Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 261
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica della cartella di pagamento sottostante all'intimazione

    La Corte ha ritenuto che il tentativo di notifica all'indirizzo del domicilio fiscale, risultante dal registro delle imprese, sia sufficiente ad attivare le procedure di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, anche in caso di irreperibilità, poiché le società hanno una autoresponsabilità sui dati registrati. La notifica è stata perfezionata mediante deposito in casa comunale e spedizione dell'avviso, con conseguente rituale notifica della cartella.

  • Accolto
    Interruzione dei termini di prescrizione

    La Corte ha affermato che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in termini e ha interrotto i termini decennali di prescrizione, ulteriormente prorogati dalla normativa emergenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 261
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 261
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo