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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice MITOLA MARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1663/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin N. 3 70100 Bari BA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IPOTECA n. REG.PART. 1913 REG.GEN.11335
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2695/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la iscrizione ipotecaria n. REG.PART. 1913 REG.GEN.11335 in epigrafe indicata , eseguita il 09.06.2009 (per un importo di Euro 76.073,29, pari al doppi della sorte capitale del debito) e di cui ha assunto avere avuto contezza solo il 14.6.2025.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Omessa notifica della comunicazione preventiva.
2-Omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento.
3-Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi creditori.
4-Sproporzione tra la iscrizione, eseguita su quattro unità immobiliari, e la entità del debito.
5-Omessa notifica dl altre cartelle
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che , nella specie, la iscrizione ipotecaria è stata eseguita il 09.06.2009 e, pertanto, in epoca precedente l'intervento legislativo di cui al DL n. 70/2011 che ha previsto la notifica di comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria.
Tanto senza decampare dal rilievo che due delle due unità immobiliari oggetto di iscrizione ipotecaria sono state vendute nel 2016 in sede giudiziaria nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare incoata dal Condominio Indirizzo_1 in danno del ricorrente, sicchè, comunque , quest'ultimo ha avuto contezza della presenza della iscrizione quanto meno al momento della ricezione della notifica del pignoramento , a far tempo dalla quale è iniziato a decorrere ed è maturato il termine utile per la eventuale impugnazione solo qui tardivamente proposta.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo ed al quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si rileva che, siccome evincibile dalle risultanza processuali e, segnatamente dalla documentazione prodotta dall'Agente per la Riscossione, in ogni caso le cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria hanno costituito da parte del contribuente (sì da ritenerne la acquisita la contezza e la intervenuta definitività per omessa impugnazione) oggetto di istanza rottamazione ter il 23.7.2019 e, successivamente, di rottamazione quater il 21.4.2023. Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al terzo motivo si osserva che la normativa prevede la sola indicazione delle modalità di calcolo ex art. 30 DPR n. 602/1973 (il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente e, come precisato dal giudice di legittimità, è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale ed i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati: cfr. Cass. 15.04.2011 n. 8613), sicchè incombe al contribuente l'onere, nella specie non compiutamente assolto , di provare, attraverso puntuale ricostruzione, la non rispondenza del computo di interessi indicati a quello riveniente dalla corretta applicazione della normativa di riferimento.
Del pari prevista ed indicata dal legislatore è la misura dell'aggio spettante al OR.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al quarto motivo si rileva che nessuna disposizione legislativa impone un limite alla funzione conservativa del credito propria della iscrizione ipotecaria (salva la possibilità del debitore di chiederne la riduzione).
In ogni caso, ripetesi, due delle due unità immobiliari oggetto di iscrizione ipotecaria sono state vendute nel 2016 in sede giudiziaria nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare incoata dal Indirizzo_1Condominio in danno del ricorrente, sicchè , in ogni caso, tenuto conto della entità del debito (Euro 25.000,00, cui vanno aggiunti i successivi accessori) e delle u.i. rimaste (una Luogo_1 Indirizzo_2abitazione ultrapopolare di 1,5 vani ed un locale/deposito di mq 37), in alla
) non sussistono comunque i presupposti fattuali e giuridici per alcuna riduzione,
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 2:
-Rigetta il ricorso .
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge dovuti , con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice MITOLA MARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1663/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin N. 3 70100 Bari BA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IPOTECA n. REG.PART. 1913 REG.GEN.11335
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2695/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la iscrizione ipotecaria n. REG.PART. 1913 REG.GEN.11335 in epigrafe indicata , eseguita il 09.06.2009 (per un importo di Euro 76.073,29, pari al doppi della sorte capitale del debito) e di cui ha assunto avere avuto contezza solo il 14.6.2025.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Omessa notifica della comunicazione preventiva.
2-Omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento.
3-Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi creditori.
4-Sproporzione tra la iscrizione, eseguita su quattro unità immobiliari, e la entità del debito.
5-Omessa notifica dl altre cartelle
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che , nella specie, la iscrizione ipotecaria è stata eseguita il 09.06.2009 e, pertanto, in epoca precedente l'intervento legislativo di cui al DL n. 70/2011 che ha previsto la notifica di comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria.
Tanto senza decampare dal rilievo che due delle due unità immobiliari oggetto di iscrizione ipotecaria sono state vendute nel 2016 in sede giudiziaria nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare incoata dal Condominio Indirizzo_1 in danno del ricorrente, sicchè, comunque , quest'ultimo ha avuto contezza della presenza della iscrizione quanto meno al momento della ricezione della notifica del pignoramento , a far tempo dalla quale è iniziato a decorrere ed è maturato il termine utile per la eventuale impugnazione solo qui tardivamente proposta.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo ed al quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si rileva che, siccome evincibile dalle risultanza processuali e, segnatamente dalla documentazione prodotta dall'Agente per la Riscossione, in ogni caso le cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria hanno costituito da parte del contribuente (sì da ritenerne la acquisita la contezza e la intervenuta definitività per omessa impugnazione) oggetto di istanza rottamazione ter il 23.7.2019 e, successivamente, di rottamazione quater il 21.4.2023. Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al terzo motivo si osserva che la normativa prevede la sola indicazione delle modalità di calcolo ex art. 30 DPR n. 602/1973 (il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente e, come precisato dal giudice di legittimità, è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale ed i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati: cfr. Cass. 15.04.2011 n. 8613), sicchè incombe al contribuente l'onere, nella specie non compiutamente assolto , di provare, attraverso puntuale ricostruzione, la non rispondenza del computo di interessi indicati a quello riveniente dalla corretta applicazione della normativa di riferimento.
Del pari prevista ed indicata dal legislatore è la misura dell'aggio spettante al OR.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al quarto motivo si rileva che nessuna disposizione legislativa impone un limite alla funzione conservativa del credito propria della iscrizione ipotecaria (salva la possibilità del debitore di chiederne la riduzione).
In ogni caso, ripetesi, due delle due unità immobiliari oggetto di iscrizione ipotecaria sono state vendute nel 2016 in sede giudiziaria nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare incoata dal Indirizzo_1Condominio in danno del ricorrente, sicchè , in ogni caso, tenuto conto della entità del debito (Euro 25.000,00, cui vanno aggiunti i successivi accessori) e delle u.i. rimaste (una Luogo_1 Indirizzo_2abitazione ultrapopolare di 1,5 vani ed un locale/deposito di mq 37), in alla
) non sussistono comunque i presupposti fattuali e giuridici per alcuna riduzione,
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 2:
-Rigetta il ricorso .
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge dovuti , con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)