Art. 7.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvedera', con proprio decreto, a stabilire le caratteristiche dei prodotti da ammettere al conferimento nonche' a fissare i prezzi, le modalita' e i termini di consegna e di pagamento dei prodotti stessi.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvedera', con proprio decreto, a stabilire le caratteristiche dei prodotti da ammettere al conferimento nonche' a fissare i prezzi, le modalita' e i termini di consegna e di pagamento dei prodotti stessi.