Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2369
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa tributaria

    L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società la mancata operatività della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili corrisposti ai soci, in quanto la rideterminazione dell'imposta nei confronti dei soci discende dal maggior reddito d'impresa accertato alla società, secondo il principio di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di capitali a base azionaria ristretta. Il ricorrente non contesta la sua qualità di socio né la quota di partecipazione, ma si limita a formulare eccezioni relative all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società. L'art. 5 TUIR prevede l'imputazione dei redditi ai soci indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione. Vi è un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare che i maggiori redditi non sono stati distribuiti perché accantonati o reinvestiti dalla società.

  • Rigettato
    Decadenza dell'amministrazione finanziaria

    È applicabile la sospensione prevista dall'articolo 67 del Dl 18/2020, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, che comporta uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, come confermato dalla Cassazione con ordinanza n. 960/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2369
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2369
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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