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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 806/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA RI MO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 705169 IMU 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Parco Del Sole,22 95047 Paterno' CT
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
Nominativo 3 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 945 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 263/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 4/2/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 5/2/2025, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo n.23798237 n.705169 emesso da Area s.r.l. per conto del Comune di Paternò, notificatole l'8/1/2025, dell'importo di € 2.199,58, fondato sull'avviso di accertamento n.945 per IMU anno 2016 (atto pure impugnato);
adduceva i seguenti motivi:
- omessa notifica dell'avviso di accertamento e prescrizione quinquennale;
- sproporzione tra il debito erariale ed il valore del veicolo.
Con note depositate il 20/3/2025 la Area s.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
Con memorie depositate l'1/4/2025 parte ricorrente insisteva nelle proprie doglianze e per l'accoglimento dell'istanza cautelare.
Il Comune di Paternò si costituiva con note depositate l'8/4/2025 chiedendo rigettarsi il ricorso;
produceva copia dell'avviso n. 945 con avviso di ricevimento postale datato 1/11/2021 (non sottoscritto dal destinatario in quanto è apposta la dicitura "emergenza Covid").
In data 9/4/2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Con note depositate il 29/12/2025 il Comune di Paternò insisteva per il rigetto del ricorso. Con memorie di replica depositate il 22/1/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 28/1/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla produzione documentale in atti risulta che in data 28/10/2023 è stato notificato il sollecito di pagamento n. 18591850, che richiamava proprio l'avviso di accertamento n. 945; si tratta di notifica effettuata a mezzo posta presso lo stesso indirizzo indicato nella procura conferita al difensore e presso il quale è stato recapitato il preavviso di fermo qui impugnato;
il plico è stato ricevuto da tale
Nominativo_4 che, secondo l'assunto della ricorrente, sarebbe soggetto non convivente, ma tale circostanza non è stata documentata non essendo stato prodotto uno stato di famiglia storico;
in caso di notifica postale diretta, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della
L.890/1982, e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo.
Tale sollecito di pagamento ha validamente interrotto il termine di prescrizione;
non avendolo a suo tempo impugnato, la ricorrente non può più far valere vizi della notifica dell'avviso di accertamento o l'eventuale prescrizione asseritamente decorsa in precedenza.
Parte ricorrente dichiara di disconoscere la documentazione prodotta da parte resistente (Società_1 s.r. l. e Comune di Paternò) e formula richiesta di esibizione degli originali ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Tuttavia, come sancito da Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, n.2482, < ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 c.c., applicabile anche nel processo tributario, e la sua contestazione di conformità all'originale non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale>>. Sotto quest'ultimo profilo, parte ricorrente non indica alcun elemento sintomatico.
Solo nelle sue memorie di replica, parte ricorrente < 08.01.2025 che contiene una firma illeggibile e non riconducibile alla contribuente Ricorrente_1
Aurora>>; tale doglianza non è stata proposta in ricorso;
e comunque l'avvenuta, tempestiva impugnazione del preavviso di fermo vale a sanare ogni eventuale vizio della procedura notificatoria. Quanto alla seconda doglianza, attinente al valore del veicolo, si evidenzia che la normativa non prevede alcun limite in tal senso;
che il valore del veicolo non è stato documentato;
e che trattasi comunque di mero preavviso di iscrizione del fermo.
Infine, la ricorrente chiede, in via subordinata, la sospensione del giudizio in attesa del giudizio per querela di falso e della sua definizione;
ma la normativa vigente prevede l'obbligo di sospensione del giudizio solo in caso di già avvenuta presentazione della querela di falso.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 350 in favore di Area s.r.l. (con distrazione in favore del difensore antistatario) ed in € 300 in favore del Comune. - Così deciso in Catania, il 28/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea
SI (firmato digitalmente)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA RI MO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 705169 IMU 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Parco Del Sole,22 95047 Paterno' CT
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
Nominativo 3 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 945 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 263/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 4/2/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 5/2/2025, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo n.23798237 n.705169 emesso da Area s.r.l. per conto del Comune di Paternò, notificatole l'8/1/2025, dell'importo di € 2.199,58, fondato sull'avviso di accertamento n.945 per IMU anno 2016 (atto pure impugnato);
adduceva i seguenti motivi:
- omessa notifica dell'avviso di accertamento e prescrizione quinquennale;
- sproporzione tra il debito erariale ed il valore del veicolo.
Con note depositate il 20/3/2025 la Area s.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
Con memorie depositate l'1/4/2025 parte ricorrente insisteva nelle proprie doglianze e per l'accoglimento dell'istanza cautelare.
Il Comune di Paternò si costituiva con note depositate l'8/4/2025 chiedendo rigettarsi il ricorso;
produceva copia dell'avviso n. 945 con avviso di ricevimento postale datato 1/11/2021 (non sottoscritto dal destinatario in quanto è apposta la dicitura "emergenza Covid").
In data 9/4/2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Con note depositate il 29/12/2025 il Comune di Paternò insisteva per il rigetto del ricorso. Con memorie di replica depositate il 22/1/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 28/1/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla produzione documentale in atti risulta che in data 28/10/2023 è stato notificato il sollecito di pagamento n. 18591850, che richiamava proprio l'avviso di accertamento n. 945; si tratta di notifica effettuata a mezzo posta presso lo stesso indirizzo indicato nella procura conferita al difensore e presso il quale è stato recapitato il preavviso di fermo qui impugnato;
il plico è stato ricevuto da tale
Nominativo_4 che, secondo l'assunto della ricorrente, sarebbe soggetto non convivente, ma tale circostanza non è stata documentata non essendo stato prodotto uno stato di famiglia storico;
in caso di notifica postale diretta, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della
L.890/1982, e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo.
Tale sollecito di pagamento ha validamente interrotto il termine di prescrizione;
non avendolo a suo tempo impugnato, la ricorrente non può più far valere vizi della notifica dell'avviso di accertamento o l'eventuale prescrizione asseritamente decorsa in precedenza.
Parte ricorrente dichiara di disconoscere la documentazione prodotta da parte resistente (Società_1 s.r. l. e Comune di Paternò) e formula richiesta di esibizione degli originali ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Tuttavia, come sancito da Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, n.2482, < ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 c.c., applicabile anche nel processo tributario, e la sua contestazione di conformità all'originale non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale>>. Sotto quest'ultimo profilo, parte ricorrente non indica alcun elemento sintomatico.
Solo nelle sue memorie di replica, parte ricorrente < 08.01.2025 che contiene una firma illeggibile e non riconducibile alla contribuente Ricorrente_1
Aurora>>; tale doglianza non è stata proposta in ricorso;
e comunque l'avvenuta, tempestiva impugnazione del preavviso di fermo vale a sanare ogni eventuale vizio della procedura notificatoria. Quanto alla seconda doglianza, attinente al valore del veicolo, si evidenzia che la normativa non prevede alcun limite in tal senso;
che il valore del veicolo non è stato documentato;
e che trattasi comunque di mero preavviso di iscrizione del fermo.
Infine, la ricorrente chiede, in via subordinata, la sospensione del giudizio in attesa del giudizio per querela di falso e della sua definizione;
ma la normativa vigente prevede l'obbligo di sospensione del giudizio solo in caso di già avvenuta presentazione della querela di falso.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 350 in favore di Area s.r.l. (con distrazione in favore del difensore antistatario) ed in € 300 in favore del Comune. - Così deciso in Catania, il 28/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea
SI (firmato digitalmente)