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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. Dodicesima, sentenza 09/02/2026, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 785/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente e Relatore CONTE MARIO, Giudice MOGAVERO NICOLA, Giudice in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3312/2023 depositato il 9 giugno 2023 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso CF_1Ricorrente 2 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso contro Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210112231115001 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210112231115001 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210112231115002 IMU 2015
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210112231115002 TASI 2015
Richieste delle parti: Ricorrenti: Accertare e dichiarare nullo/annullare o con qualsivoglia altra statuizione rendere prive di efficacia le cartelle di pagamento n. 296 2021 011 22 311 15
001 di €1.775,42, notificata a Ricorrente_1 il 19 dicembre 2022 e n. 296 2021 011 22
311 15 002 di €1.775,42, notificata a Ricorrente 2 il 19 dicembre 2022, per le ragioni di cui al ricorso oltre che per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e decadenza dell'azione dell'amministrazione.
Accertare e dichiarare la prescrizione dell'asserito diritto al pagamento dell'imposta
Tari per l'anno 2015.
Accertare e dichiarare sospeso il versamento dell'imposta in pendenza del sequestro preventivo.
Accertare e dichiarare la riduzione dell'imposta per inagibilità a seguito di sequestro per abusivismo edilizio e conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare l'atto di accertamento impugnato.
Accertare e dichiarare in ogni caso non dovuti interessi e sanzioni per l'imposta
Tari per l'anno 2015.
Con vittoria di spese del presente giudizio.
Resistente: Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per le eccezioni che riguardano la legittimità del ruolo e/o prescrizione maturatasi prima della trasmissione del ruolo, essendo l'agente convenuto soggetto incaricato della sola riscossione coattiva e non anche il titolare del credito sostanziale e, in conseguenza di ciò, accertare e dichiarare la non integrità del contraddittorio e, al contempo disporre la chiamata in causa dell'ente impositore che ha formato il ruolo, onerando parte ricorrente di integrare il contraddittorio o, in subordine autorizzare la chiamata del terzo;
ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto il ricorso proposto e per l'effetto rigettare le domande formulate nel predetto ricorso;
per l'effetto, dichiarare il diritto dell'Agenzia Entrate-Riscossione a riscuotere le somme portate dall'intimazione di pagamento impugnata e pertanto dichiarare non maturata la prescrizione del credito vantato dall'Agenzia Entrate-Riscossione;
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023 in subordine, nell'ipotesi non temuta di parziale accoglimento del ricorso, limitare l'annullamento alle eventuali minori somme che risultassero essere non dovute.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 9 giugno 2023, e Ricorrente 2 hanno chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento delle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione
(DE) in relazione all'omesso pagamento di tributi locali richiesti dal Comune di
AC per l'anno 2015.
L'DE ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione.
2. Va, innanzi tutto, respinta la richiesta, avanzata dall'DE con nota datata 8 gennaio 2026, di essere autorizzata a chiamare in causa il Comune di AC, ente impositore.
2.1. Invero, premesso che alla presente controversia, in quanto iscritta a ruolo nel 2023, non si applica il comma 6-bis dell'art. 14 Dlgs 546/1992 (ai sensi del quale, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti), si osserva quindi che, secondo l'insegnamento della
Corte Suprema, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. 1532/2012, 10528/2017 e 8295/2018). E ciò perché nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 Dlgs n. 112 del 1999, ha natura di litis denuntiatio, sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023 (Cass. 16685/2019).
2.2. Né, comunque, questa Corte si esime dall'evidenziare che l'atto introduttivo del giudizio fu notificato all'agente della riscossione il 13 febbraio 2023 (lo afferma la stessa resistente). Dunque, ai sensi dell'art. 23 Dlgs 546/1992, esso aveva l'onere di costituirsi entro il termine di 60 giorni, decorrenti dal compimento dei 90 giorni, previsti dall'art. 17 bis
Dlgs 546/1992, dalla notifica del ricorso;
in definitiva, la costituzione doveva avvenire entro
150 giorni dalla notifica da ultimo indicata, e quindi entro giovedì 13 luglio 2023.
La costituzione in giudizio dell'DE è, invece, intervenuta (con atto datato 25 novembre 2023 e depositato) il 26 novembre 2023, e dunque oltre il suindicato termine del
13 luglio 2023.
Ora, secondo l'insegnamento della Corte Suprema (si confrontino Cass. 6734/2015
e 2585/2019), la violazione, nel processo tributario, del termine previsto dal richiamato art. 23 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta la decadenza dalla facoltà di (proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di) avanzare istanza per la chiamata di terzi (permanendo, comunque, il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 dello stesso
Dlgs 546/1992).
Per quanto precede, deve dunque concludersi – anche a prescindere dai rilievi esposti al § 2.1. – che l'DE, essendosi costituita tardivamente, è decaduta dalla facoltà di chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo.
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito del ricorso, con il quale si deduce:
- «Nullità della notifica della cartella di pagamento» in conseguenza dell'omessa indicazione della «data della consegna nella copia per il destinatario» (primo motivo);
- «Nullità della cartella di pagamento in conseguenza dell'omessa sottoscrizione dell'atto da parte del direttore dell'ufficio o, alternativamente, in conseguenza dell'assenza di prova dell'eventuale esistenza di un valido provvedimento di delega a sottoscrivere l'atto conferita ad altro funzionario in possesso dei necessari requisiti» (secondo motivo);
- «Nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione» (terzo motivo);
- «Sospensione per gli immobili sequestrati. Riduzione per sequestro per abusi edilizi e relativa inagibilità del bene immobile» (quarto motivo);
4 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023 - «Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento Imu» (quinto motivo);
- «Prescrizione» (sesto motivo);
- «Decadenza dell'amministrazione finanziaria» dal potere di accertare l'Imu relativa all'anno 2015 (settimo motivo).
4. Ciò posto, la Corte ritiene di poter decidere la causa sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, fra le altre, Cass. 363/2019).
4.1. Ci si riferisce alle doglianze contenute nel quinto e nel sesto motivo, con il quale – come si è detto – le ricorrenti ancorano l'eccezione di nullità degli atti qui impugnati all'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e alla conseguente prescrizione del potere impositivo.
4.2. Le doglianze vanno accolte. 4.2.1. La Cassazione ha affermato, in materia di riscossione delle imposte, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 5791/2008, 1144/2018 e
35128/2022).
4.2.2. A sua volta, la Consulta si è pronunciata, nella sentenza 109/2007, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 1° comma, Dlgs 546/1992, nella parte in cui non si prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.
5 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023 Al riguardo, il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione, ha (fra l'altro) affermato quanto segue: «La rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria giustifica ampiamente i penetranti poteri che la legge conferisce all'amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma certamente non implica affatto – né consente – che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice facendone una sorta di longa manus dell'amministrazione: in particolare, attribuendo al giudice poteri officiosi che, per la indeterminatezza dei presupposti del loro esercizio (o non esercizio), sono potenzialmente idonei a risolversi in una vera e propria supplenza dell'amministrazione. Il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria».
4.2.3. Ancora, Cass. 8136/2012 ha affermato che, «adempiuti gli oneri formali per la provocatio ad opponendum e instauratasi la fase contenziosa, il Fisco [è] tenuto a passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 Cc».
E dunque, nell'attuale sistema tributario, l'ente impositore ha l'onere di esternare, nell'atto di accertamento, il titolo e le ragioni giustificative della pretesa tributaria, così da consentire al contribuente di valutare se prestare acquiescenza alla stessa o, invece, proporre impugnazione. In questo secondo caso, lo stesso ente è quindi tenuto a provare l'esistenza di detta pretesa, in applicazione del principio della vicinanza della prova (Cass.
6 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023 24492/2015).
4.3. Va, quindi, chiarito che la pretesa relativa al pagamento delle imposte dovute agli enti locali si prescrive in cinque anni. Infatti, ai sensi dell'art. 1, 161° comma, l.
296/2006, gli stessi enti, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono quindi essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Dunque: «L'attività impositiva del Comune è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1, 161° comma, l. 296/2006. È anche soggetta al termine di prescrizione quinquennale (Cass. 13683/2020, 11814/2020)» (così la motivazione di Cass.
33681/2022).
4.4. Ciò premesso, si rileva che l'ente locale impositore non si è costituito in giudizio, sebbene l'DE gli abbia notificato, con Pec dell'8 gennaio 2026, l'invito a procedere in tal senso. Questo collegio, di conseguenza, non è stato posto nelle condizioni di verificare né se gli atti prodromici all'emissione delle cartelle impugnate siano stato effettivamente notificato alle ricorrenti nelle date indicate nelle cartelle, né, quindi, se sia stato rispettato l'iter procedimentale che ha portato all'emissione dell'atto qui impugnato.
Non potendosi procedere a tali verifiche, le impugnate cartelle vanno dunque annullate, giacché la mancata dimostrazione della notifica dei prodromici avvisi comporta anche un difetto di prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
5. Per completezza di motivazione, si osserva che non coglie nel segno il richiamo all'art. 68 Dl 18/2020 (convertito in l. 27/2020), effettuato dall'DE per affermare che, in base alla disciplina in esso contenuta, la procedura sarebbe legittima, e ciò perché per l'operatività della stessa era comunque richiesta (la prova del)la notifica degli avvisi di accertamento entro il termine di decadenza. 6. In conclusione, per quanto sin qui esposto, le impugnate cartelle vanno
7 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023 annullate.
7. Considerato, infine, che il ricorso è accolto unicamente per il dato formale esposto (mancata dimostrazione della notifica degli avvisi) e non per profili di accertata insussistenza dell'originaria dovutezza del tributo richiesto, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla le cartelle di pagamento indicate in epigrafe;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Palermo, 14 gennaio 2026
Il Presidente rel. est.
NO IB IO Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
8 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente e Relatore CONTE MARIO, Giudice MOGAVERO NICOLA, Giudice in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3312/2023 depositato il 9 giugno 2023 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso CF_1Ricorrente 2 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso contro Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210112231115001 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210112231115001 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210112231115002 IMU 2015
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210112231115002 TASI 2015
Richieste delle parti: Ricorrenti: Accertare e dichiarare nullo/annullare o con qualsivoglia altra statuizione rendere prive di efficacia le cartelle di pagamento n. 296 2021 011 22 311 15
001 di €1.775,42, notificata a Ricorrente_1 il 19 dicembre 2022 e n. 296 2021 011 22
311 15 002 di €1.775,42, notificata a Ricorrente 2 il 19 dicembre 2022, per le ragioni di cui al ricorso oltre che per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e decadenza dell'azione dell'amministrazione.
Accertare e dichiarare la prescrizione dell'asserito diritto al pagamento dell'imposta
Tari per l'anno 2015.
Accertare e dichiarare sospeso il versamento dell'imposta in pendenza del sequestro preventivo.
Accertare e dichiarare la riduzione dell'imposta per inagibilità a seguito di sequestro per abusivismo edilizio e conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare l'atto di accertamento impugnato.
Accertare e dichiarare in ogni caso non dovuti interessi e sanzioni per l'imposta
Tari per l'anno 2015.
Con vittoria di spese del presente giudizio.
Resistente: Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per le eccezioni che riguardano la legittimità del ruolo e/o prescrizione maturatasi prima della trasmissione del ruolo, essendo l'agente convenuto soggetto incaricato della sola riscossione coattiva e non anche il titolare del credito sostanziale e, in conseguenza di ciò, accertare e dichiarare la non integrità del contraddittorio e, al contempo disporre la chiamata in causa dell'ente impositore che ha formato il ruolo, onerando parte ricorrente di integrare il contraddittorio o, in subordine autorizzare la chiamata del terzo;
ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto il ricorso proposto e per l'effetto rigettare le domande formulate nel predetto ricorso;
per l'effetto, dichiarare il diritto dell'Agenzia Entrate-Riscossione a riscuotere le somme portate dall'intimazione di pagamento impugnata e pertanto dichiarare non maturata la prescrizione del credito vantato dall'Agenzia Entrate-Riscossione;
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023 in subordine, nell'ipotesi non temuta di parziale accoglimento del ricorso, limitare l'annullamento alle eventuali minori somme che risultassero essere non dovute.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 9 giugno 2023, e Ricorrente 2 hanno chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento delle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione
(DE) in relazione all'omesso pagamento di tributi locali richiesti dal Comune di
AC per l'anno 2015.
L'DE ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione.
2. Va, innanzi tutto, respinta la richiesta, avanzata dall'DE con nota datata 8 gennaio 2026, di essere autorizzata a chiamare in causa il Comune di AC, ente impositore.
2.1. Invero, premesso che alla presente controversia, in quanto iscritta a ruolo nel 2023, non si applica il comma 6-bis dell'art. 14 Dlgs 546/1992 (ai sensi del quale, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti), si osserva quindi che, secondo l'insegnamento della
Corte Suprema, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. 1532/2012, 10528/2017 e 8295/2018). E ciò perché nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 Dlgs n. 112 del 1999, ha natura di litis denuntiatio, sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023 (Cass. 16685/2019).
2.2. Né, comunque, questa Corte si esime dall'evidenziare che l'atto introduttivo del giudizio fu notificato all'agente della riscossione il 13 febbraio 2023 (lo afferma la stessa resistente). Dunque, ai sensi dell'art. 23 Dlgs 546/1992, esso aveva l'onere di costituirsi entro il termine di 60 giorni, decorrenti dal compimento dei 90 giorni, previsti dall'art. 17 bis
Dlgs 546/1992, dalla notifica del ricorso;
in definitiva, la costituzione doveva avvenire entro
150 giorni dalla notifica da ultimo indicata, e quindi entro giovedì 13 luglio 2023.
La costituzione in giudizio dell'DE è, invece, intervenuta (con atto datato 25 novembre 2023 e depositato) il 26 novembre 2023, e dunque oltre il suindicato termine del
13 luglio 2023.
Ora, secondo l'insegnamento della Corte Suprema (si confrontino Cass. 6734/2015
e 2585/2019), la violazione, nel processo tributario, del termine previsto dal richiamato art. 23 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta la decadenza dalla facoltà di (proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di) avanzare istanza per la chiamata di terzi (permanendo, comunque, il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 dello stesso
Dlgs 546/1992).
Per quanto precede, deve dunque concludersi – anche a prescindere dai rilievi esposti al § 2.1. – che l'DE, essendosi costituita tardivamente, è decaduta dalla facoltà di chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo.
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito del ricorso, con il quale si deduce:
- «Nullità della notifica della cartella di pagamento» in conseguenza dell'omessa indicazione della «data della consegna nella copia per il destinatario» (primo motivo);
- «Nullità della cartella di pagamento in conseguenza dell'omessa sottoscrizione dell'atto da parte del direttore dell'ufficio o, alternativamente, in conseguenza dell'assenza di prova dell'eventuale esistenza di un valido provvedimento di delega a sottoscrivere l'atto conferita ad altro funzionario in possesso dei necessari requisiti» (secondo motivo);
- «Nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione» (terzo motivo);
- «Sospensione per gli immobili sequestrati. Riduzione per sequestro per abusi edilizi e relativa inagibilità del bene immobile» (quarto motivo);
4 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023 - «Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento Imu» (quinto motivo);
- «Prescrizione» (sesto motivo);
- «Decadenza dell'amministrazione finanziaria» dal potere di accertare l'Imu relativa all'anno 2015 (settimo motivo).
4. Ciò posto, la Corte ritiene di poter decidere la causa sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, fra le altre, Cass. 363/2019).
4.1. Ci si riferisce alle doglianze contenute nel quinto e nel sesto motivo, con il quale – come si è detto – le ricorrenti ancorano l'eccezione di nullità degli atti qui impugnati all'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e alla conseguente prescrizione del potere impositivo.
4.2. Le doglianze vanno accolte. 4.2.1. La Cassazione ha affermato, in materia di riscossione delle imposte, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 5791/2008, 1144/2018 e
35128/2022).
4.2.2. A sua volta, la Consulta si è pronunciata, nella sentenza 109/2007, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 1° comma, Dlgs 546/1992, nella parte in cui non si prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.
5 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023 Al riguardo, il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione, ha (fra l'altro) affermato quanto segue: «La rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria giustifica ampiamente i penetranti poteri che la legge conferisce all'amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma certamente non implica affatto – né consente – che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice facendone una sorta di longa manus dell'amministrazione: in particolare, attribuendo al giudice poteri officiosi che, per la indeterminatezza dei presupposti del loro esercizio (o non esercizio), sono potenzialmente idonei a risolversi in una vera e propria supplenza dell'amministrazione. Il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria».
4.2.3. Ancora, Cass. 8136/2012 ha affermato che, «adempiuti gli oneri formali per la provocatio ad opponendum e instauratasi la fase contenziosa, il Fisco [è] tenuto a passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 Cc».
E dunque, nell'attuale sistema tributario, l'ente impositore ha l'onere di esternare, nell'atto di accertamento, il titolo e le ragioni giustificative della pretesa tributaria, così da consentire al contribuente di valutare se prestare acquiescenza alla stessa o, invece, proporre impugnazione. In questo secondo caso, lo stesso ente è quindi tenuto a provare l'esistenza di detta pretesa, in applicazione del principio della vicinanza della prova (Cass.
6 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023 24492/2015).
4.3. Va, quindi, chiarito che la pretesa relativa al pagamento delle imposte dovute agli enti locali si prescrive in cinque anni. Infatti, ai sensi dell'art. 1, 161° comma, l.
296/2006, gli stessi enti, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono quindi essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Dunque: «L'attività impositiva del Comune è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1, 161° comma, l. 296/2006. È anche soggetta al termine di prescrizione quinquennale (Cass. 13683/2020, 11814/2020)» (così la motivazione di Cass.
33681/2022).
4.4. Ciò premesso, si rileva che l'ente locale impositore non si è costituito in giudizio, sebbene l'DE gli abbia notificato, con Pec dell'8 gennaio 2026, l'invito a procedere in tal senso. Questo collegio, di conseguenza, non è stato posto nelle condizioni di verificare né se gli atti prodromici all'emissione delle cartelle impugnate siano stato effettivamente notificato alle ricorrenti nelle date indicate nelle cartelle, né, quindi, se sia stato rispettato l'iter procedimentale che ha portato all'emissione dell'atto qui impugnato.
Non potendosi procedere a tali verifiche, le impugnate cartelle vanno dunque annullate, giacché la mancata dimostrazione della notifica dei prodromici avvisi comporta anche un difetto di prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
5. Per completezza di motivazione, si osserva che non coglie nel segno il richiamo all'art. 68 Dl 18/2020 (convertito in l. 27/2020), effettuato dall'DE per affermare che, in base alla disciplina in esso contenuta, la procedura sarebbe legittima, e ciò perché per l'operatività della stessa era comunque richiesta (la prova del)la notifica degli avvisi di accertamento entro il termine di decadenza. 6. In conclusione, per quanto sin qui esposto, le impugnate cartelle vanno
7 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023 annullate.
7. Considerato, infine, che il ricorso è accolto unicamente per il dato formale esposto (mancata dimostrazione della notifica degli avvisi) e non per profili di accertata insussistenza dell'originaria dovutezza del tributo richiesto, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla le cartelle di pagamento indicate in epigrafe;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Palermo, 14 gennaio 2026
Il Presidente rel. est.
NO IB IO Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
8 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3312/2023