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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
LE ON, LA
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2389/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110034331007000 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3910/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessun comparso.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha rigettato il ricorso della Ricorrente_1. (condannando la ricorrente al pagamento delle spese per euro 800) avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, n. 097 2022 9049381935 000, notificata il 19.10.2022, unitamente alla sottostante cartella di pagamento n. 097 2011 0034331007 000, asseritamente notificata il 30.11.2011, per
€ 3.643,07, relativa ad Iva anno di imposta 2007, respingendo l'assunto che si imperniava sulla mancata notifica dell'atto presupposto e dunque sulla decadenza o prescrizione della pretesa tributaria.
Impugna la sentenza la società ribadendo il motivo attinente alla nullità della notifica della cartella di pagamento sottostante all'impugnata intimazione.
Si è costituita l'AdER chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come risulta dagli atti, l'AdER ha effettuato un tentativo di notifica della cartella di pagamento all'indirizzo menzionato (con esito “sconosciuto”), coincidente con il domicilio fiscale della società contribuente.
Premesso che non è dato evincere, al di là di ogni ragionevole dubbio, un effettivo trasferimento della società ad altra sede rispetto a quello presso il quale è stata effettuata (vanamente) la notifica della cartella sottostante all'intimazione di pagamento, giova evidenziare che la constatazione da parte dell'agente notificatore dell'irreperibilità della società a seguito del mancato reperimento presso la sede risultante dal registro delle imprese è sufficiente ai fini dell'attivazione della notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc. La presenza di un regime pubblicitario come quello regolato attraverso l'istituzione e l'aggiornamento del registro delle imprese, comporta, infatti, una forma di autoresponsabilità delle singole imprese e società in ordine ai dati e alle informazioni inserite in tale registro anche nei confronti dei terzi.
Con riferimento alla sede legale indicata nel registro delle imprese deve, quindi, ritenersi che la sua indicazione sia funzionale anche a consentirne la reperibilità, con la conseguenza che l'agente notificatore può ben fare affidamento sulle risultanze del registro delle imprese e ritenere la società irreperibile una volta che non era stata trovata presso la sede legale risultante da tale registro (Cass.,
13/09/2024, n. 24666).
Deve, quindi, essere condiviso l'orientamento secondo il quale, una volta rilevata l'irreperibilità della società presso la sede indicata al registro delle imprese l'organo notificatore possa perfezionare il procedimento di notificazione attraverso il compimento delle residue modalità previste ex lege, e cioè – come nel caso di specie - mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed avvenuta spedizione del relativo avviso in data 30.11.2011 e, come è dato desumere dalla copia della cartolina stesa, dalla attestazione di Banca_1 – datato 13. 12. Sottinteso: 2011 - circa il mancato recapito della stessa alla destinataria in quanto “trasferita”. Giova segnalare che la notifica risulta avvenuta alla via Principe Amedeo 40, come risultante, per tabulas, dal registro delle imprese.
Orbene, recentemente è stato affermato che la constatazione da parte dell'agente notificatore dell'irreperibilità della società a seguito del mancato reperimento presso la sede risultante dal registro delle imprese è sufficiente ai fini dell'attivazione della notificazione ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett.
e), d.P.R. n. 600 del 1973. La presenza di un regime pubblicitario come quello regolato attraverso l'istituzione e l'aggiornamento del registro delle imprese, comporta, infatti, una forma di autoresponsabilità delle singole imprese e società in ordine ai dati e alle informazioni inserite in tale registro anche nei confronti dei terzi. Con riferimento alla sede legale indicata nel registro delle imprese deve, quindi, ritenersi che la sua indicazione sia funzionale anche a consentirne la reperibilità, con la conseguenza che l'agente notificatore può ben fare affidamento sulle risultanze del registro delle imprese e ritenere la società irreperibile una volta che non era stata trovata presso la sede legale risultante da tale registro
(Cass., 13/09/2024, n. 24666). Deve, quindi, essere condiviso l'orientamento secondo il quale, una volta rilevata l'irreperibilità della società presso la sede indicata al registro delle imprese l'organo notificatore possa perfezionare il procedimento di notificazione attraverso il compimento delle residue modalità previste nell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 e cioè mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune. Nella specie, peraltro, non risultava, per quanto è dato desumere dagli atti di causa, alcun trasferimento di sede della società rispetto all'indirizzo nel quale il notificatore ha tentato l'accesso.
Notificata quindi ritualmente la cartella di pagamento, ad essa è seguita, in termini, l'intimazione di pagamento che ha, comunque, interrotto i termini decennali di prescrizione del diritto, che, come è noto, sono stati peraltro prorogati ai sensi della lett. b del comma 4-bis dell'art. 68 del D.L n. 18 del
17.03.2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione, aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021, per la notifica delle cartelle di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro
1.000,00.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
LE ON, LA
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2389/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110034331007000 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3910/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessun comparso.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha rigettato il ricorso della Ricorrente_1. (condannando la ricorrente al pagamento delle spese per euro 800) avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, n. 097 2022 9049381935 000, notificata il 19.10.2022, unitamente alla sottostante cartella di pagamento n. 097 2011 0034331007 000, asseritamente notificata il 30.11.2011, per
€ 3.643,07, relativa ad Iva anno di imposta 2007, respingendo l'assunto che si imperniava sulla mancata notifica dell'atto presupposto e dunque sulla decadenza o prescrizione della pretesa tributaria.
Impugna la sentenza la società ribadendo il motivo attinente alla nullità della notifica della cartella di pagamento sottostante all'impugnata intimazione.
Si è costituita l'AdER chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come risulta dagli atti, l'AdER ha effettuato un tentativo di notifica della cartella di pagamento all'indirizzo menzionato (con esito “sconosciuto”), coincidente con il domicilio fiscale della società contribuente.
Premesso che non è dato evincere, al di là di ogni ragionevole dubbio, un effettivo trasferimento della società ad altra sede rispetto a quello presso il quale è stata effettuata (vanamente) la notifica della cartella sottostante all'intimazione di pagamento, giova evidenziare che la constatazione da parte dell'agente notificatore dell'irreperibilità della società a seguito del mancato reperimento presso la sede risultante dal registro delle imprese è sufficiente ai fini dell'attivazione della notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc. La presenza di un regime pubblicitario come quello regolato attraverso l'istituzione e l'aggiornamento del registro delle imprese, comporta, infatti, una forma di autoresponsabilità delle singole imprese e società in ordine ai dati e alle informazioni inserite in tale registro anche nei confronti dei terzi.
Con riferimento alla sede legale indicata nel registro delle imprese deve, quindi, ritenersi che la sua indicazione sia funzionale anche a consentirne la reperibilità, con la conseguenza che l'agente notificatore può ben fare affidamento sulle risultanze del registro delle imprese e ritenere la società irreperibile una volta che non era stata trovata presso la sede legale risultante da tale registro (Cass.,
13/09/2024, n. 24666).
Deve, quindi, essere condiviso l'orientamento secondo il quale, una volta rilevata l'irreperibilità della società presso la sede indicata al registro delle imprese l'organo notificatore possa perfezionare il procedimento di notificazione attraverso il compimento delle residue modalità previste ex lege, e cioè – come nel caso di specie - mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed avvenuta spedizione del relativo avviso in data 30.11.2011 e, come è dato desumere dalla copia della cartolina stesa, dalla attestazione di Banca_1 – datato 13. 12. Sottinteso: 2011 - circa il mancato recapito della stessa alla destinataria in quanto “trasferita”. Giova segnalare che la notifica risulta avvenuta alla via Principe Amedeo 40, come risultante, per tabulas, dal registro delle imprese.
Orbene, recentemente è stato affermato che la constatazione da parte dell'agente notificatore dell'irreperibilità della società a seguito del mancato reperimento presso la sede risultante dal registro delle imprese è sufficiente ai fini dell'attivazione della notificazione ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett.
e), d.P.R. n. 600 del 1973. La presenza di un regime pubblicitario come quello regolato attraverso l'istituzione e l'aggiornamento del registro delle imprese, comporta, infatti, una forma di autoresponsabilità delle singole imprese e società in ordine ai dati e alle informazioni inserite in tale registro anche nei confronti dei terzi. Con riferimento alla sede legale indicata nel registro delle imprese deve, quindi, ritenersi che la sua indicazione sia funzionale anche a consentirne la reperibilità, con la conseguenza che l'agente notificatore può ben fare affidamento sulle risultanze del registro delle imprese e ritenere la società irreperibile una volta che non era stata trovata presso la sede legale risultante da tale registro
(Cass., 13/09/2024, n. 24666). Deve, quindi, essere condiviso l'orientamento secondo il quale, una volta rilevata l'irreperibilità della società presso la sede indicata al registro delle imprese l'organo notificatore possa perfezionare il procedimento di notificazione attraverso il compimento delle residue modalità previste nell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 e cioè mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune. Nella specie, peraltro, non risultava, per quanto è dato desumere dagli atti di causa, alcun trasferimento di sede della società rispetto all'indirizzo nel quale il notificatore ha tentato l'accesso.
Notificata quindi ritualmente la cartella di pagamento, ad essa è seguita, in termini, l'intimazione di pagamento che ha, comunque, interrotto i termini decennali di prescrizione del diritto, che, come è noto, sono stati peraltro prorogati ai sensi della lett. b del comma 4-bis dell'art. 68 del D.L n. 18 del
17.03.2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione, aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021, per la notifica delle cartelle di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro
1.000,00.