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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ZITELLI MARA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19455/2024 depositato il 29/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495412 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495412 TARI 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 29/12/2024 il Sig. Ricorrente_2 impugna l'avviso di accertamento emesso da AMA spa n. 112401495412 del 28.10.2024, esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa dei rifiuti con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste, per gli anni dal 2018 al 2021, notificato il 6/11/2024.
Deduce l'illegittimità dell'atto in quanto i tributi sono stati calcolati erroneamente su tre immobili di cui solo uno di sua proprietà e per il quale comunque il pagamento del tributo è stato effettuato dalla conduttrice.
Si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, stante il deposito di altro identico ricorso.
Il giudice, preso atto dell'intervenuta rinuncia del ricorso e dell'accettazione da parte dell'ufficio costituito, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'articolo 44 D.lg. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia della parte.
Il Giudice
AR ZI
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ZITELLI MARA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19455/2024 depositato il 29/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495412 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495412 TARI 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 29/12/2024 il Sig. Ricorrente_2 impugna l'avviso di accertamento emesso da AMA spa n. 112401495412 del 28.10.2024, esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa dei rifiuti con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste, per gli anni dal 2018 al 2021, notificato il 6/11/2024.
Deduce l'illegittimità dell'atto in quanto i tributi sono stati calcolati erroneamente su tre immobili di cui solo uno di sua proprietà e per il quale comunque il pagamento del tributo è stato effettuato dalla conduttrice.
Si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, stante il deposito di altro identico ricorso.
Il giudice, preso atto dell'intervenuta rinuncia del ricorso e dell'accettazione da parte dell'ufficio costituito, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'articolo 44 D.lg. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia della parte.
Il Giudice
AR ZI