Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4922 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
'IN4 92 2 /0 1 RED U TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1ˆ sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: pensione di reversibilità e divorzio: ripartizione.dr. Corrado Carnevale Presidente dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere R.G. N. 23182/99 dr. Massimo Bonomo Consigliere 879/2000 10617 dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Cron. Rep. 1731 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente: Ud. 23.11.2000 S E N T E NZA sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 23182 e 879 del Ruolo Generale degli affari civili rispettivamente de- gli anni 1999 e 2000 proposti DA DI ID, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 39 (studio avv. Franca Umbro) presso l' avv. Daniele Dotti del foro di Ravenna, che la rap- presenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
CO ST ● STINA, domiciliata elettivamente in Roma, Via Alberico II n. 33, presso l'avv. Paolo Boer, che, con l'avv. Vincenzo Puchetti del foro di Rimini, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 3000 UFFICIO COPIE CANCELLERIA 2180 Richiesta copla studio dal Sig. IL SOLE ORE 2000 per diritti Ł. 4 APR. 2001 il CG508985 IL LI PA Rilasciata copia tagair 2- la rappresenta e difende, giusta procura a margine del Sig. UMBRO per dirti 36000+3 controricorso e ricorso incidentale. # 18 SET. 2001 IL CANCALLERS CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE NONCHE' MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro in cari- LIRE 10000 ca, domiciliato ex lege in Roma alla Via dei Portoghe- SELLERIA si n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. INTIMATO avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, AX498071 Sez. 1 civ. n. 230 del 12 febbraio 27 marzo 1999. AX498072 - Sentita, all'udienza del 23 novembre 2000, la relazio- AS027948 ne del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Giuseppe 12 13000 CANCELLERIA Li Marzi per delega, per la controricorrente, che chie- de il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale ed il P.M. dr. Libertino Alberto Russo che conclude per l'accoglimento dei due ricorsi. Svolgimento del processo Con decreto del 15 luglio 1998, il Tribunale di Rimi- ni, accogliendo la domanda di ES o ESina RC divorziata da UL TO EL IO, deceduto il 25 novembre 1997 e già pubblico dipendente, riconosceva all'istante una quota di 1/4 della pensione di rever- sibilità spettante alla vedova DI AN, ex art. 9 L. 898/70. La RC proponeva appello e la Corte d'appello di CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia regale al Sig. Bal per diritti 36000 1/2 SET. 2001 LI - 3 - Bologna, con sentenza 27 marzo 1999, in riforma del provvedimento impugnato, qualificato come sentenza,ri- teneva che la pensione di reversibilità dovesse ripar- tirsi tra l'appellante e la vedova, in proporzione al- le durate legali dei rispettivi matrimoni con il de- funto, riconoscendo alla RC una quota di 26/48 e alla AN di 22/48 della pensione di reversibilità. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la AN per unico motivo, illustrato con memoria. Resiste la RC con controricorso e propone ricorso incidentale con un unico motivo. Il Ministero del Tesoro non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione dei due ri- corsi contro la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c.
1. L'unico motivo del ricorso principale deduce vio- lazione dell'art. 9, comma 3 della L.
1.12.70 n. 898, come modificato dall'art. 13 della L.
6.3.1987 n. 74, per avere la Corte territoriale collegato alla sola durata legale dei due matrimoni le quote di pensione di reversibilità del coniuge superstite e di quello divorziato, con una lettura non conforme alla Costi- tuzione della predetta normativa, che va letta nel senso che il predetto criterio di ripartizione non è assoluto e l'unico applicabile. 4 1.1. I commi 3 e 4 dell'art. 9 della L. n. 878/70, co- me modificati dalla L. n. 74 del 1987, conferiscono al coniuge "rispetto al quale è stata pronunciata senten- za" di divorzio "se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5,...il diritto... alla pensione di riversibilità" e, allorchè "esista un coniuge superstite, avente i requisiti" per fruire di detta pensione, il diritto ad una quota del- la stessa, che il tribunale attribuisce"tenendo conto della durata del rapporto". Due sono le interpretazioni date dalla giurisprudenza alla norma. Un primo indirizzo, al quale aderisce la sentenza im- pugnata, ritiene che unico criterio applicabile sia quello della durata legale dei rispettivi matrimoni di ciascuno degli aventi titolo con il lavoratore decedu- to, dovendosi attribuire la pensione in rigorosa pro- porzione ai periodi di durata dei vincoli matrimoniali (Cass. S.U. 12 gennaio 1998 n.159, Cass. 5 luglio 1990 n. 7079 e C. Cost. 24 gennaio 1991 n. 23). Altra linea interpretativa, invece, ritiene attribuibi- le al divorziato la pensione di reversibilità, "tenendo conto della durata del rapporto" matrimoniale dell'i- stante con il lavoratore deceduto, dalla quale quindi non può prescindersi, ma senza omettere di considerare 5 altri criteri integrativi e correttivi, per cui la va- lutazione del giudice resta discrezionale, con esclu- sione di ogni rigidità ed assolutezza dei criteri di ripartizione (Cass. 14 giugno 2000 n. 8113 e 14 marzo 2000 n. 2920 e C.Cost. 4 novembre 1999 n. 419). Questo secondo orientamento giustifica la previsione dello stesso ricorso giurisdizionale per una riparti- zione che, se fosse automatica e vincolata alle durate legali dei rispettivi matrimoni, dovrebbe prescindere dall'intervento del giudice (art. 12 ter L. 898/70 co- me modificato dall'art. 17 L. 74/87). Persistono per la pensione di reversibilità i parame- tri di determinazione dell'assegno di cui all'art. 5 L. 898/70, deducendosi la natura "assistenziale" del- l'attribuzione dalla legittimazione a chiedere la pen- sione per il solo ex coniuge titolare dell'assegno di- vorzile;
va poi riconosciuto un profilo "previdenziale" al diritto alla pensione del coniuge divorziato per la prevista coincidenza del rapporto di lavoro del dece- duto con almeno una parte del periodo di vita matrimo- niale (art. 9, 2° comma, L. 898/70). Risulta del resto respinta, tra le proposte di riforma in materia, quella di ripartire la pensione di rever- sibilità tra il divorziato e il coniuge superstite "in relazione alla durata dei rispettivi matrimoni"; la - 6. - lettera della legge, per le ragioni indicate dalle ci- tate sentenze, comporta l'esercizio della discreziona- lità del tribunale che dispone l'attribuzione, "tenendo conto" della durata del matrimonio, con un verbo uti- lizzato anche nell'art. 5 della stessa legge per i cri- teri di liquidazione dell'assegno, di certo discrezio- nali. L'uso al singolare dell'espressione "durata del rap- porto", con riferimento al solo divorziato che chiede la quota di pensione e il fatto che alla vedova la pensione di reversibilità è concessa in ragione della sola esistenza e non della durata del matrimonio, non sembra comunque compatibile, nella logica della norma, con una comparazione rigida e vincolante delle durate dei matrimoni, avendo rilievo certo ma non esclusivo la durata legale del matrimonio dell'ex coniuge e in via di logica contrapposizione quella del coniuge su- perstite, per liquidare la quota attribuibile di pen- sione, (così ord.C. Cost. 14 novembre 2000 n. 491). Il ricorso principale deve quindi accogliersi.
2. Il ricorso incidentale lamenta l'errata decorrenza della pensione di reversibilità mantenuta ferma dalla Corte territoriale al settembre 1998, pur essendo il binubo deceduto il 25 novembre 1997. 2.1. Il ricorso deve essere accolto perchè la Corte - 7- - territoriale, decidendo sul diritto alla quota di pen- sione di reversibilità della RC, non poteva non determinarne i limiti temporali, con statuizione ac- cessoria, naturalmente connessa all'accertamento di cui era investita;
pertanto deve ritenersi errata la determinazione della decorrenza della quota di pen- sione per il coniuge rispetto al quale era stata pro- nunciata la sentenza di divorzio, in una data diversa da quella di inizio della pensione di reversibilità, la quale non può non coincidere con il giorno successivo al decesso del lavoratore per il quale si fruisce del trattamento pensionistico.
3. L'accoglimento dei due ricorsi comporta la cassa- zione della sentenza impugnata e il rinvio del giudi- zio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna perchè, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione, determini la quota di pensione di reversi- bilità attribuibile alla controricorrente e la decor- renza di essa, uniformandosi ai principi indicati.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 1 novembre 2000. Il consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 APR 2001 Oggi, IL LI Maria Di Nuzzo д Диого 8. - Il presidente ОЖ ЕТ IE To OR IL LI 40000 290000 / M O R E T A R T A N L I 0 E 0 M E 0 A . L T L d 0 N u i E 9 . i A G . I £f 2 D i z V t i P t Z d e I v I O t ) L A r I L I O V n a e o N i I i O F N s I z S R r I 3 i O o P C H v e T t D E r I 5 P v C e a I I F N S A . S 4 tr L .. C F A I Z s . C i A C 5 U F L g I A l C E M a 3 e R U s R a D . R . n s n D o a . A s M . j p p . z s a r D E ( e a e D T r r R ( i l l I ( N G . E M G I a R s I s . D D ( L I