Sentenza 23 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 15 dicembre 2022
Sentenza 20 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03403/2026REG.PROV.COLL.
N. 05075/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5075 del 2024, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale di AL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
RG Center S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Katia Palladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di AL (Sezione Terza) n. 3003/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RG Center S.r.l;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. TI ZA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1.1. La Soc. RG Center S.r.l. è stata costituita il 5 febbraio 2009 quale soggetto giuridico in forma mista pubblico/privato ai sensi dell’art. 9 bis D.lgs. n. 509/1992 e della Delibera R.C. n. 1898 del 4 novembre 2004, tra l’A.S.L. AL, con quota sociale maggioritaria del 51%, e la soc. I.C.M. - Istituto Clinico Mediterraneo S.p.a. (già Casa di Cura Malzoni) con quota sociale del 49%, al precipuo fine di realizzare un progetto di sperimentazione di “ radioterapia-radiochirurgia stereotassica ” autorizzato con D.G.R.C. n. 1336/2005.
Successivamente, con il D.C.A. della Regione Campania n. 54 del 21 giugno 2016, veniva dichiarato definitivamente concluso il progetto di sperimentazione gestionale tra le parti, come sancito dalla Deliberazione del Commissario ad acta n. 783 del 24 giugno 2016 e dalla Deliberazione del D.G. della A.S.L. AL n. 132 del 21 febbraio 2017.
Infine nel 2019 il socio pubblico (A.S.L. AL) veniva estromesso dalla compagine societaria per mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, come definitivamente acclarato dal Tribunale delle Imprese di Napoli con la sentenza n. 3688/2023, pubblicata il 6 aprile 2023, passata in autorità di cosa giudicata.
1.2. Ciò premesso, la vicenda contenziosa ha ad oggetto la remunerazione delle prestazioni rese da RG Center per circa 8 mesi - da giugno 2016 e febbraio 2017 - allorquando era ancora un soggetto giuridico misto pubblico/privato ma non ancora accreditato presso il SN (essendo l’accreditamento intervenuto, appunto, nel mese di febbraio 2017).
In particolare la A.S.L. AL, a conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico aziendale indetto per stabilire la valorizzazione delle prestazioni erogate dalla ricorrente da giugno 2016 a febbraio 2017 (quando è poi intervenuto l’accreditamento definitivo della RG), ha adottato il provvedimento n. prot. 59970 del 4 marzo 2019, avente ad oggetto “ Notifica tariffa e compensi relativi alla prestazione rese dal giugno 2016 al febbraio 2017 ”. In sostanza la A.S.L. di AL ha riconosciuto che la RG ha utilmente erogato, per il periodo giugno 2016 a febbraio 2017, prestazioni di radioterapia stereotassica a carico del sistema sanitario che, pertanto, vanno pagate; ma ha inteso modificare le tariffe, riducendole del 27% rispetto a quelle approvate dalla Regione.
1.3. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. Campania, Sezione staccata di AL (conseguente a trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), RG ha impugnato il suddetto provvedimento della A.S.L. n. prot. 59970 del 4 marzo 2019, avente ad oggetto “ Notifica tariffa e compensi relativi alla prestazione rese dal giugno 2016 al febbraio 2017 ”, nella parte in cui pregiudica la sua posizione, disponendo una decurtazione tariffaria del 27% per la remunerazione delle prestazioni di radiochirurgia stereotassica erogate dalla struttura in quel periodo; nonché il provvedimento contenente alcuni chiarimenti e la conferma delle precedenti determinazioni, datato 25 marzo 2019 dell’A.S.L. di AL ed i verbali e gli atti del tavolo tecnico indetto dall’A.S.L. e richiamato nelle due note sopra citate.
1.4. Si è costituita per resistere al ricorso la A.S.L. di AL.
1.5. Con sentenza n. 3003 del 20 dicembre 2023, il T.A.R. adito ha accolto il ricorso proposto da GE annullando gli atti impugnati per difetto di istruttoria e di motivazione con conseguente obbligo da parte dell’A.S.L. resistente di rideterminarsi applicando i parametri di legge, nel contraddittorio con la parte ricorrente.
1.6. Con atto notificato il 19 giugno 2024 la A.S.L. AL ha appellato la suddetta sentenza, affidando il gravame a due motivi di ricorso così rubricati:
I- “ Error in procedendo ed error in iudicando sul Capo 7 e 7.1- della sentenza ”.
II- “ Error in procedendo ed error in iudicando sul Capo 7- 7.2 della sentenza ”.
1.7. Si è costituita in appello RG chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato.
1.8. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con la sentenza gravata il T.A.R. AL ha accolto il ricorso sulla scorta delle seguenti motivazioni:
“ - l’A.S.L. resistente ha scientemente consentito la prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni dopo il mese di giugno 2016 e fino al febbraio 2017, quando era consapevole che il regime di sperimentazione si sarebbe interrotto (circostanza confermata anche dal difensore di parte resistente in udienza, con la specificazione che ciò sarebbe accaduto al precipuo scopo di garantire la fruibilità del servizio in aree ove non vi erano immediate alternative);
- nell’assumere una decisione in chiave riduttiva della remunerazione delle prestazioni già erogate (peraltro in un tempo abbastanza risalente), l’A.S.L. avrebbe dovuto definire il quantum dovuto sulla base dei parametri di legge (DM 15.4.1994 e s.m.i. e d.lgs. 502/92), orientati proprio alla rifusione dei costi della produzione;
- nel caso di specie, peraltro, l’applicazione dei citati parametri è già stata effettuata dal Ministero della Salute - con DM del 18/10/12 - e dalla Regione Campania - con DCA 32/13;
- al contrario, non si comprende sulla base di quali coordinate normative siano state applicate le decurtazioni contestate, che, lo si ribadisce, dovrebbero comunque garantire la copertura dei costi per le prestazioni effettivamente erogate;
- anche a voler ipotizzare uno scostamento motivato rispetto ai parametri normativi sopra indicati, non è dato rinvenire, dagli atti dell’istruttoria, una ragione coerente che lo giustifichi, di talché il provvedimento appare illogico ”.
3. La A.S.L. AL ha appellato la sentenza articolando due motivi di gravame con i quali ha in sostanza riproposto le difese articolate nel primo grado di giudizio.
3.1. Con il primo motivo la A.S.L. sostiene che la società RG Center ha conseguito l’accreditamento definitivo soltanto nel febbraio 2017, sicché prima di quella data essa ha potuto erogare al pubblico le prestazioni di radioterapia stereotassica in quanto rese nell’ambito di un progetto di sperimentazione regionale avviato nel 2005 e concluso nel maggio 2016.
Sostiene inoltre che l’art. 8 bis D.lgs. n. 502/1992 statuisce che l’espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del S.S.N. è subordinato non solo all’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992.
Ne inferisce che, conseguentemente, in assenza di accreditamento ed in assenza di contratto ex art. 8 quinquies del D.L.vo n. 502/1992, la società avrebbe operato sine titulo nel periodo tra giugno 2016 e febbraio 2017; e che solo impropriamente la A.S.L., nel provvedimento impugnato, avrebbe denominato come “ tariffa ” la remunerazione delle citate prestazioni, trattandosi al contrario di un “ indennizzo ” a copertura dei costi per prestazioni effettivamente erogate ma non liquidabili con la medesima tariffa prevista per quelle erogate in regime di sperimentazione.
Sostiene, altresì, che non può essere ritenuta censurabile la condotta dell’A.S.L. AL per aver “ consentito ” la prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni dopo giugno 2016 e fino a febbraio 2017 e che la società di propria iniziativa sceglieva di continuare ad erogare le prestazioni di radioterapia stereotassica, naturalmente non in nome e per conto del SN ma nell’ambito del libero mercato delle prestazioni sanitarie.
Conclude che RG Center S.r.l. non può pertanto dolersi dell’iniziativa della appellante di riconoscerle, per il periodo in cui non era accreditata con il SN (giugno 2016-febbraio 2017), soltanto i costi di produzione e non l’utile di impresa.
3.2. Con il secondo motivo la A.S.L. AL si duole del capo della sentenza che ha annullato i provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il giudice di prime cure non avrebbe debitamente considerato che, da un lato, la società appellata non era legittimata a dolersi né a pretendere alcuna remunerazione per le prestazioni rese al di fuori dell’accreditamento istituzionale e senza la stipula del contratto ex art.8 quinquies, comma 2, D.lgs. n. 502/1992; dall’altro, che la società appellata poteva al più ottenere solo di essere rimborsata/ristorata dei costi sostenuti sulla scorta dei pacifici principi vigenti nel nostro ordinamento.
A fronte di ciò nessun vizio di istruttoria e di motivazione sarebbe ravvisabile nell’operato dall’A.S.L. AL, perché diversamente da quanto opinato dal T.A.R. l’alternativa a detta determinazione sarebbe stata non già di remunerare le prestazioni per cui è causa in base al DM del 18 ottobre 2012 e al D.C.A. Regione Campania n. 32/2013, bensì quella di non riconoscere alcunché alla società appellata per le prestazioni rese nel periodo in esame.
4. L’appello è infondato.
5.1. Quanto al primo motivo va intanto premesso che il centro originario ricorrente, prima del periodo (giugno 2016-febbraio 2017) cui afferisce il provvedimento impugnato in prime cure, aveva operato quale socio di minoranza nell’ambito di una società mista a prevalente partecipazione della A.S.L. per la realizzazione di un progetto di sperimentazione ai sensi dell’articolo 9- bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: tale circostanza non era impedita dal fatto che il medesimo centro era all’epoca sprovvisto di accreditamento (lo avrebbe conseguito solo nel febbraio del 2017), stante la qualificazione delle società miste de quibus come società in-house , la cui costituzione da parte delle aziende sanitarie è consentita solo per la realizzazione dei progetti di sperimentazione di cui al citato articolo 9- bis e in via generale sarebbe vietata dal comma 4 del medesimo articolo (cfr. Cons. Stato, ad. pl., 3 marzo 2008, n. 1); con conseguente estraneità all’ordinario circuito accreditamento-autorizzazione-contratto necessario per poter erogare prestazioni sanitarie per conto (e a carico) del S.S.N., come confermato dalla previsione per cui in sede di costituzione delle società miste in questione deve essere assicurata solo la “ coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ” (articolo 9- bis , d.lgs. n. 502/1992) e le stesse non sono soggette agli stringenti limiti di budget che invece le strutture accreditate sono tenute a rispettare.
5.2. Ciò premesso, le prestazioni per cui è causa sono state rese da RG Center per circa 8 mesi - da giugno 2016 e febbraio 2017 - allorquando era incontestabilmente ancora un soggetto giuridico misto pubblico/privato, sebbene non ancora accreditato presso il SN (essendo l’accreditamento intervenuto appunto nel mese di febbraio 2017).
5.3. Soltanto con Deliberazione del Direttore Generale n. prot. 132 del 21 febbraio 2017 la A.S.L. AL (come detto ancora socio di maggioranza di GE) - prendendo atto che la Regione Campania con D.C.A. n. 54 del 21 giugno 2016 aveva dichiarato concluso il progetto di sperimentazione gestionale “ radioterapia-radiochirurgia sterotassica ” tra A.S.L. AL e la Casa di Cura Privata Malzoni S.p.a. di Agropoli, e dando atto che le attività di liquidazione della società in house erano ancora in corso - ha ritenuto necessario (come si legge nell’atto) dichiarare definitivamente conclusa la sperimentazione gestionale “ al fine di cristallizzare l’aspetto pubblicistico del rapporto … ”.
5.4. Ne consegue, pertanto, che si appalesa pertanto del tutto infondata la tesi dell’appellante secondo cui “ … il soggetto giuridico, oramai interamente privato, di propria iniziativa sceglieva di continuare ad erogare le prestazioni di radioterapia stereotassica, naturalmente non in nome e per conto del SN ma nell’ambito del libero mercato delle prestazioni sanitarie ”.
Al riguardo si osserva:
- che le prestazioni di cui si controverte non sono state rese da un soggetto privato sine titulo (cioè privo di accreditamento e di accordo contrattuale) in condizioni di libero mercato, ma sono state rese dalla stessa società in house di cui la A.S.L. deteneva la quota maggioritaria, ed in prosecuzione, dopo che la Regione Campania aveva dichiarato concluso il progetto di sperimentazione;
- che non risulta fondata la tesi secondo cui le prestazioni in esame siano state soltanto “ consentite ” o tollerate dalla A.S.L., e ciò proprio perché rese non già da un soggetto privato ma dalla stessa società mista di cui la A.S.L. deteneva il 51% delle quote; tanto che l’erogazione delle prestazioni è proseguita fin quando - con la citata Deliberazione del Direttore Generale n. prot. 132 del 21 febbraio 2017 - la A.S.L. ha finalmente ritenuto di dichiarare definitivamente conclusa la sperimentazione gestionale “ al fine di cristallizzare l’aspetto pubblicistico del rapporto … ”;
- che, peraltro, soltanto nel 2019 il socio pubblico (A.S.L. AL) veniva estromesso dalla compagine societaria per mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, come definitivamente acclarato dal Tribunale delle Imprese di Napoli con la sentenza n. 3688/2023, pubblicata il 6 aprile 2023, passata in autorità di cosa giudicata.
5.5 Alla luce di quanto precede, si rivela del tutto condivisibile la decisione del T.A.R. laddove il giudice di prime cure ha osservato che “ l’A.S.L. resistente ha scientemente consentito la prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni dopo il mese di giugno 2016 e fino al febbraio 2017 … ”, dovendosi anzi a fortiori rilevare che dette prestazioni appaiono dalla stessa A.S.L. volute ed erogate per mezzo della società mista costituita ad hoc , stante la sua perdurante qualità di socio maggioritario e di controllo della società (non essendo stata ancora portata a termine la sua liquidazione - come ammesso pacificamente nella delibera citata - ed essendo la A.S.L. definitivamente uscita dalla compagine sociale soltanto nel 2019) . Con conseguente infondatezza del primo motivo di gravame.
6. Infondato è anche il secondo motivo di appello, dovendosi confermare la sentenza anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha rilevato il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria che inficiano gli atti gravati in primo grado.
Sotto questo profilo, dall’esame dei provvedimenti impugnati non si comprende sulla base di quali coordinate normative - nemmeno ostese in appello - sia stata applicata la contestata decurtazione del 27% che, in ogni caso, dovrebbe comunque garantire la copertura dei costi per le prestazioni effettivamente erogate tenuto anche conto che tale modus operandi contrasta con i crediti iscritti in bilancio dalla società mista ed approvati dalla stessa A.S.L..
Il criterio (approssimativo e forfetario) adottato per il calcolo della tariffa non trova nemmeno corrispondenza in nessuna attività istruttoria, tantomeno in quanto previsto dal DM 15 aprile 1994 e s.m.i. e dal d.lgs. n. 502/1992 che si fonda su parametri prefissati ed inderogabili (costo del personale direttamente impiegato; costo dei materiali consumati; costo delle apparecchiature utilizzate e tasso di utilizzo; costi generali), i quali si ispirano alla logica di remunerare i costi della produzione (peraltro nel caso di specie già individuati dal Ministero della Salute - con DM del 18 ottobre 2012 - e dalla Regione Campania - con DCA n. 32/2013).
Ne consegue che appare condivisibile la motivazione adottata dal giudice di prime cure il quale ha sottolineato che “ anche a voler ipotizzare uno scostamento motivato rispetto ai parametri normativi sopra indicati, non è dato rinvenire, dagli atti dell’istruttoria, una ragione coerente che lo giustifichi, di talché il provvedimento appare illogico ”.
7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e va respinto.
8. Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL EC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
TI ZA, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| TI ZA | EL EC |
IL SEGRETARIO