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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PITTALIS ANGELA, Presidente
SECCHI EMILIO, LA
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 346/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Abaco S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 213 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
-dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Resistente/Appellato:
-dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 213 del 16 maggio 2025, relativo a ICI anno 2011 ed IMU anno 2012 deducendone l'illegittimità per vizi propri e per invalidità degli atti presupposti, mai ritualmente notificati, nonché per intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa tributaria.
Parte ricorrente ricorreva per i seguenti motivi:
1. Nullità del preavviso per vizi propri e degli atti presupposti.
L'atto impugnato è affetto da nullità per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento ed ingiunzioni fiscali), in violazione dell'art. 7 L. 212/2000.
2. Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Gli avvisi di accertamento, se mai notificati, sarebbero prescritti per il 2011, il 31 dicembre 2016 e per il 2012, il 31 dicembre 2017.
3. Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria
L'art. 77, co.
2-bis del D.P.R. 602/1973 richiede un debito “certamente notificato e non contestato”. In mancanza di regolare notifica dell'ingiunzione, l'iscrizione ipotecaria è nulla.
Si costituiva in giudizio ABACO S.p.A., eccependo l'infondatezza del ricorso e rappresentando l'intervenuta attività di riscossione sulla base di titoli ritenuti validi.
Successivamente, come risulta dagli atti e dalla memoria illustrativa congiunta depositata, la resistente procedeva ad annullare parzialmente in autotutela il preavviso impugnato, limitatamente alla posizione relativa all'ingiunzione n. 20191680898930000002434 del 6 febbraio 2019 (IMU 2012).
In data 23 dicembre 2025 la ricorrente presentava istanza di rateizzazione, accolta dalla resistente con emissione del Piano di Rateizzazione n. 279 del 13 gennaio 2026.
Le Parti in causa comunicano che sono addivenute ad un accordo conciliativo mediante la stipula del Piano di Rateizzazione N. 279 del 13 gennaio 2026, pertanto chiedono congiuntamente che la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Sassari dichiari cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo conciliativo perfezionato tra le parti, ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992
n. 546 (Conciliazione fuori udienza) e allegato agli atti del processo, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, la Corte rileva la cessata materia del contendere e, conseguentemente, dichiara l'estinzione del giudizio.
In merito alle spese processuali, considerata la definizione conciliativa della controversia, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti in causa.
Sassari 03 febbraio 2026
Il Giudice LA La Presidente
Dott. Emilio Secchi Dott.ssa Angela Pittalis
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PITTALIS ANGELA, Presidente
SECCHI EMILIO, LA
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 346/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Abaco S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 213 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
-dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Resistente/Appellato:
-dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 213 del 16 maggio 2025, relativo a ICI anno 2011 ed IMU anno 2012 deducendone l'illegittimità per vizi propri e per invalidità degli atti presupposti, mai ritualmente notificati, nonché per intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa tributaria.
Parte ricorrente ricorreva per i seguenti motivi:
1. Nullità del preavviso per vizi propri e degli atti presupposti.
L'atto impugnato è affetto da nullità per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento ed ingiunzioni fiscali), in violazione dell'art. 7 L. 212/2000.
2. Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Gli avvisi di accertamento, se mai notificati, sarebbero prescritti per il 2011, il 31 dicembre 2016 e per il 2012, il 31 dicembre 2017.
3. Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria
L'art. 77, co.
2-bis del D.P.R. 602/1973 richiede un debito “certamente notificato e non contestato”. In mancanza di regolare notifica dell'ingiunzione, l'iscrizione ipotecaria è nulla.
Si costituiva in giudizio ABACO S.p.A., eccependo l'infondatezza del ricorso e rappresentando l'intervenuta attività di riscossione sulla base di titoli ritenuti validi.
Successivamente, come risulta dagli atti e dalla memoria illustrativa congiunta depositata, la resistente procedeva ad annullare parzialmente in autotutela il preavviso impugnato, limitatamente alla posizione relativa all'ingiunzione n. 20191680898930000002434 del 6 febbraio 2019 (IMU 2012).
In data 23 dicembre 2025 la ricorrente presentava istanza di rateizzazione, accolta dalla resistente con emissione del Piano di Rateizzazione n. 279 del 13 gennaio 2026.
Le Parti in causa comunicano che sono addivenute ad un accordo conciliativo mediante la stipula del Piano di Rateizzazione N. 279 del 13 gennaio 2026, pertanto chiedono congiuntamente che la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Sassari dichiari cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo conciliativo perfezionato tra le parti, ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992
n. 546 (Conciliazione fuori udienza) e allegato agli atti del processo, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, la Corte rileva la cessata materia del contendere e, conseguentemente, dichiara l'estinzione del giudizio.
In merito alle spese processuali, considerata la definizione conciliativa della controversia, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti in causa.
Sassari 03 febbraio 2026
Il Giudice LA La Presidente
Dott. Emilio Secchi Dott.ssa Angela Pittalis