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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3303/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via GI Grezarn 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230029887742000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1377/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:insiste nei propri atti scritti ed eventualmete chiede la remissione nei termini.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3303/2024 depositato il 14/10/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2023 0029887742000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione Sicilia S.p.A., a titolo di contributi previdenziali.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- difetto di motivazione;
2- omessa notifica degli atti prodromici;
3- inesigibilità del credito per cancellazione alla Cassa forense.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni , con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di giurisdizione è una questione pregiudiziale di rito, distinta sia dalle altre questioni pregiudiziali aventi medesima natura sia dalle questioni di merito.
Ai fini della decisione sulla giurisdizione per le controversie relative alla cartella di pagamento occorre accertare, preliminarmente, la natura del tributo posto a fondamento dell'atto impugnato, al fine di rimettere le parti innanzi al Giudice competente, se ritenuto incompetente.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto contributi previdenziali relativi all'iscrizione del ricorrente alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
Trattasi di iscrizione a ruolo di crediti dell'ente previdenziale, del quale è titolare appunto la Cassa nazionale forense, di nessuna attinenza con la materia tributaria e, quindi, sottratta alla valutazione del giudice
Tributario.
Sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione e per tali materie si rende applicabile il principio della translatio iudicii , in favore del Giudice del Lavoro.
In ragione della peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria adita, essendo la competenza devoluta al Tribunale
Ordinario di Agrigento – Giudice del Lavoro;
Assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
GI EG
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3303/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via GI Grezarn 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230029887742000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1377/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:insiste nei propri atti scritti ed eventualmete chiede la remissione nei termini.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3303/2024 depositato il 14/10/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2023 0029887742000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione Sicilia S.p.A., a titolo di contributi previdenziali.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- difetto di motivazione;
2- omessa notifica degli atti prodromici;
3- inesigibilità del credito per cancellazione alla Cassa forense.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni , con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di giurisdizione è una questione pregiudiziale di rito, distinta sia dalle altre questioni pregiudiziali aventi medesima natura sia dalle questioni di merito.
Ai fini della decisione sulla giurisdizione per le controversie relative alla cartella di pagamento occorre accertare, preliminarmente, la natura del tributo posto a fondamento dell'atto impugnato, al fine di rimettere le parti innanzi al Giudice competente, se ritenuto incompetente.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto contributi previdenziali relativi all'iscrizione del ricorrente alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
Trattasi di iscrizione a ruolo di crediti dell'ente previdenziale, del quale è titolare appunto la Cassa nazionale forense, di nessuna attinenza con la materia tributaria e, quindi, sottratta alla valutazione del giudice
Tributario.
Sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione e per tali materie si rende applicabile il principio della translatio iudicii , in favore del Giudice del Lavoro.
In ragione della peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria adita, essendo la competenza devoluta al Tribunale
Ordinario di Agrigento – Giudice del Lavoro;
Assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
GI EG