione specifica riferita al progetto oggetto di recupero.
Quanto al rilievo concernente l'inidoneità delle competenze del personale impiegato, il Collegio osserva che l'Amministrazione ha fondato la contestazione su un giudizio astratto e generalizzante, ritenendo “inverosimile” che medici e tecnici radiologi potessero partecipare ad attività connesse allo sviluppo di un dispositivo “embedded”.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere un costo o un'agevolazione sulla base di mere valutazioni astratte o presuntive, ma è tenuta a dimostrare, con riferimento al caso concreto, l'assenza di inerenza o di pertinenza dell'attività svolta (Cass., sez. V, 11 aprile 2018, n. 9005; Cass., sez. V, 23 luglio 2020, n. 15789). Nel caso in esame, l'Ufficio non ha analizzato il contenuto effettivo delle mansioni svolte dal personale interno, né ha indicato quali specifiche attività tecniche sarebbero risultate incompatibili con le competenze professionali dichiarate, limitandosi a negare in radice la rilevanza delle spese di personale.
Ne consegue che il rilievo non supera il livello della mera congettura e non Banca_1 una motivazione idonea a sorreggere il disconoscimento del credito.
Sul richiamo a pareri resi in altri procedimenti e sull'inattendibilità della documentazione, il collegio osserva che analoga valutazione deve essere formulata con riferimento al richiamo a pareri ministeriali resi in altri procedimenti e alla presunta inattendibilità “seriale” della documentazione
Associazione_1predisposta dall'istituto S.r.l.. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'Amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa impositiva su elementi generici o su valutazioni riferite ad altre fattispecie, dovendo invece fornire prova specifica e puntuale con riguardo al rapporto tributario oggetto di contestazione (Cass., sez. V, 20 febbraio 2019, n. 4959; Cass., sez. V, 28 ottobre 2020, n.
23701). Nel caso di specie, il richiamo a precedenti valutazioni negative rese in contesti diversi non è idoneo a dimostrare la non agevolabilità del progetto oggetto di causa, né può surrogare l'assenza di una valutazione concreta delle attività effettivamente svolte. Parimenti generico risulta il riferimento alla presunta somiglianza delle relazioni tecniche a contenuti reperibili online, in assenza di qualsivoglia indicazione delle fonti, delle parti comparate o di riscontri oggettivi, in violazione del principio secondo cui la motivazione dell'atto impositivo deve essere autosufficiente e verificabile
(Cass., sez. V, 9 ottobre 2015, n. 20211).
Con il secondo motivo, sull'onere della prova e sull'erronea qualificazione del credito come
“inesistente”, il collegio rileva che va altresì rilevato che la qualificazione del credito come
“inesistente” comporta un aggravamento dell'onere probatorio in capo all'Amministrazione finanziaria.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il credito d'imposta può dirsi “inesistente” solo in presenza di una mancanza radicale del presupposto costitutivo o di una artificiosa rappresentazione della realtà, mentre ricorre la diversa ipotesi di “non spettanza” quando il credito sia effettivamente sorto ma ritenuto non conforme ai requisiti normativi (Cass., sez. V, 16 dicembre 2020, n. 28812; Cass., sez. V,
21 luglio 2021, n. 20843). Nel caso di specie, la contribuente ha prodotto contratti, fatture, documentazione contabile e progettuale, rendicontazioni e certificazioni;
mentre la contestazione dell'Ufficio si fonda su valutazioni qualitative e interpretative circa la natura delle attività svolte.
Pertanto, anche a voler ravvisare profili critici, la fattispecie non risulta riconducibile all'ipotesi di credito inesistente, mancando la dimostrazione di una radicale assenza del presupposto agevolativo.
La contribuente ha prodotto certificazione tecnica rilasciata da Società_2 S.p.A., attestante la qualificabilità delle attività come Ricerca e Sviluppo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice tributario è tenuto a valutare tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, ivi compresi quelli sopravvenuti all'atto impositivo, purché idonei a incidere sulla ricostruzione del fatto (Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27638; Cass., sez. V, 12 maggio 2021, n. 12545).
Nel caso in esame, la certificazione tecnica, pur non assumendo efficacia vincolante, costituisce elemento indiziario rilevante, idoneo a corroborare la tesi della contribuente, soprattutto a fronte di un atto impositivo fondato su valutazioni tecniche generiche e non adeguatamente istruite.
Si ritengono assorbiti ulteriori motivazioni.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, l'atto impugnato risulta affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, fondato su valutazioni tecniche non suffragate da riscontri oggettivi e su un'erronea qualificazione del credito come “inesistente”. Ne consegue l'illegittimità dell'atto di recupero, che deve essere integralmente annullato, con riferimento a imposta, interessi e sanzioni. Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ravvisa giusti motivi per la loro integrale compensazione, in considerazione della complessità tecnica della materia, della natura specialistica delle valutazioni richieste e della non univocità interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore
AN ER
Il Presidente
IZ OL
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12924/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 03340090632
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. TF3CR3M00066-2025 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Società_1La società S.r.l., in qualità di incorporante della S.r.l., impugnava l'atto di recupero del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale I di Napoli, con il quale l'Ufficio disconosceva il credito fruito dalla società incorporata, ritenendolo inesistente e procedendo al recupero delle somme indebitamente compensate, oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente deduceva, in via preliminare, la violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt.
3 della L. n. 241/1990 e 7 della L. n. 212/2000, per carenza e insufficienza di motivazione dell'atto impugnato, ritenuto generico e privo di adeguato supporto tecnico-scientifico. In particolare, contestava che il disconoscimento del beneficio fosse fondato, da un lato, sulla presunta inidoneità delle competenze del personale coinvolto nelle attività di Ricerca e Sviluppo e, dall'altro, sulla ritenuta inattendibilità della documentazione tecnica predisposta dall'istituto Associazione_1 S.r.l., senza un'adeguata istruttoria tecnica né il riferimento a elementi concreti e specifici relativi ai progetti oggetto di causa. La società sosteneva, inoltre, che gli investimenti fossero stati effettivamente sostenuti e riguardassero attività qualificabili come Ricerca e Sviluppo ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.
145/2013, producendo a tal fine certificazione tecnica rilasciata dalla Società_2 S.p.A., attestante la riconducibilità delle attività svolte alla disciplina agevolativa. In via subordinata, censurava il trattamento sanzionatorio applicato, invocando l'applicazione del principio del favor rei e la rideterminazione della sanzione nella misura più favorevole del 70%.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che concludeva per il rigetto del ricorso, sostenendo l'incongruità tra le attività dichiarate e le competenze del personale impiegato, l'inattendibilità della documentazione tecnica prodotta – anche alla luce di precedenti valutazioni negative espresse in altri procedimenti sul medesimo istituto di ricerca – nonché ulteriori anomalie, tra cui possibili conflitti di interessi e la predisposizione seriale di progetti privi dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La società contribuente Ricorrente_1 S.r.l., in qualità di incorporante della Società_1 S.r.l., ha impugnato l'atto di recupero con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli ha disconosciuto, qualificandolo come inesistente, il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo relativo al periodo d'imposta 2016, previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L.
n. 9/2014, procedendo al recupero delle somme indebitamente compensate, oltre interessi e sanzioni. Con il primo motivo di ricorso, la parte contribuente ha dedotto il difetto di motivazione e la carenza istruttoria dell'atto impugnato. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'atto impositivo deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, in modo da consentire al contribuente un'effettiva difesa e al giudice il controllo sulla correttezza dell'azione amministrativa (Cass., sez. V, 7 giugno 2017, n. 14138; Cass., sez. V, 21 novembre 2018, n. 30039). In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, quando l'accertamento involge valutazioni di natura tecnica o specialistica, l'obbligo motivazionale risulta rafforzato e non può essere assolto mediante affermazioni generiche o apodittiche, ma richiede l'indicazione di elementi concreti e verificabili posti a fondamento della pretesa (Cass., sez. V, 19 dicembre 2019, n. 33858). Nel caso di specie, l'Ufficio ha ritenuto il credito “inesistente” sulla base della presunta inidoneità del personale interno e dell'asserita inattendibilità della documentazione tecnica, senza tuttavia svolgere una istruttoria adeguata né fornire una motivazione specifica riferita al progetto oggetto di recupero.
Quanto al rilievo concernente l'inidoneità delle competenze del personale impiegato, il Collegio osserva che l'Amministrazione ha fondato la contestazione su un giudizio astratto e generalizzante, ritenendo “inverosimile” che medici e tecnici radiologi potessero partecipare ad attività connesse allo sviluppo di un dispositivo “embedded”.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere un costo o un'agevolazione sulla base di mere valutazioni astratte o presuntive, ma è tenuta a dimostrare, con riferimento al caso concreto, l'assenza di inerenza o di pertinenza dell'attività svolta (Cass., sez. V, 11 aprile 2018, n. 9005; Cass., sez. V, 23 luglio 2020, n. 15789). Nel caso in esame, l'Ufficio non ha analizzato il contenuto effettivo delle mansioni svolte dal personale interno, né ha indicato quali specifiche attività tecniche sarebbero risultate incompatibili con le competenze professionali dichiarate, limitandosi a negare in radice la rilevanza delle spese di personale.
Ne consegue che il rilievo non supera il livello della mera congettura e non Banca_1 una motivazione idonea a sorreggere il disconoscimento del credito.
Sul richiamo a pareri resi in altri procedimenti e sull'inattendibilità della documentazione, il collegio osserva che analoga valutazione deve essere formulata con riferimento al richiamo a pareri ministeriali resi in altri procedimenti e alla presunta inattendibilità “seriale” della documentazione
Associazione_1predisposta dall'istituto S.r.l.. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'Amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa impositiva su elementi generici o su valutazioni riferite ad altre fattispecie, dovendo invece fornire prova specifica e puntuale con riguardo al rapporto tributario oggetto di contestazione (Cass., sez. V, 20 febbraio 2019, n. 4959; Cass., sez. V, 28 ottobre 2020, n.
23701). Nel caso di specie, il richiamo a precedenti valutazioni negative rese in contesti diversi non è idoneo a dimostrare la non agevolabilità del progetto oggetto di causa, né può surrogare l'assenza di una valutazione concreta delle attività effettivamente svolte. Parimenti generico risulta il riferimento alla presunta somiglianza delle relazioni tecniche a contenuti reperibili online, in assenza di qualsivoglia indicazione delle fonti, delle parti comparate o di riscontri oggettivi, in violazione del principio secondo cui la motivazione dell'atto impositivo deve essere autosufficiente e verificabile
(Cass., sez. V, 9 ottobre 2015, n. 20211).
Con il secondo motivo, sull'onere della prova e sull'erronea qualificazione del credito come
“inesistente”, il collegio rileva che va altresì rilevato che la qualificazione del credito come
“inesistente” comporta un aggravamento dell'onere probatorio in capo all'Amministrazione finanziaria.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il credito d'imposta può dirsi “inesistente” solo in presenza di una mancanza radicale del presupposto costitutivo o di una artificiosa rappresentazione della realtà, mentre ricorre la diversa ipotesi di “non spettanza” quando il credito sia effettivamente sorto ma ritenuto non conforme ai requisiti normativi (Cass., sez. V, 16 dicembre 2020, n. 28812; Cass., sez. V,
21 luglio 2021, n. 20843). Nel caso di specie, la contribuente ha prodotto contratti, fatture, documentazione contabile e progettuale, rendicontazioni e certificazioni;
mentre la contestazione dell'Ufficio si fonda su valutazioni qualitative e interpretative circa la natura delle attività svolte.
Pertanto, anche a voler ravvisare profili critici, la fattispecie non risulta riconducibile all'ipotesi di credito inesistente, mancando la dimostrazione di una radicale assenza del presupposto agevolativo.
La contribuente ha prodotto certificazione tecnica rilasciata da Società_2 S.p.A., attestante la qualificabilità delle attività come Ricerca e Sviluppo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice tributario è tenuto a valutare tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, ivi compresi quelli sopravvenuti all'atto impositivo, purché idonei a incidere sulla ricostruzione del fatto (Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27638; Cass., sez. V, 12 maggio 2021, n. 12545).
Nel caso in esame, la certificazione tecnica, pur non assumendo efficacia vincolante, costituisce elemento indiziario rilevante, idoneo a corroborare la tesi della contribuente, soprattutto a fronte di un atto impositivo fondato su valutazioni tecniche generiche e non adeguatamente istruite.
Si ritengono assorbiti ulteriori motivazioni.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, l'atto impugnato risulta affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, fondato su valutazioni tecniche non suffragate da riscontri oggettivi e su un'erronea qualificazione del credito come “inesistente”. Ne consegue l'illegittimità dell'atto di recupero, che deve essere integralmente annullato, con riferimento a imposta, interessi e sanzioni. Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ravvisa giusti motivi per la loro integrale compensazione, in considerazione della complessità tecnica della materia, della natura specialistica delle valutazioni richieste e della non univocità interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore
AN ER
Il Presidente
IZ OL