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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5162 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 12/12/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12026/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a Napoli (NA) il 21/02/1964 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Capasso e Maria Passariello, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
contumace CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 22 settembre 2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, la causa appare matura per la decisione.
***
La parte ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte.
La parte ricorrente ha dedotto, altresì, che nel corso del procedimento giudiziario si sono verificate infermità incidenti sul complesso invalidante della parte ricorrente, producendo un certificato medico nel presente giudizio.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che i motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Il CTU nominato, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “ESITI DI TIROIDECTOMIA
TOTALE PER CA LL (05/2023) IN ATTUALE TERAPIA
SOSTITUTIVA, ESITI DI SAFENECTOMIA DESTRA PER IVC ARTI INFERIORI
(03/2017), ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN SOGGETTO CON DIAGNOSI DI
POLIARTRITE SIERONEGATIVA IN TERAPIA MEDICA, RECENTE
LINFOADENECTOMIA INGUINALE DESTRA CON SUCCESSIVA DIAGNOSI DI
LINFOMA FOLLICOLARE”. Il CTU, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che “Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico obiettive permettono di esprimere…uno stato invalidante quantizzabile in misura del 67%, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa” ed ha verificato che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. Inoltre, il certificato medico prodotto in sede di opposizione ATP conferma le patologie di cui è affetta la ricorrente, già valutate e accertate dal CTU nella relazione peritale.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Alla luce della considerazione che precedono, va ritenuta l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) accerta che l'opponente è invalido nella misura del 67%;
c) conferma le conclusioni rese dal CTU in ATP;
d) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
e) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 13179 del 2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Aversa, 18/12/2025 il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino