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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2369/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
LO ON, LA
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7491/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl In Ricorrente_3 - 03512670120
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Abruzzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF507I203425 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1245/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso tramite servizio telematico la società Ricorrente_2 s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore Ricorrente_1, in proprio e quale socio al 20% propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TF507I203425/2024, notificato in data 14.2.25 relativo alle imposte dovute per l'anno 2018 in seguito alla rideterminazione del reddito di impresa della società Ricorrente_2 s.r.l., chiedendone l'annullamento; sostiene la ricorrente che l'atto impugnato è nullo per infondatezza della pretesa tributaria in quanto l'Ufficio non ha dimostrato che vi sia stata una effettiva ripartizione degli utili da parte della società, dei maggiori utili accertati e una effettiva percezione, da parte dei soci, di quei maggiori utili. Aggiunge che, in ogni caso, si è verificata un'ipotesi decadenza non applicandosi la normativa in materia di sospensione da COVID 19.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Napoli Direzione provinciale Napoli II e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna letti ed esaminati i ricorsi e tutti gli atti e i documenti depositati la Corte ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'avviso di accertamento impugnato costituisce una diretta conseguenza dell'avviso TF503I202985/2024, definitivo in quanto non impugnato- -con cui è stato accertato per l'anno di imposta 2018, un maggior reddito d'impresa pari ad €. 90.471,00 alla Ricorrente_2 SR (società a ristretta compagine sociale) e contestato alla società di non aver operato, in violazione dell'art. 27 del D.P.R. 600/73, la ritenuta a titolo di imposta pari al 26% sugli utili corrisposti, nell'anno 2018, ai soci Ricorrente_1 e Nominativo_2.
Ed invero, la rideterminazione dell'imposta effettuata nei confronti dei soci discende dal nuovo reddito di impresa e si fonda sul principio statuito dall'art. 5 TUIR per le società di persone e applicabile alle società di capitali con base azionaria ristretta, per il quale i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali –cfr anche Cass. civ. Sez. V, 01/12/2021, n. 37845-.
Il socio nei cui confronti è stato emesso l'avviso di accertamento dovrebbe dedurre e dimostrare, in concreto, in sede di impugnazione autonoma, vizi specifici riguardanti l'attribuzione delle quote o la stessa qualità di socio. Nel caso di specie, invece, il ricorrente non contesta in alcun modo né la sua qualità di socio né la quota di partecipazione ma si limita a formulare eccezioni in relazione all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, sostenendo che sull'Agenzia gravasse l'obbligo di dimostrare l'effettiva ripartizione e percezione degli utili in capo ai soci, erroneamente richiamando l'art. 7 comma 5 bis DLvo 546/92, in vigore dal 4.1.24 che disciplina esclusivamente i poteri istruttori delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado:
1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessita', possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello
Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica.
I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n.
319, e successive modificazioni e integrazioni.
3. (Comma abrogato)
4. Non e' ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, puo' ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.(1) La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, e' reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, puo' essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo
103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone e' in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validita' non e' scaduta ovvero che non e' stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.(2)
5. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
E' chiaro che il comma 5 bis del DLvo 546/96 come modificato non abbia alcuna rilevanza sull'onere della prova ricadente sul ricorrente in virtù dell'art. 5 TUIR, che prevede espressamente che i redditi siano imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili:
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Vi è una inversione dell'onere della prova, in quanto è posta a carico del contribuente la dimostrazione che i maggiori redditi non siano stati distribuiti perché accantonati o reinvestiti dalla società.
A tal fine non è sufficiente l'allegazione di documenti che attestino lo stato patrimoniale del socio.
Quanto all'eccepita decadenza, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è applicabile la sospensione prevista dall'articolo 67 del Dl 18/2020, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, che al comma 4, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, applica, anche in deroga allo Statuto del contribuente, l'articolo 12, commi 1 e 3 del Dlgs 159/2015 che prevede, al comma 1, la sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, e, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dello statuto del contribuente.
Ed invero, la Cassazione, con l'ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio
2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tale tesi trova fondamento non solo per il dato testuale dell'articolo 67 citato, ma anche dal richiamo all'articolo 12 del Dlgs 159/2015. l'avviso è stato notificato
Pertanto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente che liquida in euro 2300,00 complessivi.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
LO ON, LA
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7491/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl In Ricorrente_3 - 03512670120
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Abruzzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF507I203425 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1245/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso tramite servizio telematico la società Ricorrente_2 s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore Ricorrente_1, in proprio e quale socio al 20% propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TF507I203425/2024, notificato in data 14.2.25 relativo alle imposte dovute per l'anno 2018 in seguito alla rideterminazione del reddito di impresa della società Ricorrente_2 s.r.l., chiedendone l'annullamento; sostiene la ricorrente che l'atto impugnato è nullo per infondatezza della pretesa tributaria in quanto l'Ufficio non ha dimostrato che vi sia stata una effettiva ripartizione degli utili da parte della società, dei maggiori utili accertati e una effettiva percezione, da parte dei soci, di quei maggiori utili. Aggiunge che, in ogni caso, si è verificata un'ipotesi decadenza non applicandosi la normativa in materia di sospensione da COVID 19.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Napoli Direzione provinciale Napoli II e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna letti ed esaminati i ricorsi e tutti gli atti e i documenti depositati la Corte ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'avviso di accertamento impugnato costituisce una diretta conseguenza dell'avviso TF503I202985/2024, definitivo in quanto non impugnato- -con cui è stato accertato per l'anno di imposta 2018, un maggior reddito d'impresa pari ad €. 90.471,00 alla Ricorrente_2 SR (società a ristretta compagine sociale) e contestato alla società di non aver operato, in violazione dell'art. 27 del D.P.R. 600/73, la ritenuta a titolo di imposta pari al 26% sugli utili corrisposti, nell'anno 2018, ai soci Ricorrente_1 e Nominativo_2.
Ed invero, la rideterminazione dell'imposta effettuata nei confronti dei soci discende dal nuovo reddito di impresa e si fonda sul principio statuito dall'art. 5 TUIR per le società di persone e applicabile alle società di capitali con base azionaria ristretta, per il quale i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali –cfr anche Cass. civ. Sez. V, 01/12/2021, n. 37845-.
Il socio nei cui confronti è stato emesso l'avviso di accertamento dovrebbe dedurre e dimostrare, in concreto, in sede di impugnazione autonoma, vizi specifici riguardanti l'attribuzione delle quote o la stessa qualità di socio. Nel caso di specie, invece, il ricorrente non contesta in alcun modo né la sua qualità di socio né la quota di partecipazione ma si limita a formulare eccezioni in relazione all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, sostenendo che sull'Agenzia gravasse l'obbligo di dimostrare l'effettiva ripartizione e percezione degli utili in capo ai soci, erroneamente richiamando l'art. 7 comma 5 bis DLvo 546/92, in vigore dal 4.1.24 che disciplina esclusivamente i poteri istruttori delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado:
1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessita', possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello
Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica.
I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n.
319, e successive modificazioni e integrazioni.
3. (Comma abrogato)
4. Non e' ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, puo' ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.(1) La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, e' reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, puo' essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo
103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone e' in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validita' non e' scaduta ovvero che non e' stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.(2)
5. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
E' chiaro che il comma 5 bis del DLvo 546/96 come modificato non abbia alcuna rilevanza sull'onere della prova ricadente sul ricorrente in virtù dell'art. 5 TUIR, che prevede espressamente che i redditi siano imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili:
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Vi è una inversione dell'onere della prova, in quanto è posta a carico del contribuente la dimostrazione che i maggiori redditi non siano stati distribuiti perché accantonati o reinvestiti dalla società.
A tal fine non è sufficiente l'allegazione di documenti che attestino lo stato patrimoniale del socio.
Quanto all'eccepita decadenza, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è applicabile la sospensione prevista dall'articolo 67 del Dl 18/2020, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, che al comma 4, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, applica, anche in deroga allo Statuto del contribuente, l'articolo 12, commi 1 e 3 del Dlgs 159/2015 che prevede, al comma 1, la sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, e, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dello statuto del contribuente.
Ed invero, la Cassazione, con l'ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio
2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tale tesi trova fondamento non solo per il dato testuale dell'articolo 67 citato, ma anche dal richiamo all'articolo 12 del Dlgs 159/2015. l'avviso è stato notificato
Pertanto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente che liquida in euro 2300,00 complessivi.