CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2024, n. 4579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4579 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZA FA nato a [...] il [...] RA NA nato a [...] il [...] RA IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso di ZA FA e per il rigetto del ricorso di RA NA e RA IU. il Difensore ET AR del foro di PADOVA si riporta ai motivi dei ricorsi e insiste per l'accoglimento degli stessi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4579 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/11/2023 Ritenuto in fatto ZA NO, RA OM e RA US hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 1 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, che, a sua volta, li aveva dichiarati responsabili del delitto di cui all'art. 216 comma 1 L.F. , con la condanna alla pene accessorie fallimentari ed al risarcimento del danno in favore del fallimento costituito parte civile, e, più precisamente: ZA in qualità di amministratore e legale rappresentante della TE SR - dichiarata fallita il 26 aprile 2012 - dal 12 aprile 1999 al 1 maggio 2011; RA OM in qualità di socio accomandatario e amministratore della IC VENDING ES SAS dal 30 luglio 2009 e socia della fallita TE dal 29 dicembre 2005 al 4 maggio 2011; RA US in qualità di amministratore e legale rappresentante della IMMOBILIARE IC SR dal 21 settembre 2006 al 13 dicembre 2015, nonché socio della fallita TE dal 24 agosto 1998 al 4 maggio 2011. ZA è imputato: in concorso con RA OM, di aver dissipato o distratto risorse dell'impresa mediante la sottoscrizione di un contratto di affitto di azienda del 15 marzo 2010 in capo ad IC VENDING ES SAS per un corrispettivo irrisorio (e solo in parte corrisposto), rendendo di fatto la TE SR inattiva;
in concorso con RA US, di aver dissipato o distratto nel 2010 risorse aziendali attraverso il noleggio di un'autovettura VOLVO 40 in capo alla IMMOBILIARE IC SR senza percepirne e/o richiederne il corrispettivo;
in concorso con AV EL DU - nominato amministratore della TE dal 2 maggio 2011 e la cui posizione processuale è stata separata per irreperibilità - con lo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto o di recare danno ai creditori, di aver distrutto o sottratto, in tutto i in parte, i libri e le scritture contabili, avendo AV consegnato al curatore del fallimento una minima parte delle scritture stesse;
e in ogni caso per aver tenuto la contabilità, ciascuno per i rispettivi periodi di formale amministrazione, in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 1.La difesa di RA OM e RA US ha articolato 9 motivi di ricorso. Con i primi due motivi, hanno dedotto vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione, a riguardo delle argomentazioni della sentenza impugnata in punto di valutazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, perché l'evento del reato sarebbe costituito dal depauperamento del patrimonio della fallita e non dall'insolvenza e dal fallimento, mentre la sentenza impugnata - nel rimarcare che il contratto d'affitto d'azienda è stato realizzato "in previsione del fallimento" - avrebbe affermato che il I perimetro del dolo deve includere anche questi ultimi aspetti;
i ricorrenti, inoltre, avrebbero, ciascuno, la qualifica di concorrente "extraneus" nel reato ascritto all'amministratore ZA e, pertanto, avrebbe dovuto vagliarsi il profilo della rispettiva consapevolezza della pericolosità dell'operazione per le ragioni dei creditori della fallita e non della cognizione del dissesto;
la sentenza della Corte territoriale non avrebbe invece considerato che la volontà dei ricorrenti fosse quella "di sanare le posizioni debitorie della società facendo ricorso anche a capitali propri", in conflitto con l'elemento soggettivo del reato. E non sarebbero stati indicati gli "indici di fraudolenza", illogicamente individuati - quanto a RA OM - nella irrisorietà del canone di affitto, nel mancato pagamento dei canoni e nelle caratteristiche della società che ha affittato l'azienda e- quanto a RA US - nel mero inadempimento al pagamento dei canoni di noleggio del veicolo, da ritenersi di rilevanza civilistica, come esplicitato negli inascoltati motivi di appello. 1.1.11 terzo motivo ha lamentato illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità sotto il profilo oggettivo, in quanto la difesa avrebbe dato prova del pagamento dei canoni di affitto con la produzione delle ricevute, non disconosciute da alcuno, ritenute dai giudici di merito inattendibili perché non aventi data certa e inopponibili al fallimento, senza considerare che tali criteri di valutazione possiedono esclusivamente valenza civilistica e non avrebbero potuto determinare una inversione dell'onere della prova nel processo penale, che incombe sull'accusa e sarebbe stato dovere di quest'ultima dimostrare l'inesistenza dei pagamenti comprovati dai documenti offerti dagli imputati. 1.2.11 quarto motivo ha denunciato un travisamento della prova in relazione agli elementi essenziali del reato contestato, poiché le ricevute di pagamento, contrariamente a quanto sostenuto dalle sentenze dei gradi di merito, farebbero corretto riferimento al contratto d'affitto d'azienda, riportando le singole mensilità e i singoli importi, coincidenti con i canoni mensili pattuiti maggiorati dell'IVA al 20%; il mancato riscontro nella contabilità degli intervenuti pagamenti non sarebbe dirimente, in quanto la documentazione contabile del 2011 non è stata consegnata al curatore fallimentare e ciò è coerente con la mancata emersione del pagamento degli ultimi tre canoni del 2010 e di quelli del 2011, che pertanto non possono essere smentiti attraverso tale argomento;
ancora, la prova dei pagamenti relativi al 2011 non avrebbe potuto essere tratta dai conti correnti bancari, perché il teste della guardia di finanza ha riferito in dibattimento come gli estratti conto del 2011 non siano stati disponibili. Invece, il bonifico di 1800 euro da parte della AT VE è stato riscontrato come effettuato il 30 luglio 2010 ed è comprensivo dei canoni da marzo a settembre 2010, maggiorati dell'IVA. Sarebbe dunque da ritenersi "piuttosto assurda" la pretesa di rinvenire la prova di pagamenti per mezzo di conti correnti le cui scritture "erano disponibili solo fino al giugno 2010 per la Cassa di Risparmio e fino al dicembre 2010 per la Veneto Banca" quando i versamenti avrebbero potuto essere rilevati soltanto nel 2011, essendo previsto nel contratto un pagamento trimestrale, da eseguirsi il giorno 15 del quarto mese. 2 L'accordo intervenuto tra AT VE e Hirontec, attraverso il quale la prima si è accollata il costo del TFR dei dipendenti a fronte del prezzo - così compensato - di beni strumentali sarebbe altro e diverso da quello del pagamento dei canoni d'affitto e le sentenze, nel sostenerne un contrasto interno, sarebbero incorse in altro vizio di travisamento della prova, che si sarebbe riverberato, altresì, sulla inesattezza dell'affermazione secondo cui la fattura n. 10 del 2 maggio 2011, data di risoluzione del contratto di affitto di azienda, relativa alla citata cessione di beni alla IC VENDING, non sarebbe risultata pagata (mentre il pagamento è avvenuto con la corresponsione del TFR dei dipendenti della cedente, tanto che buona parte dei dipendenti non si è insinuata al passivo del fallimento). 1.3.11 quinto motivo si è soffermato sul vizio di travisamento della prova in relazione all'intervenuto pagamento dei canoni di noleggio del veicolo VOLVO in capo alla IC IMMOBILIARE, rispetto ai quali si chiede, in questa sede, l'acquisizione di una prova documentale riguardante l'estinzione del contratto attraverso il versamento alla società di leasing di euro 3.391,08 da parte della IC VENDING MACHINE;
anche in questo caso non vi sarebbe prova della mancata corresponsione dei canoni di noleggio, perché lo stesso curatore avrebbe riferito di non averlo accertato e di essersi limitato a prendere contezza delle fatture emesse dalla TE. 1.4.Con ulteriore, sesto motivo i ricorrenti contestano, con il richiamo dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi al più riconducibile alla fattispecie della bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 3 della legge fallimentare;
non sarebbe ravvisabile uno scopo fraudolento dei soci nella conclusione del contratto d'affitto d'azienda, ma una volontà di attenuarne il peso debitorio, riservandole i crediti sorti anteriormente ad essa;
la curatela, pur ipoteticamente collocando lo stato d'insolvenza nel 2010, ha dato atto dei versamenti dei soci nelle annualità precedenti, a copertura delle perdite;
vi sarebbe poi prova del versamento di euro 150.000, provenienti da un conto estero, per ripianare il debito nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto, e di ulteriori euro 140.000 a favore di Banca VE a copertura di un debito della CH, eseguito dai soci, in epoca successiva al contratto di affitto di azienda. In definitiva, la condotta tenuta dai due imputati non avrebbe potuto essere considerata come animata da dolo ed al più avrebbe potuto essere ricondotta al paradigma della bancarotta semplice, per aver compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento. 1.5.Infine, con i restanti tre motivi, si censurano il diniego dell'attenuante del fatto lieve e delle attenuanti generiche, sulle quali la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare, le statuizioni civili - con la quantificazione complessivamente arbitraria del danno derivante dal mancato pagamento del noleggio dell'autovettura e dal mancato pagamento dei canoni d'affitto dei beni aziendali - e la quantificazione della pena accessoria fallimentare, determinata in misura uguale a quella della pena principale senza idonea motivazione. 2.La difesa dello ZA ha articolato 4 motivi di ricorso. 3 2.1.Con il primo motivo si è dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe risposto ai motivi di appello, intesi ad evidenziare un principalità l'assenza di dolo dell'imputato nell'operazione di affitto d'azienda, finalizzato al contenimento dei costi per la CH, mentre gli eventuali inadempimenti dell'obbligazione di pagamento sarebbero addebitabili ai RA, OM e US;
non si sarebbe tenuto conto del versamento di euro 150.000 in data 31 maggio 2010 a copertura dei debiti della società verso una banca;
e non sarebbe stata pertanto valutata la proposta di derubricazione nel reato di bancarotta semplice, già citato. 2.2. Con il secondo motivo, fondato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, si è censurata la decisione nella parte confermativa dell'irregolare tenuta delle scritture contabili per gli anni 2009 e 2010 e della successiva sottrazione o distruzione delle stesse. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della deposizione del dr.Grigoletto, già commercialista tenutario della contabilità della società, che ha dichiarato che l'impianto contabile era stato regolarmente tenuto e che tutta la contabilità, così aggiornata, era stata consegnata al nuovo amministratore, AV;
e per poter affermare la responsabilità dello ZA le sentenze di merito avrebbero dovuto approfondirne il ruolo di amministratore di fatto nell'ultimo periodo anteriore al fallimento, dopo il subentro del cittadino rumeno - non contestato - ed esplicitare la prova della sussistenza della coscienza e volontà, da parte sua, del fine di pregiudicare gli interessi dei creditori. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato un vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, non essendosi tenuto conto degli elementi positivi addotti dalla difesa, traibili dall'operatività regolare della società per un lungo periodo, dalla sfavorevole congiuntura economica e dalla non eccessiva gravità del danno cagionato e del passivo, attribuibile ai reali beneficiari delle condotte distrattive, i coimputati. 2.4.11 quarto motivo si è doluto, sotto il profilo del vizio di omessa motivazione, della condanna civile alla provvisionale, quantificata senza distinguere la posizione del ricorrente rispetto a quella dei RA, che sarebbero stati coloro che non avrebbero pagato i canoni dell'affitto e del noleggio. Il 17 novembre 2023 il difensore di ZA ha fatto pervenire note scritte, con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile. 4 1.1 primi due motivi del ricorso di RA OM e RA US ed il primo motivo del ricorso di ZA NO sono manifestamente infondati. E' consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, a cui il collegio intende dare continuità, che "l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Cass. sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; conf. sez.5 n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261348). Pertanto, mentre non è necessaria la consapevolezza dello stato di dissesto in cui versi l'impresa, il compimento dell'atto depauperante "nella previsione del fallimento" non vale certo a mutare la natura dell'elemento soggettivo richiesto per la consumazione del reato, ma - semmai - a colorare più gravemente l'intensità del dolo ad essa sotteso;
e, allo stesso modo, se il fuoco del dolo dell'extraneus non deve investire lo stato di dissesto della fallita, la sua cognizione, nella specie rafforzata sotto il profilo probatorio dalla compresenza di "parti correlate" nella conclusione dell'accordo per identità di compagini sociali, vale ad accentuarne la rimproverabilità perché indice significativo della rappresentazione della pericolosità dell'atto per gli interessi dei creditori(cfr. Cass. sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Falcioni, Rv. 278156). Quanto, poi, all' assunta, inappagante descrizione degli "indici di fraudolenza" della condotta, vale la pena ripercorrere i tratti salienti della sentenza del primo giudice, in un contesto di cd. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, di conseguenza, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). Così si è espressa la pronuncia del giudice di prime cure, a riguardo della connotazione distrattiva dell'operazione di locazione d'azienda del marzo 2010 (pagg.2 e 3): "[....] Dal 2005 al 4.511 la compagine sociale della CH è stata costituita unicamente dai 3 imputati, nella misura del 34% ZA, del 50% RA US e del 16% RA OM [...] In data 15.3.10 ZA, quale amministratore unico della CH, sottoscriveva un contratto di affitto di azienda ad AT VE Machines sas di Fra nchin OM, che quest'ultima sottoscriveva a sua volta come socia accomandataria e quindi legale rappresentante della AT VE (all. 12 alla relazione art. 33 I. fall.) [...1. Il canone di affitto pattuito era di soli 3000 euro all'anno: una somma all'evidenza irrisoria considerato che si tratta di una società che, ad es. nel conto economico al 31.12.09, cioè due mesi e mezzo prima della stipula del contratto di affitto, risultava aver avuto ricavi per vendite e prestazioni per 757.297 euro (p. 20 relazione art. 33), che aveva 9 dipendenti (p.21 testimonianza curatore) e che il 2.5.11 risulta aver venduto alla stessa AT VE 5 Machines la proprietà di alcuni beni strumentali emettendo una fattura di 35.000 euro oltre IVA. Con riguardo a quest'ultimo punto, si precisa che il contratto di affitto d'azienda prevedeva la cessione dell'intero compendio dei beni strumentali, elencati all'allegato B. Se dunque per una sola parte di essi un anno dopo veniva ritenuto congruo un prezzo di 35.000 euro più IVA, è evidente che il canone di 3.000 euro all'anno era del tutto simbolico. La spiegazione offerta dalle difese, che il prezzo fosse basso perché la società si faceva carico delle spese costituite da stipendi e oneri previdenziali dei lavoratori, è incongrua. Il trasferimento dei contratti dei lavoratori avviene ordinariamente negli affitti d'azienda proprio perché l'azienda affittata continui a lavorare. I lavoratori sono un costo per la società, ma apportano il valore del proprio lavoro, senza il quale l'affitto di beni strumentali, sede, marchi, avviamento, non potrebbe essere utilizzato. Diverso sarebbe se il canone minimo potesse trovare spiegazione nell'assunzione da parte della società conduttrice, la AT VE, anche dei debiti della società, che invece per espressa pattuizione all'art. 4 del contratto restavano in capo alla sola CH”. La motivazione piana, logica e persuasiva della sentenza di primo grado , richiamata e integrata da quella impugnata (punto 1.1 e punto 1.3 delle "ragioni della decisione"), illustra pertanto la ricorrenza dei plurimi indicatori di intrinseca artificiosità del negozio giuridico, come l'intercorrenza tra enti commerciali riconducibili alla medesima titolarità ed interessenza (RA OM e RA US, soci sia della CH che della AT VE, non patrimonializzata, costituita e resa operativa ad hoc in prossimità dell'operazione di "traslazione" e dunque ad essa strettamente funzionale, pag. 4 sentenza di primo grado;
teste Palleschi, pag.28 trascrizioni udienza 28 settembre 2020), l'assoluta irrisorietà del canone di locazione rispetto all'entità dei ricavi prodotti dall' impresa, ma anche a fronte del passivo accumulato a tale data - e in disparte quanto tra breve si dirà a riguardo dell'assenza della prova della sua integrale corresponsione, correttamente evidenziata dal duplice elaborato di merito - e la previsione di clausole contrattuali sconsiderate, volte a deprivare la società affittante dei propri assets positivi senza tuttavia alleggerirne la pregressa esposizione debitoria, così da parcheggiarla, priva di futuro commerciale, in vista del fallimento;
e tanto in linea con il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta per distrazione dell'azienda, in base al quale si perfeziona il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di stipulazione di un contratto di affitto d'azienda in previsione del fallimento, allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, in particolar modo quando l'affitto d'azienda determini la sostanziale inattività della società in decozione (Cass. sez.5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841). 2.11 terzo e il quarto motivo del ricorso di RA OM e RA US, che possono essere trattati congiuntamente perché intimamente collegati - ed il cui esame 6 involge, peraltro, ancora quanto esposto con il primo motivo del ricorso ZA, suggerendo le medesime declinazioni - sono generici e manifestamente infondati, dal momento che - per un verso - non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi delle sentenze di merito e - per altro verso - non tengono conto dei principi di diritto più volte espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di vizio di contraddittorietà processuale (o di travisamento della prova), che chiama in causa le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto alle risultanze del processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dagli enunciati della sentenza rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. E' bene rilevare, in primo luogo, che l'art. 193 del codice di rito stabilisce che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia o di cittadinanza, ma non preclude certamente al giudice penale, secondo il suo libero convincimento, di fare ricorso alle regole interpretative stabilite dalla legge civile al fine di apprezzare l'efficacia probatoria degli apporti conoscitivi e documentali delle parti;
in tal caso, tali criteri non vengono utilizzati come regole cogenti, ma come liberi strumenti di valutazione della portata e della consistenza probatoria del singolo elemento. Immune da censure, sotto tale profilo, deve ritenersi lo svilimento probativo delle ricevute consegnate alla curatela dalla ricorrente RA per dimostrare l'effettività del pagamento dei canoni dell'affitto, in quanto "prive di data certa - e dunque non opponibili alla procedura - sottoscritte con una sigla, non contenenti alcun riferimento né al mezzo di pagamento, né al numero delle fatture emesse dalla CH, a cui non corrispondono nemmeno gli importi. Nessuna copia di assegno, nessun riscontro di bonifici..." (pag.3 sent. primo grado). E' da aggiungere, in secondo luogo, che gli argomenti difensivi non si misurano neppure con le allegazioni documentali al ricorso per cassazione - compulsabili dal collegio a cagione dei rilievi di presunto travisamento della prova, sopracitati - perché, per un verso, la conformazione grafica delle cc.dd. ricevute deporrebbe per un pagamento ricevuto dall'AT VE piuttosto che dalla CH ("ricevuti da CH srl - novecento euro etc....3 e, per altro verso, ciò che è stato rimarcato dalla curatela del fallimento e persuasivamente ripreso dalla convergente struttura delle sentenze di merito non è tanto e solo la "singolarità" dei contenuti e delle caratteristiche dei documenti, quanto piuttosto la mancata dimostrazione dell'effettività del passaggio di risorse dall'affittuaria alla di poi fallita attraverso la produzione o l'esibizione della speculare registrazione contabile e/o bancaria dell'AT VE ("....allora, io non ho rinvenuto il pagamento, l'incasso... Quanto è stato trasmesso dall'altra parte non è "ho fatto il bonifico, trasmetto la contabile del bonifico con cui viene attestato che ho fatto il pagamento", erano classiche ricevutine..."(pag.17 trascrizioni testimonianza del curatore, ud. 28 settembre 2020). Perdono dunque di qualsiasi solidità tutte le obiezioni che si sono concentrate sulla parzialità dei riscontri contabili della CH e sulla oggettiva indisponibilità degli estratti conto bancari della CH per l'annualità 2011. 7 In definitiva - al di là del bonifico di 1800 euro relativo al pagamento dei pur insignificanti canoni d'affitto per le 6 mensilità di marzo-agosto 2010 - non è stata fornita prova degli adempimenti successivi. Destituita di fondamento è poi la doglianza che si è soffermata sulla rilevanza decisiva della presunta scrittura privata di risoluzione del contratto di affitto di azienda, datata 2 maggio 2011, che RA OM ha inoltrato al curatore, solo a seguito delle richieste di quest'ultima di avere contezza della effettiva destinazione dei beni strumentali. La sentenza di primo grado, con proposizioni razionali e sottratte a qualsiasi censura in sede di legittimità, ne ha commentato le numerose aporie, tali da renderla inaffidabile e dunque vieppiù dimostrativa del disegno decipiente, sottostante all'iniziativa di dismissione dell'azienda (che includeva i cespiti dell'impresa), ovvero: la mancanza di data certa;
la mancanza di una valida sottoscrizione del legale rappresentante della CH, essa recando la firma di RA US, che non era mai stato amministratore della società e che due giorni dopo la presunta data di pattuizione, si sarebbe liberato della quota;
l'inattendibilità della evidenziata "compensazione" tra il credito della società fallita, relativo alla cessione dei beni strumentali, e il debito di quest'ultima a titolo di versamento del TFR dei dipendenti, che si adduce perfezionato dall'AT VE, ma del tutto indimostrato. In questo contesto, è fuorviante e comunque inconferente l'assunto di uno stravolgimento del materiale probatorio ascrivibile alle sentenze di merito, svolto nel motivo di ricorso, perché quanto esposto a pag. 3 e 4 della pronuncia del primo giudice ha inteso prendere spunto dalle osservazioni del curatore fallimentare, che ha riferito di una oggettiva inconciliabilità (pagg.27 e 28 relazione del curatore, pagg.12-15 trascrizioni) tra quanto previsto nel contratto di affitto di azienda, che "sulla carta" includeva le immobilizzazioni materiali (all. B), e le giustificazioni fornite "a posteriori" sulle modalità di acquisizione e pagamento di queste ultime (tra l'altro in assenza della prova della corrispondenza dei beni asseritamente acquistati rispetto a quelli precedentemente affittati ed in presenza di un documento contabile di "riepilogo cespiti" apparentemente ancora presenti nel patrimonio della società e naturalmente non rinvenuti, per un valore consistente, alla data del 31 maggio 2011) da parte della AT VE. Certo è, in ogni caso, che negli elaborati delle sentenze di primo e secondo grado e negli "atti del processo" allegati dalle parti non è dato cogliere elemento idoneo a comprovare l'avvenuta estinzione del debito relativo al TFR da parte dell'AT VE e tale non può essere individuato nell'accertata insinuazione al passivo della procedura concorsuale di un solo dipendente (come meramente ipotizzato nel ricorso, a pag. 23). In definitiva, il complesso impianto probatorio ha consentito di attribuire all'operazione di affitto di azienda — con motivazione assolutamente appropriata ed illustrativa delle singole, articolate scansioni ricostruttive - natura di tipo distrattivo, in quanto spregiudicatamente tesa a spogliare la società fallita, impossibilitata a proseguire l'attività, di tutti i beni aziendali, 8 avviamento incluso, senza alcuna concreta e comunque adeguata contropartita, nella persistenza, del resto, del suo peso debitorio. Si tratta, per il vero, di declinazione conforme alla stabile giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "integra gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazione la stipula, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, di un contratto di locazione di beni aziendali dell'impresa fallita senza che i relativi canoni siano versati nelle casse aziendali (Sez.5, n.49489 del 15/06/2018, Filomeni, Rv. 274370); integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito (Cass. sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259858); come costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (sez.5, n. 12456 del 28/11/2019, Porreca, Rv. 279044). 3.11 quinto motivo del ricorso di RA OM e RA US, ma che attiene specificamente alla posizione di costui ed al suo concorso, in qualità di amministratore della Immobiliare AT s.r.I., nella distrazione dell'autovettura Volvo tg. DE217WM - è inammissibile, perché - quanto all'assunta violazione di legge, quand'anche ricondotta al profilo della "assenza della motivazione" - si tratta di censura non formulata con i motivi di appello (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.) e - quanto all'invocato travisamento della prova - di lagnanza parimenti insuscettibile di analisi in questa sede, dal momento che, in caso di cd. doppia conforme, il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione con il ricorso per cassazione di travisamenti probatori non denunciati al giudice di appello (cfr. in motivazione sez. 5, n. 1927 del 20 dicembre 2017, Petrocelli e altri, Rv. 272324; sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665, secondo cui "nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità"). E' questa l'ipotesi che ricorre nel caso di specie, dal momento che la sentenza impugnata (punto 1.2), ha messo in rilievo che "RA US non ha formulato alcun motivo relativo alla propria responsabilità per la distrazione dell'autovettura Volvo"; ed è un'osservazione che può essere confermata, del resto, dall'esame diretto dell'atto di gravame, in "allegato 9" al ricorso per cassazione, salvo rilevare evanescenti note di dissenso, contenute a pag. 6, di tale genericità da precipitare nell'inammissibilità, perchè è noto che il motivo con cui si proponga in 9 Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile, risulta a sua volta geneticamente inammissibile. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Il motivo di ricorso è comunque manifestamente infondato, giacchè la sentenza di primo grado - pag.
5 - ha menzionato le concordi testimonianze del curatore del fallimento e dell'ufficiale di polizia giudiziaria quanto alla palese antieconomicità dell'operazione di noleggio di un veicolo a favore di una società amministrata dal suo socio di maggioranza ed avente la medesima sede, del cui pagamento, mai formalmente preteso, non è stata rinvenuta traccia e di cui non è stata data contezza dall'imputato nel corso del processo. Le conclusioni così rassegnate possono essere estese agli argomenti spesi, sullo specifico punto, dal primo motivo della difesa ZA, che non possiedono, pertanto, pregio alcuno. 4.Travolto da manifesta infondatezza, in questo scenario, si rivela il sesto motivo di ricorso di RA OM e RA US, inteso a prospettare una riqualificazione dell'operazione di affitto di azienda nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice di cui all' art. 217 prima parte n. 3 cod. pen., dal momento che la sua realizzazione non si è svolta nell'interesse dell'impresa e con l'obbiettivo della conservazione del patrimonio a tutela delle aspettative dei creditori, ma si è concretizzata in un progetto decettivo e fraudolento, rappresentato dall'estromissione dell'intero complesso dei beni aziendali in assenza di adeguata contropartita. A tal proposito, e con specifico riferimento alle ragioni di ricorso, è comunque di rilievo puntualizzare, a conforto delle pur esaustive argomentazioni delle motivazioni delle sentenze del doppio grado: che l'effettività dei finanziamenti dei soci, che si è sostenuto eseguiti prima del contratto di affitto di azienda in quanto emergenti dalle schede contabili, non è stata provata (pag.24 relazione del curatore, all. 12 del ricorso per cassazione, pag. 10 trascrizioni); che la società poi fallita, diversamente da quanto ventilato in ricorso, non era in realtà titolare di crediti al momento della stipulazione dell'affitto - cfr. deposizione teste Palleschi, pag. 26 trascrizioni ("in capo alla società CH vengono lasciati tutti i crediti e i debiti, non c'erano crediti, ma solo debiti.. .n; che inconcludenti si palesano gli appunti relativi ai presunti pagamenti di debiti a favore degli istituti di credito, perché il bonifico di 150.000 euro, proveniente (genericamente) dall'estero il 31 maggio 2010 sul conto corrente della Cassa di Risparmio del Veneto, non è univocamente riconducibile ad una iniziativa degli imputati, i quali, anzi, avevano ceduto le quote all'AV il 2 maggio precedente;
I O che, quanto al versamento di 140.000 euro, che si assume eseguito nell'ottobre 2011 da RA US a favore di Banca VE per estinguere le garanzie personali da lui prestate e una procedura esecutiva intentata contro di lui, il doc. n.13 allegato al ricorso per cassazione non è stato prodotto nel giudizio di merito (come si desume dall'inciso della motivazione della sentenza impugnata, punto 1.1:" Del tutto prive di valore giustificativo sono poi le circostanze illustrate a pag. 8 dell'atto di appello RA, inerenti l'asserito pagamento di parte dei debiti sociali con risorse personali. Peraltro, si tratta di circostanze cui si promette di fornire una prova documentale...che tuttavia non è mai pervenuta') e risulta irricevibile e non valutabile in questa sede, stante il consolidato indirizzo della giurisprudenza di vertice, in baso al quale "nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio" (ex multis, Cass. sez. 5, n. 25897 del 25/05/2009, Milone, Rv. 243902); ed anzi, in proposito, per analoghe ragioni, deve essere dal collegio parimenti rilevata l'inammissibilità e, dunque l'inutilizzabilità processuale, delle produzioni eseguite in allegato al ricorso per cassazione, costituite dal decreto ingiuntivo VE a carico dei RA e dalla lettera 27 ottobre 2011 di transazione MPS con i cinque assegni circolari acclusi (all. 13 al ricorso per cassazione), dalla copia della lettera 26 luglio 2011 di estinzione anticipata del leasing e dalla copia della lettera 26 luglio 2011 con invio contabile di pagamento (all. 10 al ricorso per cassazione), perché documenti allegati, al di fuori del contraddittorio processuale, alla memoria di conclusioni nel giudizio cartolare di appello dell'avv.Gallese, mai formalmente ammessi e acquisiti al fascicolo dalla Corte d'appello (sez.2, n. 37051 del 15/09/2022, Berisa, Rv. 283790); che il passivo accumulato dalla procedura, a fronte dell'inesistenza di attivo, è corposo e significativo (al 28 settembre 2020 euro 368.645,92, pag. 9 delle trascrizioni) e si inscrive coerentemente nella scelta, ampiamente descritta dalle sentenze di merito, di abbandonare la società ad un destino segnato, in spregio a qualsiasi principio di ragionevolezza imprenditoriale. Nel complesso, e in ogni caso, le doglianze contenute nel ricorso, circa le caratteristiche delle operazioni di affitto di azienda e di noleggio dell'autoveicolo, appaiono evidentemente volte a sollecitare una diversa rielaborazione della vicenda, alla luce di una rilettura del materiale probatorio, con evidente inammissibilità "ah origine" dei motivi stessi;
ed invero, vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza 11 strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). 5.1 motivi di RA OM e RA US, che investono la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219 terzo comma L.F., la durata delle pene accessorie fallimentari e l'entità della provvisionale relativa al risarcimento del danno sono inammissibili, perché si tratta di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello e, dunque, trascinate dal vulnus di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; non sono invero proponibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così Cass. sez.2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Analoga sorte deve essere riservata alla parte del motivo di ricorso che ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché il condivisibile e già richiamato orientamento di questa Corte è nel senso che "il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione" (Cass. sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808). La sentenza del giudice di seconde cure ha peraltro espressamente rimarcato, con giudizio sul quale si deve convenire, l'estrema genericità della richiesta di concessione delle attenuanti innominate (punto 1.2) - traibile, del resto, anche dalla lettura dell'atto d'appello, pag.
9 - e al collegio non resta che registrare, per ciò solo, l'inammissibilità della ragione di ricorso. 6.11 secondo motivo del ricorso di ZA NO è, a sua volta, inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Quanto alla doglianza che riguarda l'errata valutazione della testimonianza del dr.Grigoletto, già professionista di fiducia della fallita, mette conto ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale il collegio intende dare continuità "non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione 12 del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti" (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623; sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). La sentenza di primo grado - pagg. 6-8 - e quella di conferma, in sede di gravame - punto 1.4 hanno congruamente ed esaurientemente vagliato gli indicatori che depongono per la connotazione fraudolenta del comportamento dell'imputato nella omessa ed irregolare tenuta dell'impianto contabile, nella duplice conformazione delineata dal n. 2) della prima parte dell'art. 216 della legge fallimentare. Lo scopo di recare pregiudizio ai creditori è stato invero desunto da una pluralità di elementi, univocamente interpretabile secondo un percorso ricostruttivo logico-inferenziale, come l'avvenuta distrazione del complesso aziendale un anno prima del subentro del nuovo socio (unico) ed amministratore, congiuntamente deciso dai tre imputati, soci fino al maggio 2011 della di poi fallita, la selezione - certamente indicativa - di un soggetto estraneo al settore produttivo e commerciale di interesse, residente in [...], "pronto a rendersi irreperibile", che ha acquisito la società "a titolo gratuito" e che, in effetti, alcuna attività ha svolto anche in considerazione dell'avvenuta sottrazione di ogni consistenza patrimoniale e finanziaria e dell'impossibilità di assicurare continuità di funzionamento, il trasferimento di sede - deliberato dal ricorrente e dai coimputati - in uno stabile condominiale del centro di Padova, mentre gli unici fattori produttivi avrebbero proseguito la propria operatività nello stabilimento di via Savonarola 217, nel contempo divenuta sede dell'AT VE;
in un tale contesto, congeniale prospettiva e concertazione comune - a prescindere dall'assunzione, o meno, del ruolo di amministratore di fatto nell'ultima parte della vita dell'ente - era quella di bloccare l'attività dell'impresa e, di conseguenza, anche quella di interrompere (e impedire la verifica di) ogni adempimento contabile e tributario, precludendo la ricostruzione - come avvenuto - dell'andamento degli affari e del tracciamento dei profili di drenaggio di tutte le disponibilità della società. Chiosa pertanto la sentenza di primo grado - pag. 7, ripresa dalla pronuncia della Corte d'appello - al cui tessuto espositivo alcuna seria critica può essere mossa, che "l'unico reale significato era proprio quello di creare uno iato temporale fra le attività di spoliazione e la dichiarazione di fallimento, ritirare la contabilità e sottrarla alla disponibilità di un curatore, essendo del tutto evidente che la società sarebbe inevitabilmente fallita, scaricando la responsabilità sull'ultimo amministratore, che era una mera testa di legno: senza una sede operativa reale, senza beni strumentali, con il domicilio all'estero, pronto a rendersi irreperibile. La sparizione dei libri sociali era perciò parte essenziale e già prevista dell'operazione sopra descritta che ha portato ZA a uscire formalmente da quella società che veniva lasciata in piedi solo come guscio vuoto, e corretta pertanto ne è l'imputazione anche a lui a titolo di concorso". 13 E tutto ciò in armonia con l'orientamento costante di questa Corte, secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali(sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023,Di Pietra, Rv. 284304); rammentato peraltro che "ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall'inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è comunque certa la sussistenza di una di esse ed è inoltre acquisita la prova in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari" (cfr. Cass. sez. V, n. 42754 del 26/05/2017, Ziliani, Rv. 271847; Cass., sez. V, 23.9.2014, n. 47923, rv. 261040; Cass., sez, V, 27.9.2013, n. 8369, rv. 259038). Quanto, infine, alla stima valutativa della testimonianza del dr.Grigoletto, la sentenza di primo grado ha fornito adeguata chiarezza, sottratta al vaglio di legittimità, delle ragioni di inattendibilità della deposizione, a riguardo del dedotto, mancato riscontro delle eclatanti anomalie delle scritturazioni del conto "cassa", della vaghezza di alcune risposte (come quella riguardante il ricordo, a distanza di molti anni, dell'avvenuta consegna della contabilità nelle mani del nuovo amministratore senza tuttavia allegarne la prova documentale), e della sostanziale inconducenza, ai fini probatori, del ruolo da lui svolto, tradotto nella mera trasposizione informatica e cartolare dei dati forniti dall'impresa. Il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi delle sentenze dei gradi di merito, si limita a formulare obiezioni assertive e puramente contestative e risulta vieppiù manifestamente infondato, anche perché - in disparte quanto già osservato - deve essere nettamente distinto il travisamento della prova, suscettibile di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, e la deduzione di un'erronea interpretazione della prova, estranea a tale vizio, posto che "il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito" (per tutte, sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv.250133). 7.11 terzo motivo del ricorso dello ZA, attinente al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico e manifestamente infondato. La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Cass. sez.1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, RV.275057), tanto più nel caso in cui generico e disancorato 14 dalle ragioni esposte nella sentenza di primo grado - cfr. pag.
9 - debba essere apprezzato il motivo di appello precedentemente confezionato, come nel caso in scrutinio ( pag. 5:"il tribunale, ai fini del riconoscimento anche parziale delle attenuanti generiche[. ..j avrebbe dovuto considerare che le vicende da ultimo contestate afferiscono agli anni 2009-2012 rispetto ad una società operante sul mercato dal 1999 e che indubbiamente come altre operanti nel medesimo settore aveva risentito di una crisi globale e di una generale contrazione della domanda"); e la necessità di approfondimento della motivazione è direttamente proporzionale allo scostamento dai minimi edittali della quantificazione della sanzione, nel caso di specie comunque assestata sui valori basici di legge. La Corte territoriale ha dato rilievo alla gravità della condotta e ai precedenti penali, che possono essere valorizzati indipendentemente dalla contestazione e dalla ritenuta disapplicazione della recidiva (cfr. per il principio espresso Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv.275319). 8.11 quarto e ultimo motivo del ricorso ZA è genericamente formulato - come lo era il motivo di gravame, viziato dunque da inammissibilità originaria (cfr. sez.5 n. 44201 del 29/09/2022 cit.; sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700) - e si rivela, peraltro, manifestamente infondato. In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile, come poi avvenuto nel caso di specie, nel quale l'entità della provvisionale è stata determinata in modo contenuto, con l'adozione di criteri prudenziali ed equitativi (Cass. sez.4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882); e ancora, è principio di diritto più volte affermato da questa Corte, che la statuizione relativa alla provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 9.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. 15 Il Presidente Così deciso in Roma, il 24/11/2023 Il consiglier estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso di ZA FA e per il rigetto del ricorso di RA NA e RA IU. il Difensore ET AR del foro di PADOVA si riporta ai motivi dei ricorsi e insiste per l'accoglimento degli stessi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4579 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/11/2023 Ritenuto in fatto ZA NO, RA OM e RA US hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 1 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, che, a sua volta, li aveva dichiarati responsabili del delitto di cui all'art. 216 comma 1 L.F. , con la condanna alla pene accessorie fallimentari ed al risarcimento del danno in favore del fallimento costituito parte civile, e, più precisamente: ZA in qualità di amministratore e legale rappresentante della TE SR - dichiarata fallita il 26 aprile 2012 - dal 12 aprile 1999 al 1 maggio 2011; RA OM in qualità di socio accomandatario e amministratore della IC VENDING ES SAS dal 30 luglio 2009 e socia della fallita TE dal 29 dicembre 2005 al 4 maggio 2011; RA US in qualità di amministratore e legale rappresentante della IMMOBILIARE IC SR dal 21 settembre 2006 al 13 dicembre 2015, nonché socio della fallita TE dal 24 agosto 1998 al 4 maggio 2011. ZA è imputato: in concorso con RA OM, di aver dissipato o distratto risorse dell'impresa mediante la sottoscrizione di un contratto di affitto di azienda del 15 marzo 2010 in capo ad IC VENDING ES SAS per un corrispettivo irrisorio (e solo in parte corrisposto), rendendo di fatto la TE SR inattiva;
in concorso con RA US, di aver dissipato o distratto nel 2010 risorse aziendali attraverso il noleggio di un'autovettura VOLVO 40 in capo alla IMMOBILIARE IC SR senza percepirne e/o richiederne il corrispettivo;
in concorso con AV EL DU - nominato amministratore della TE dal 2 maggio 2011 e la cui posizione processuale è stata separata per irreperibilità - con lo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto o di recare danno ai creditori, di aver distrutto o sottratto, in tutto i in parte, i libri e le scritture contabili, avendo AV consegnato al curatore del fallimento una minima parte delle scritture stesse;
e in ogni caso per aver tenuto la contabilità, ciascuno per i rispettivi periodi di formale amministrazione, in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 1.La difesa di RA OM e RA US ha articolato 9 motivi di ricorso. Con i primi due motivi, hanno dedotto vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione, a riguardo delle argomentazioni della sentenza impugnata in punto di valutazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, perché l'evento del reato sarebbe costituito dal depauperamento del patrimonio della fallita e non dall'insolvenza e dal fallimento, mentre la sentenza impugnata - nel rimarcare che il contratto d'affitto d'azienda è stato realizzato "in previsione del fallimento" - avrebbe affermato che il I perimetro del dolo deve includere anche questi ultimi aspetti;
i ricorrenti, inoltre, avrebbero, ciascuno, la qualifica di concorrente "extraneus" nel reato ascritto all'amministratore ZA e, pertanto, avrebbe dovuto vagliarsi il profilo della rispettiva consapevolezza della pericolosità dell'operazione per le ragioni dei creditori della fallita e non della cognizione del dissesto;
la sentenza della Corte territoriale non avrebbe invece considerato che la volontà dei ricorrenti fosse quella "di sanare le posizioni debitorie della società facendo ricorso anche a capitali propri", in conflitto con l'elemento soggettivo del reato. E non sarebbero stati indicati gli "indici di fraudolenza", illogicamente individuati - quanto a RA OM - nella irrisorietà del canone di affitto, nel mancato pagamento dei canoni e nelle caratteristiche della società che ha affittato l'azienda e- quanto a RA US - nel mero inadempimento al pagamento dei canoni di noleggio del veicolo, da ritenersi di rilevanza civilistica, come esplicitato negli inascoltati motivi di appello. 1.1.11 terzo motivo ha lamentato illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità sotto il profilo oggettivo, in quanto la difesa avrebbe dato prova del pagamento dei canoni di affitto con la produzione delle ricevute, non disconosciute da alcuno, ritenute dai giudici di merito inattendibili perché non aventi data certa e inopponibili al fallimento, senza considerare che tali criteri di valutazione possiedono esclusivamente valenza civilistica e non avrebbero potuto determinare una inversione dell'onere della prova nel processo penale, che incombe sull'accusa e sarebbe stato dovere di quest'ultima dimostrare l'inesistenza dei pagamenti comprovati dai documenti offerti dagli imputati. 1.2.11 quarto motivo ha denunciato un travisamento della prova in relazione agli elementi essenziali del reato contestato, poiché le ricevute di pagamento, contrariamente a quanto sostenuto dalle sentenze dei gradi di merito, farebbero corretto riferimento al contratto d'affitto d'azienda, riportando le singole mensilità e i singoli importi, coincidenti con i canoni mensili pattuiti maggiorati dell'IVA al 20%; il mancato riscontro nella contabilità degli intervenuti pagamenti non sarebbe dirimente, in quanto la documentazione contabile del 2011 non è stata consegnata al curatore fallimentare e ciò è coerente con la mancata emersione del pagamento degli ultimi tre canoni del 2010 e di quelli del 2011, che pertanto non possono essere smentiti attraverso tale argomento;
ancora, la prova dei pagamenti relativi al 2011 non avrebbe potuto essere tratta dai conti correnti bancari, perché il teste della guardia di finanza ha riferito in dibattimento come gli estratti conto del 2011 non siano stati disponibili. Invece, il bonifico di 1800 euro da parte della AT VE è stato riscontrato come effettuato il 30 luglio 2010 ed è comprensivo dei canoni da marzo a settembre 2010, maggiorati dell'IVA. Sarebbe dunque da ritenersi "piuttosto assurda" la pretesa di rinvenire la prova di pagamenti per mezzo di conti correnti le cui scritture "erano disponibili solo fino al giugno 2010 per la Cassa di Risparmio e fino al dicembre 2010 per la Veneto Banca" quando i versamenti avrebbero potuto essere rilevati soltanto nel 2011, essendo previsto nel contratto un pagamento trimestrale, da eseguirsi il giorno 15 del quarto mese. 2 L'accordo intervenuto tra AT VE e Hirontec, attraverso il quale la prima si è accollata il costo del TFR dei dipendenti a fronte del prezzo - così compensato - di beni strumentali sarebbe altro e diverso da quello del pagamento dei canoni d'affitto e le sentenze, nel sostenerne un contrasto interno, sarebbero incorse in altro vizio di travisamento della prova, che si sarebbe riverberato, altresì, sulla inesattezza dell'affermazione secondo cui la fattura n. 10 del 2 maggio 2011, data di risoluzione del contratto di affitto di azienda, relativa alla citata cessione di beni alla IC VENDING, non sarebbe risultata pagata (mentre il pagamento è avvenuto con la corresponsione del TFR dei dipendenti della cedente, tanto che buona parte dei dipendenti non si è insinuata al passivo del fallimento). 1.3.11 quinto motivo si è soffermato sul vizio di travisamento della prova in relazione all'intervenuto pagamento dei canoni di noleggio del veicolo VOLVO in capo alla IC IMMOBILIARE, rispetto ai quali si chiede, in questa sede, l'acquisizione di una prova documentale riguardante l'estinzione del contratto attraverso il versamento alla società di leasing di euro 3.391,08 da parte della IC VENDING MACHINE;
anche in questo caso non vi sarebbe prova della mancata corresponsione dei canoni di noleggio, perché lo stesso curatore avrebbe riferito di non averlo accertato e di essersi limitato a prendere contezza delle fatture emesse dalla TE. 1.4.Con ulteriore, sesto motivo i ricorrenti contestano, con il richiamo dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi al più riconducibile alla fattispecie della bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 3 della legge fallimentare;
non sarebbe ravvisabile uno scopo fraudolento dei soci nella conclusione del contratto d'affitto d'azienda, ma una volontà di attenuarne il peso debitorio, riservandole i crediti sorti anteriormente ad essa;
la curatela, pur ipoteticamente collocando lo stato d'insolvenza nel 2010, ha dato atto dei versamenti dei soci nelle annualità precedenti, a copertura delle perdite;
vi sarebbe poi prova del versamento di euro 150.000, provenienti da un conto estero, per ripianare il debito nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto, e di ulteriori euro 140.000 a favore di Banca VE a copertura di un debito della CH, eseguito dai soci, in epoca successiva al contratto di affitto di azienda. In definitiva, la condotta tenuta dai due imputati non avrebbe potuto essere considerata come animata da dolo ed al più avrebbe potuto essere ricondotta al paradigma della bancarotta semplice, per aver compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento. 1.5.Infine, con i restanti tre motivi, si censurano il diniego dell'attenuante del fatto lieve e delle attenuanti generiche, sulle quali la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare, le statuizioni civili - con la quantificazione complessivamente arbitraria del danno derivante dal mancato pagamento del noleggio dell'autovettura e dal mancato pagamento dei canoni d'affitto dei beni aziendali - e la quantificazione della pena accessoria fallimentare, determinata in misura uguale a quella della pena principale senza idonea motivazione. 2.La difesa dello ZA ha articolato 4 motivi di ricorso. 3 2.1.Con il primo motivo si è dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe risposto ai motivi di appello, intesi ad evidenziare un principalità l'assenza di dolo dell'imputato nell'operazione di affitto d'azienda, finalizzato al contenimento dei costi per la CH, mentre gli eventuali inadempimenti dell'obbligazione di pagamento sarebbero addebitabili ai RA, OM e US;
non si sarebbe tenuto conto del versamento di euro 150.000 in data 31 maggio 2010 a copertura dei debiti della società verso una banca;
e non sarebbe stata pertanto valutata la proposta di derubricazione nel reato di bancarotta semplice, già citato. 2.2. Con il secondo motivo, fondato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, si è censurata la decisione nella parte confermativa dell'irregolare tenuta delle scritture contabili per gli anni 2009 e 2010 e della successiva sottrazione o distruzione delle stesse. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della deposizione del dr.Grigoletto, già commercialista tenutario della contabilità della società, che ha dichiarato che l'impianto contabile era stato regolarmente tenuto e che tutta la contabilità, così aggiornata, era stata consegnata al nuovo amministratore, AV;
e per poter affermare la responsabilità dello ZA le sentenze di merito avrebbero dovuto approfondirne il ruolo di amministratore di fatto nell'ultimo periodo anteriore al fallimento, dopo il subentro del cittadino rumeno - non contestato - ed esplicitare la prova della sussistenza della coscienza e volontà, da parte sua, del fine di pregiudicare gli interessi dei creditori. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato un vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, non essendosi tenuto conto degli elementi positivi addotti dalla difesa, traibili dall'operatività regolare della società per un lungo periodo, dalla sfavorevole congiuntura economica e dalla non eccessiva gravità del danno cagionato e del passivo, attribuibile ai reali beneficiari delle condotte distrattive, i coimputati. 2.4.11 quarto motivo si è doluto, sotto il profilo del vizio di omessa motivazione, della condanna civile alla provvisionale, quantificata senza distinguere la posizione del ricorrente rispetto a quella dei RA, che sarebbero stati coloro che non avrebbero pagato i canoni dell'affitto e del noleggio. Il 17 novembre 2023 il difensore di ZA ha fatto pervenire note scritte, con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile. 4 1.1 primi due motivi del ricorso di RA OM e RA US ed il primo motivo del ricorso di ZA NO sono manifestamente infondati. E' consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, a cui il collegio intende dare continuità, che "l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Cass. sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; conf. sez.5 n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261348). Pertanto, mentre non è necessaria la consapevolezza dello stato di dissesto in cui versi l'impresa, il compimento dell'atto depauperante "nella previsione del fallimento" non vale certo a mutare la natura dell'elemento soggettivo richiesto per la consumazione del reato, ma - semmai - a colorare più gravemente l'intensità del dolo ad essa sotteso;
e, allo stesso modo, se il fuoco del dolo dell'extraneus non deve investire lo stato di dissesto della fallita, la sua cognizione, nella specie rafforzata sotto il profilo probatorio dalla compresenza di "parti correlate" nella conclusione dell'accordo per identità di compagini sociali, vale ad accentuarne la rimproverabilità perché indice significativo della rappresentazione della pericolosità dell'atto per gli interessi dei creditori(cfr. Cass. sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Falcioni, Rv. 278156). Quanto, poi, all' assunta, inappagante descrizione degli "indici di fraudolenza" della condotta, vale la pena ripercorrere i tratti salienti della sentenza del primo giudice, in un contesto di cd. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, di conseguenza, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). Così si è espressa la pronuncia del giudice di prime cure, a riguardo della connotazione distrattiva dell'operazione di locazione d'azienda del marzo 2010 (pagg.2 e 3): "[....] Dal 2005 al 4.511 la compagine sociale della CH è stata costituita unicamente dai 3 imputati, nella misura del 34% ZA, del 50% RA US e del 16% RA OM [...] In data 15.3.10 ZA, quale amministratore unico della CH, sottoscriveva un contratto di affitto di azienda ad AT VE Machines sas di Fra nchin OM, che quest'ultima sottoscriveva a sua volta come socia accomandataria e quindi legale rappresentante della AT VE (all. 12 alla relazione art. 33 I. fall.) [...1. Il canone di affitto pattuito era di soli 3000 euro all'anno: una somma all'evidenza irrisoria considerato che si tratta di una società che, ad es. nel conto economico al 31.12.09, cioè due mesi e mezzo prima della stipula del contratto di affitto, risultava aver avuto ricavi per vendite e prestazioni per 757.297 euro (p. 20 relazione art. 33), che aveva 9 dipendenti (p.21 testimonianza curatore) e che il 2.5.11 risulta aver venduto alla stessa AT VE 5 Machines la proprietà di alcuni beni strumentali emettendo una fattura di 35.000 euro oltre IVA. Con riguardo a quest'ultimo punto, si precisa che il contratto di affitto d'azienda prevedeva la cessione dell'intero compendio dei beni strumentali, elencati all'allegato B. Se dunque per una sola parte di essi un anno dopo veniva ritenuto congruo un prezzo di 35.000 euro più IVA, è evidente che il canone di 3.000 euro all'anno era del tutto simbolico. La spiegazione offerta dalle difese, che il prezzo fosse basso perché la società si faceva carico delle spese costituite da stipendi e oneri previdenziali dei lavoratori, è incongrua. Il trasferimento dei contratti dei lavoratori avviene ordinariamente negli affitti d'azienda proprio perché l'azienda affittata continui a lavorare. I lavoratori sono un costo per la società, ma apportano il valore del proprio lavoro, senza il quale l'affitto di beni strumentali, sede, marchi, avviamento, non potrebbe essere utilizzato. Diverso sarebbe se il canone minimo potesse trovare spiegazione nell'assunzione da parte della società conduttrice, la AT VE, anche dei debiti della società, che invece per espressa pattuizione all'art. 4 del contratto restavano in capo alla sola CH”. La motivazione piana, logica e persuasiva della sentenza di primo grado , richiamata e integrata da quella impugnata (punto 1.1 e punto 1.3 delle "ragioni della decisione"), illustra pertanto la ricorrenza dei plurimi indicatori di intrinseca artificiosità del negozio giuridico, come l'intercorrenza tra enti commerciali riconducibili alla medesima titolarità ed interessenza (RA OM e RA US, soci sia della CH che della AT VE, non patrimonializzata, costituita e resa operativa ad hoc in prossimità dell'operazione di "traslazione" e dunque ad essa strettamente funzionale, pag. 4 sentenza di primo grado;
teste Palleschi, pag.28 trascrizioni udienza 28 settembre 2020), l'assoluta irrisorietà del canone di locazione rispetto all'entità dei ricavi prodotti dall' impresa, ma anche a fronte del passivo accumulato a tale data - e in disparte quanto tra breve si dirà a riguardo dell'assenza della prova della sua integrale corresponsione, correttamente evidenziata dal duplice elaborato di merito - e la previsione di clausole contrattuali sconsiderate, volte a deprivare la società affittante dei propri assets positivi senza tuttavia alleggerirne la pregressa esposizione debitoria, così da parcheggiarla, priva di futuro commerciale, in vista del fallimento;
e tanto in linea con il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta per distrazione dell'azienda, in base al quale si perfeziona il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di stipulazione di un contratto di affitto d'azienda in previsione del fallimento, allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, in particolar modo quando l'affitto d'azienda determini la sostanziale inattività della società in decozione (Cass. sez.5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841). 2.11 terzo e il quarto motivo del ricorso di RA OM e RA US, che possono essere trattati congiuntamente perché intimamente collegati - ed il cui esame 6 involge, peraltro, ancora quanto esposto con il primo motivo del ricorso ZA, suggerendo le medesime declinazioni - sono generici e manifestamente infondati, dal momento che - per un verso - non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi delle sentenze di merito e - per altro verso - non tengono conto dei principi di diritto più volte espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di vizio di contraddittorietà processuale (o di travisamento della prova), che chiama in causa le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto alle risultanze del processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dagli enunciati della sentenza rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. E' bene rilevare, in primo luogo, che l'art. 193 del codice di rito stabilisce che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia o di cittadinanza, ma non preclude certamente al giudice penale, secondo il suo libero convincimento, di fare ricorso alle regole interpretative stabilite dalla legge civile al fine di apprezzare l'efficacia probatoria degli apporti conoscitivi e documentali delle parti;
in tal caso, tali criteri non vengono utilizzati come regole cogenti, ma come liberi strumenti di valutazione della portata e della consistenza probatoria del singolo elemento. Immune da censure, sotto tale profilo, deve ritenersi lo svilimento probativo delle ricevute consegnate alla curatela dalla ricorrente RA per dimostrare l'effettività del pagamento dei canoni dell'affitto, in quanto "prive di data certa - e dunque non opponibili alla procedura - sottoscritte con una sigla, non contenenti alcun riferimento né al mezzo di pagamento, né al numero delle fatture emesse dalla CH, a cui non corrispondono nemmeno gli importi. Nessuna copia di assegno, nessun riscontro di bonifici..." (pag.3 sent. primo grado). E' da aggiungere, in secondo luogo, che gli argomenti difensivi non si misurano neppure con le allegazioni documentali al ricorso per cassazione - compulsabili dal collegio a cagione dei rilievi di presunto travisamento della prova, sopracitati - perché, per un verso, la conformazione grafica delle cc.dd. ricevute deporrebbe per un pagamento ricevuto dall'AT VE piuttosto che dalla CH ("ricevuti da CH srl - novecento euro etc....3 e, per altro verso, ciò che è stato rimarcato dalla curatela del fallimento e persuasivamente ripreso dalla convergente struttura delle sentenze di merito non è tanto e solo la "singolarità" dei contenuti e delle caratteristiche dei documenti, quanto piuttosto la mancata dimostrazione dell'effettività del passaggio di risorse dall'affittuaria alla di poi fallita attraverso la produzione o l'esibizione della speculare registrazione contabile e/o bancaria dell'AT VE ("....allora, io non ho rinvenuto il pagamento, l'incasso... Quanto è stato trasmesso dall'altra parte non è "ho fatto il bonifico, trasmetto la contabile del bonifico con cui viene attestato che ho fatto il pagamento", erano classiche ricevutine..."(pag.17 trascrizioni testimonianza del curatore, ud. 28 settembre 2020). Perdono dunque di qualsiasi solidità tutte le obiezioni che si sono concentrate sulla parzialità dei riscontri contabili della CH e sulla oggettiva indisponibilità degli estratti conto bancari della CH per l'annualità 2011. 7 In definitiva - al di là del bonifico di 1800 euro relativo al pagamento dei pur insignificanti canoni d'affitto per le 6 mensilità di marzo-agosto 2010 - non è stata fornita prova degli adempimenti successivi. Destituita di fondamento è poi la doglianza che si è soffermata sulla rilevanza decisiva della presunta scrittura privata di risoluzione del contratto di affitto di azienda, datata 2 maggio 2011, che RA OM ha inoltrato al curatore, solo a seguito delle richieste di quest'ultima di avere contezza della effettiva destinazione dei beni strumentali. La sentenza di primo grado, con proposizioni razionali e sottratte a qualsiasi censura in sede di legittimità, ne ha commentato le numerose aporie, tali da renderla inaffidabile e dunque vieppiù dimostrativa del disegno decipiente, sottostante all'iniziativa di dismissione dell'azienda (che includeva i cespiti dell'impresa), ovvero: la mancanza di data certa;
la mancanza di una valida sottoscrizione del legale rappresentante della CH, essa recando la firma di RA US, che non era mai stato amministratore della società e che due giorni dopo la presunta data di pattuizione, si sarebbe liberato della quota;
l'inattendibilità della evidenziata "compensazione" tra il credito della società fallita, relativo alla cessione dei beni strumentali, e il debito di quest'ultima a titolo di versamento del TFR dei dipendenti, che si adduce perfezionato dall'AT VE, ma del tutto indimostrato. In questo contesto, è fuorviante e comunque inconferente l'assunto di uno stravolgimento del materiale probatorio ascrivibile alle sentenze di merito, svolto nel motivo di ricorso, perché quanto esposto a pag. 3 e 4 della pronuncia del primo giudice ha inteso prendere spunto dalle osservazioni del curatore fallimentare, che ha riferito di una oggettiva inconciliabilità (pagg.27 e 28 relazione del curatore, pagg.12-15 trascrizioni) tra quanto previsto nel contratto di affitto di azienda, che "sulla carta" includeva le immobilizzazioni materiali (all. B), e le giustificazioni fornite "a posteriori" sulle modalità di acquisizione e pagamento di queste ultime (tra l'altro in assenza della prova della corrispondenza dei beni asseritamente acquistati rispetto a quelli precedentemente affittati ed in presenza di un documento contabile di "riepilogo cespiti" apparentemente ancora presenti nel patrimonio della società e naturalmente non rinvenuti, per un valore consistente, alla data del 31 maggio 2011) da parte della AT VE. Certo è, in ogni caso, che negli elaborati delle sentenze di primo e secondo grado e negli "atti del processo" allegati dalle parti non è dato cogliere elemento idoneo a comprovare l'avvenuta estinzione del debito relativo al TFR da parte dell'AT VE e tale non può essere individuato nell'accertata insinuazione al passivo della procedura concorsuale di un solo dipendente (come meramente ipotizzato nel ricorso, a pag. 23). In definitiva, il complesso impianto probatorio ha consentito di attribuire all'operazione di affitto di azienda — con motivazione assolutamente appropriata ed illustrativa delle singole, articolate scansioni ricostruttive - natura di tipo distrattivo, in quanto spregiudicatamente tesa a spogliare la società fallita, impossibilitata a proseguire l'attività, di tutti i beni aziendali, 8 avviamento incluso, senza alcuna concreta e comunque adeguata contropartita, nella persistenza, del resto, del suo peso debitorio. Si tratta, per il vero, di declinazione conforme alla stabile giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "integra gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazione la stipula, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, di un contratto di locazione di beni aziendali dell'impresa fallita senza che i relativi canoni siano versati nelle casse aziendali (Sez.5, n.49489 del 15/06/2018, Filomeni, Rv. 274370); integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito (Cass. sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259858); come costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (sez.5, n. 12456 del 28/11/2019, Porreca, Rv. 279044). 3.11 quinto motivo del ricorso di RA OM e RA US, ma che attiene specificamente alla posizione di costui ed al suo concorso, in qualità di amministratore della Immobiliare AT s.r.I., nella distrazione dell'autovettura Volvo tg. DE217WM - è inammissibile, perché - quanto all'assunta violazione di legge, quand'anche ricondotta al profilo della "assenza della motivazione" - si tratta di censura non formulata con i motivi di appello (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.) e - quanto all'invocato travisamento della prova - di lagnanza parimenti insuscettibile di analisi in questa sede, dal momento che, in caso di cd. doppia conforme, il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione con il ricorso per cassazione di travisamenti probatori non denunciati al giudice di appello (cfr. in motivazione sez. 5, n. 1927 del 20 dicembre 2017, Petrocelli e altri, Rv. 272324; sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665, secondo cui "nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità"). E' questa l'ipotesi che ricorre nel caso di specie, dal momento che la sentenza impugnata (punto 1.2), ha messo in rilievo che "RA US non ha formulato alcun motivo relativo alla propria responsabilità per la distrazione dell'autovettura Volvo"; ed è un'osservazione che può essere confermata, del resto, dall'esame diretto dell'atto di gravame, in "allegato 9" al ricorso per cassazione, salvo rilevare evanescenti note di dissenso, contenute a pag. 6, di tale genericità da precipitare nell'inammissibilità, perchè è noto che il motivo con cui si proponga in 9 Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile, risulta a sua volta geneticamente inammissibile. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Il motivo di ricorso è comunque manifestamente infondato, giacchè la sentenza di primo grado - pag.
5 - ha menzionato le concordi testimonianze del curatore del fallimento e dell'ufficiale di polizia giudiziaria quanto alla palese antieconomicità dell'operazione di noleggio di un veicolo a favore di una società amministrata dal suo socio di maggioranza ed avente la medesima sede, del cui pagamento, mai formalmente preteso, non è stata rinvenuta traccia e di cui non è stata data contezza dall'imputato nel corso del processo. Le conclusioni così rassegnate possono essere estese agli argomenti spesi, sullo specifico punto, dal primo motivo della difesa ZA, che non possiedono, pertanto, pregio alcuno. 4.Travolto da manifesta infondatezza, in questo scenario, si rivela il sesto motivo di ricorso di RA OM e RA US, inteso a prospettare una riqualificazione dell'operazione di affitto di azienda nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice di cui all' art. 217 prima parte n. 3 cod. pen., dal momento che la sua realizzazione non si è svolta nell'interesse dell'impresa e con l'obbiettivo della conservazione del patrimonio a tutela delle aspettative dei creditori, ma si è concretizzata in un progetto decettivo e fraudolento, rappresentato dall'estromissione dell'intero complesso dei beni aziendali in assenza di adeguata contropartita. A tal proposito, e con specifico riferimento alle ragioni di ricorso, è comunque di rilievo puntualizzare, a conforto delle pur esaustive argomentazioni delle motivazioni delle sentenze del doppio grado: che l'effettività dei finanziamenti dei soci, che si è sostenuto eseguiti prima del contratto di affitto di azienda in quanto emergenti dalle schede contabili, non è stata provata (pag.24 relazione del curatore, all. 12 del ricorso per cassazione, pag. 10 trascrizioni); che la società poi fallita, diversamente da quanto ventilato in ricorso, non era in realtà titolare di crediti al momento della stipulazione dell'affitto - cfr. deposizione teste Palleschi, pag. 26 trascrizioni ("in capo alla società CH vengono lasciati tutti i crediti e i debiti, non c'erano crediti, ma solo debiti.. .n; che inconcludenti si palesano gli appunti relativi ai presunti pagamenti di debiti a favore degli istituti di credito, perché il bonifico di 150.000 euro, proveniente (genericamente) dall'estero il 31 maggio 2010 sul conto corrente della Cassa di Risparmio del Veneto, non è univocamente riconducibile ad una iniziativa degli imputati, i quali, anzi, avevano ceduto le quote all'AV il 2 maggio precedente;
I O che, quanto al versamento di 140.000 euro, che si assume eseguito nell'ottobre 2011 da RA US a favore di Banca VE per estinguere le garanzie personali da lui prestate e una procedura esecutiva intentata contro di lui, il doc. n.13 allegato al ricorso per cassazione non è stato prodotto nel giudizio di merito (come si desume dall'inciso della motivazione della sentenza impugnata, punto 1.1:" Del tutto prive di valore giustificativo sono poi le circostanze illustrate a pag. 8 dell'atto di appello RA, inerenti l'asserito pagamento di parte dei debiti sociali con risorse personali. Peraltro, si tratta di circostanze cui si promette di fornire una prova documentale...che tuttavia non è mai pervenuta') e risulta irricevibile e non valutabile in questa sede, stante il consolidato indirizzo della giurisprudenza di vertice, in baso al quale "nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio" (ex multis, Cass. sez. 5, n. 25897 del 25/05/2009, Milone, Rv. 243902); ed anzi, in proposito, per analoghe ragioni, deve essere dal collegio parimenti rilevata l'inammissibilità e, dunque l'inutilizzabilità processuale, delle produzioni eseguite in allegato al ricorso per cassazione, costituite dal decreto ingiuntivo VE a carico dei RA e dalla lettera 27 ottobre 2011 di transazione MPS con i cinque assegni circolari acclusi (all. 13 al ricorso per cassazione), dalla copia della lettera 26 luglio 2011 di estinzione anticipata del leasing e dalla copia della lettera 26 luglio 2011 con invio contabile di pagamento (all. 10 al ricorso per cassazione), perché documenti allegati, al di fuori del contraddittorio processuale, alla memoria di conclusioni nel giudizio cartolare di appello dell'avv.Gallese, mai formalmente ammessi e acquisiti al fascicolo dalla Corte d'appello (sez.2, n. 37051 del 15/09/2022, Berisa, Rv. 283790); che il passivo accumulato dalla procedura, a fronte dell'inesistenza di attivo, è corposo e significativo (al 28 settembre 2020 euro 368.645,92, pag. 9 delle trascrizioni) e si inscrive coerentemente nella scelta, ampiamente descritta dalle sentenze di merito, di abbandonare la società ad un destino segnato, in spregio a qualsiasi principio di ragionevolezza imprenditoriale. Nel complesso, e in ogni caso, le doglianze contenute nel ricorso, circa le caratteristiche delle operazioni di affitto di azienda e di noleggio dell'autoveicolo, appaiono evidentemente volte a sollecitare una diversa rielaborazione della vicenda, alla luce di una rilettura del materiale probatorio, con evidente inammissibilità "ah origine" dei motivi stessi;
ed invero, vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza 11 strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). 5.1 motivi di RA OM e RA US, che investono la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219 terzo comma L.F., la durata delle pene accessorie fallimentari e l'entità della provvisionale relativa al risarcimento del danno sono inammissibili, perché si tratta di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello e, dunque, trascinate dal vulnus di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; non sono invero proponibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così Cass. sez.2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Analoga sorte deve essere riservata alla parte del motivo di ricorso che ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché il condivisibile e già richiamato orientamento di questa Corte è nel senso che "il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione" (Cass. sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808). La sentenza del giudice di seconde cure ha peraltro espressamente rimarcato, con giudizio sul quale si deve convenire, l'estrema genericità della richiesta di concessione delle attenuanti innominate (punto 1.2) - traibile, del resto, anche dalla lettura dell'atto d'appello, pag.
9 - e al collegio non resta che registrare, per ciò solo, l'inammissibilità della ragione di ricorso. 6.11 secondo motivo del ricorso di ZA NO è, a sua volta, inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Quanto alla doglianza che riguarda l'errata valutazione della testimonianza del dr.Grigoletto, già professionista di fiducia della fallita, mette conto ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale il collegio intende dare continuità "non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione 12 del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti" (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623; sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). La sentenza di primo grado - pagg. 6-8 - e quella di conferma, in sede di gravame - punto 1.4 hanno congruamente ed esaurientemente vagliato gli indicatori che depongono per la connotazione fraudolenta del comportamento dell'imputato nella omessa ed irregolare tenuta dell'impianto contabile, nella duplice conformazione delineata dal n. 2) della prima parte dell'art. 216 della legge fallimentare. Lo scopo di recare pregiudizio ai creditori è stato invero desunto da una pluralità di elementi, univocamente interpretabile secondo un percorso ricostruttivo logico-inferenziale, come l'avvenuta distrazione del complesso aziendale un anno prima del subentro del nuovo socio (unico) ed amministratore, congiuntamente deciso dai tre imputati, soci fino al maggio 2011 della di poi fallita, la selezione - certamente indicativa - di un soggetto estraneo al settore produttivo e commerciale di interesse, residente in [...], "pronto a rendersi irreperibile", che ha acquisito la società "a titolo gratuito" e che, in effetti, alcuna attività ha svolto anche in considerazione dell'avvenuta sottrazione di ogni consistenza patrimoniale e finanziaria e dell'impossibilità di assicurare continuità di funzionamento, il trasferimento di sede - deliberato dal ricorrente e dai coimputati - in uno stabile condominiale del centro di Padova, mentre gli unici fattori produttivi avrebbero proseguito la propria operatività nello stabilimento di via Savonarola 217, nel contempo divenuta sede dell'AT VE;
in un tale contesto, congeniale prospettiva e concertazione comune - a prescindere dall'assunzione, o meno, del ruolo di amministratore di fatto nell'ultima parte della vita dell'ente - era quella di bloccare l'attività dell'impresa e, di conseguenza, anche quella di interrompere (e impedire la verifica di) ogni adempimento contabile e tributario, precludendo la ricostruzione - come avvenuto - dell'andamento degli affari e del tracciamento dei profili di drenaggio di tutte le disponibilità della società. Chiosa pertanto la sentenza di primo grado - pag. 7, ripresa dalla pronuncia della Corte d'appello - al cui tessuto espositivo alcuna seria critica può essere mossa, che "l'unico reale significato era proprio quello di creare uno iato temporale fra le attività di spoliazione e la dichiarazione di fallimento, ritirare la contabilità e sottrarla alla disponibilità di un curatore, essendo del tutto evidente che la società sarebbe inevitabilmente fallita, scaricando la responsabilità sull'ultimo amministratore, che era una mera testa di legno: senza una sede operativa reale, senza beni strumentali, con il domicilio all'estero, pronto a rendersi irreperibile. La sparizione dei libri sociali era perciò parte essenziale e già prevista dell'operazione sopra descritta che ha portato ZA a uscire formalmente da quella società che veniva lasciata in piedi solo come guscio vuoto, e corretta pertanto ne è l'imputazione anche a lui a titolo di concorso". 13 E tutto ciò in armonia con l'orientamento costante di questa Corte, secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali(sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023,Di Pietra, Rv. 284304); rammentato peraltro che "ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall'inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è comunque certa la sussistenza di una di esse ed è inoltre acquisita la prova in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari" (cfr. Cass. sez. V, n. 42754 del 26/05/2017, Ziliani, Rv. 271847; Cass., sez. V, 23.9.2014, n. 47923, rv. 261040; Cass., sez, V, 27.9.2013, n. 8369, rv. 259038). Quanto, infine, alla stima valutativa della testimonianza del dr.Grigoletto, la sentenza di primo grado ha fornito adeguata chiarezza, sottratta al vaglio di legittimità, delle ragioni di inattendibilità della deposizione, a riguardo del dedotto, mancato riscontro delle eclatanti anomalie delle scritturazioni del conto "cassa", della vaghezza di alcune risposte (come quella riguardante il ricordo, a distanza di molti anni, dell'avvenuta consegna della contabilità nelle mani del nuovo amministratore senza tuttavia allegarne la prova documentale), e della sostanziale inconducenza, ai fini probatori, del ruolo da lui svolto, tradotto nella mera trasposizione informatica e cartolare dei dati forniti dall'impresa. Il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi delle sentenze dei gradi di merito, si limita a formulare obiezioni assertive e puramente contestative e risulta vieppiù manifestamente infondato, anche perché - in disparte quanto già osservato - deve essere nettamente distinto il travisamento della prova, suscettibile di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, e la deduzione di un'erronea interpretazione della prova, estranea a tale vizio, posto che "il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito" (per tutte, sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv.250133). 7.11 terzo motivo del ricorso dello ZA, attinente al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico e manifestamente infondato. La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Cass. sez.1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, RV.275057), tanto più nel caso in cui generico e disancorato 14 dalle ragioni esposte nella sentenza di primo grado - cfr. pag.
9 - debba essere apprezzato il motivo di appello precedentemente confezionato, come nel caso in scrutinio ( pag. 5:"il tribunale, ai fini del riconoscimento anche parziale delle attenuanti generiche[. ..j avrebbe dovuto considerare che le vicende da ultimo contestate afferiscono agli anni 2009-2012 rispetto ad una società operante sul mercato dal 1999 e che indubbiamente come altre operanti nel medesimo settore aveva risentito di una crisi globale e di una generale contrazione della domanda"); e la necessità di approfondimento della motivazione è direttamente proporzionale allo scostamento dai minimi edittali della quantificazione della sanzione, nel caso di specie comunque assestata sui valori basici di legge. La Corte territoriale ha dato rilievo alla gravità della condotta e ai precedenti penali, che possono essere valorizzati indipendentemente dalla contestazione e dalla ritenuta disapplicazione della recidiva (cfr. per il principio espresso Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv.275319). 8.11 quarto e ultimo motivo del ricorso ZA è genericamente formulato - come lo era il motivo di gravame, viziato dunque da inammissibilità originaria (cfr. sez.5 n. 44201 del 29/09/2022 cit.; sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700) - e si rivela, peraltro, manifestamente infondato. In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile, come poi avvenuto nel caso di specie, nel quale l'entità della provvisionale è stata determinata in modo contenuto, con l'adozione di criteri prudenziali ed equitativi (Cass. sez.4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882); e ancora, è principio di diritto più volte affermato da questa Corte, che la statuizione relativa alla provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 9.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. 15 Il Presidente Così deciso in Roma, il 24/11/2023 Il consiglier estensore