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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 34663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34663 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 9/5/2024 del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SP ST, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 9/2/2024 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 3/4/2024, che aveva applicato a PE GN la misura cautelare degli arresti dorniciliari. 2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione. 2.1. Sotto un promo profilo, con riferimento alla gravità del quadro indiziario, osserva che il Tribunale del riesame non ha considerato la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34663 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/07/2024 documentazione prodotta, segnatamente una visura camerale della società IN, da cui risulta che il legale rappresentante è tale DI AL e non l'odierno ricorrente, come si afferma nel provvedimento impugnato;
che ha errato nel ritenere i quattro bonifici effettuati dalla US in favore della IN, per un importo complessivo di circa 280.000 euro, una causa determinante le la messa in liquidazione della prima, tenuto conto che sono state prodotte fatture corrispondenti agli importi bonificati a riprova della esistenza di un rapporto commerciale regolarmente contabilizzato;
che è erroneo evincere il coinvolgimento del GN nella bancarotta della US dal tenore dei messaggi recuperati dal cellulare del coindagato EL NE, amministratore di fatto della società, in quanto aventi significato non univoco;
che dagli atti emerge che i primi contatti tra il GN ed il NE risalgono al settembre 2019, quando cioè si erano già registrate le oltre tremila richieste di storno dalla US alla Nexie;
che dalle conversazioni della chat emerge solo che il GN aveva individuato nel sistema escogitato dal NE un modo per poter acquistare merce ad un prezzo più vantaggioso grazie ai suoi contatti con altre società di Dubai e che i messaggi relativi alla costituzione di una nuova società che dovrebbe continuare ad operare in sostituzione della US sono privi di riscontro;
che, infine, tutte le attività relative alla creazione della società spagnola Ocotking sono prive di rilevanza penale, in assenza della dimostrazione che detta società dovesse porre in essere attività illecite. 2.2. Sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, rileva che i fatti risalgono al 2019 e che, in assenza di ulteriori condotte illecite, non è possibile formulare una prognosi comportamentale negativa, anche in considerazione del fatto che i precedenti penali da cui il GN risulta gravato sono precedenti ai fatti per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello del Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che si completano reciprocamente, si osserva come l'unico motivo posto a base del ricorso sia inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze di fatto estranee al sindacato di legittimità, perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi contenuti negli atti. Ciò posto, giova poi evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in 2 relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sez. Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 1.2. Orbene, nel caso di specie, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine ad entrambi i reati ascrittigli. In proposito, il Tribunale del riesame ha valorizzato, quanto al concorso nella bancarotta 3 fraudolenta, le indagini bancarie, da cui è emerso che la IN SLU, con sede alle Isole Canarie, «riconducibile a GN PE», ha ricevuto ben quattro bonifici dalla US per un importo complessivo di circa 280.000 euro, privi di giustificazione contabile, in tal modo contribuendo a svuotare significativamente il patrimonio di quest'ultima (del resto, la contestazione generale concorsuale elevata a carico del ricorrente è di aver gestito di fatto operazioni economiche e finanziarie eseguite da altri quali legali rappresentanti di società, per cui è irrilevante che il GN non fosse il legale rappresentante della IN). Quanto all'elemento soggettivo, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02). Orbene, nel caso di specie la consapevolezza in capo all'imputato del depauperamento del patrimonio della società in danno dell'unico creditore, la Nexi, è agevolmente desumibile dal concorso del GN nella truffa perpetrata proprio in danno della Nexi contestata al capo 2). Il pieno coinvolgimento dell'odierno ricorrente nell'attività truffaldina trova, invero, conferma nella messe di conversazioni intercorse con il coindagato EL NE estrapolate dal cellulare di quest'ultimo, diffusamente analizzate dai Tribunale, da cui emerge che i due concordano una serie di operazioni della US, discutono dell'andamento della pubblicità dei siti per l'acquisto on line e più in generale organizzano congiuntamente il proseguimento delle operazioni truffaldine con altre società all'uopo costituite. 1.3. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento alla motivazione in ordine alla sussistenza con i requisiti della concretezza e della attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, atteso che i giudici del riesame hanno evidenziato come il ricorrente si fosse attivato, insieme al NE, per perpetrare la condotta truffaldina, che ha avuto come ulteriore conseguenza quella di svuotare le casse della US in danno dei creditori, moltiplicando le società utilizzate ed operando anche tra l'Italia e la Spagna per rendere più complessa l'attività di prevenzione anti frode di Nexi e di controllo giudiziario della illecita gestione delle società che sono risultate essere dei contenitori privi di reale attività commerciale, strumentali alle truffe. Trattasi di motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità, con la conseguenza che non è 4 impugnabile in sede di legittimità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 9/2/2024 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 3/4/2024, che aveva applicato a PE GN la misura cautelare degli arresti dorniciliari. 2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione. 2.1. Sotto un promo profilo, con riferimento alla gravità del quadro indiziario, osserva che il Tribunale del riesame non ha considerato la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34663 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/07/2024 documentazione prodotta, segnatamente una visura camerale della società IN, da cui risulta che il legale rappresentante è tale DI AL e non l'odierno ricorrente, come si afferma nel provvedimento impugnato;
che ha errato nel ritenere i quattro bonifici effettuati dalla US in favore della IN, per un importo complessivo di circa 280.000 euro, una causa determinante le la messa in liquidazione della prima, tenuto conto che sono state prodotte fatture corrispondenti agli importi bonificati a riprova della esistenza di un rapporto commerciale regolarmente contabilizzato;
che è erroneo evincere il coinvolgimento del GN nella bancarotta della US dal tenore dei messaggi recuperati dal cellulare del coindagato EL NE, amministratore di fatto della società, in quanto aventi significato non univoco;
che dagli atti emerge che i primi contatti tra il GN ed il NE risalgono al settembre 2019, quando cioè si erano già registrate le oltre tremila richieste di storno dalla US alla Nexie;
che dalle conversazioni della chat emerge solo che il GN aveva individuato nel sistema escogitato dal NE un modo per poter acquistare merce ad un prezzo più vantaggioso grazie ai suoi contatti con altre società di Dubai e che i messaggi relativi alla costituzione di una nuova società che dovrebbe continuare ad operare in sostituzione della US sono privi di riscontro;
che, infine, tutte le attività relative alla creazione della società spagnola Ocotking sono prive di rilevanza penale, in assenza della dimostrazione che detta società dovesse porre in essere attività illecite. 2.2. Sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, rileva che i fatti risalgono al 2019 e che, in assenza di ulteriori condotte illecite, non è possibile formulare una prognosi comportamentale negativa, anche in considerazione del fatto che i precedenti penali da cui il GN risulta gravato sono precedenti ai fatti per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello del Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che si completano reciprocamente, si osserva come l'unico motivo posto a base del ricorso sia inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze di fatto estranee al sindacato di legittimità, perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi contenuti negli atti. Ciò posto, giova poi evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in 2 relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sez. Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 1.2. Orbene, nel caso di specie, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine ad entrambi i reati ascrittigli. In proposito, il Tribunale del riesame ha valorizzato, quanto al concorso nella bancarotta 3 fraudolenta, le indagini bancarie, da cui è emerso che la IN SLU, con sede alle Isole Canarie, «riconducibile a GN PE», ha ricevuto ben quattro bonifici dalla US per un importo complessivo di circa 280.000 euro, privi di giustificazione contabile, in tal modo contribuendo a svuotare significativamente il patrimonio di quest'ultima (del resto, la contestazione generale concorsuale elevata a carico del ricorrente è di aver gestito di fatto operazioni economiche e finanziarie eseguite da altri quali legali rappresentanti di società, per cui è irrilevante che il GN non fosse il legale rappresentante della IN). Quanto all'elemento soggettivo, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02). Orbene, nel caso di specie la consapevolezza in capo all'imputato del depauperamento del patrimonio della società in danno dell'unico creditore, la Nexi, è agevolmente desumibile dal concorso del GN nella truffa perpetrata proprio in danno della Nexi contestata al capo 2). Il pieno coinvolgimento dell'odierno ricorrente nell'attività truffaldina trova, invero, conferma nella messe di conversazioni intercorse con il coindagato EL NE estrapolate dal cellulare di quest'ultimo, diffusamente analizzate dai Tribunale, da cui emerge che i due concordano una serie di operazioni della US, discutono dell'andamento della pubblicità dei siti per l'acquisto on line e più in generale organizzano congiuntamente il proseguimento delle operazioni truffaldine con altre società all'uopo costituite. 1.3. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento alla motivazione in ordine alla sussistenza con i requisiti della concretezza e della attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, atteso che i giudici del riesame hanno evidenziato come il ricorrente si fosse attivato, insieme al NE, per perpetrare la condotta truffaldina, che ha avuto come ulteriore conseguenza quella di svuotare le casse della US in danno dei creditori, moltiplicando le società utilizzate ed operando anche tra l'Italia e la Spagna per rendere più complessa l'attività di prevenzione anti frode di Nexi e di controllo giudiziario della illecita gestione delle società che sono risultate essere dei contenitori privi di reale attività commerciale, strumentali alle truffe. Trattasi di motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità, con la conseguenza che non è 4 impugnabile in sede di legittimità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.