Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7492 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA7492 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO LI CompENSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: QUIDAZIONE C.T.V. - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 22807/99 ---- - Consigliere Dott. Ugo RIGGIO 22807/99 1921100 Cron. 17288 MENSITIERI - Rel. Consigliere Dott. Alfredo Rep. 2769 Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Dott. Sergio DEL CORE Ud.21/02/01 ha pronunciato la seguente SEN TE NZA у н sul ricorso proposto da: в CASTELLI FULVIO, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUP V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO Richiesta copia studio VITALE, difeso dall'avvocati FULVIO CASTELLI, giusta dal Sig. per diritti L.3900 delega in atti;
il 4.GIU 2001 ricorrente IL CANCELLIERE 13000
contro
LL DI UR ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLINA 24, presso lo studio dell'avvocato OF455592 dall'avvocato FRANCESCOALESSANDRO VANNUCCI, difeso STRANO TAGLIARENI, giusta delega in atti;
- controricorrente 2001 e sul 2° ricorso n° 01921/00 proposto da: 330 -1- RAG. DIST FRANCESCO, SO PLACIDO, elettivamente domiciliati in ROMA,OMA VIA P DE CRISTOFARO 46, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PICCIALUTI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE CATANIA DIMITRIU, giusta delega in atti;
ricorrenti nonchè
contro
DI UR ET, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLINA 24, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VANNUCCI, difeso dall'avvocato FRANCESCO g n STRANO TAGLIARENI, giusta delega in atti;
a controricorrente al ricorso incidentale Rep avverso il provvedimento n. R.G!685/99 del Tribunale di CATANIA, depositato il 01/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo udienza del 21/02/01 dal MENSITIERI;
udito l'Avvocato Giorgio PICCIALUTI, difensore dei ricorrenti DI ST E SO, che ha chiesto accoglimento del ricorso R.G.1921/2000; udito l'Avvocato AN STRANO TAGLIARENI, difensore del resistente DI UR ET, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso, previa -2- riunione,per l'accoglimento dei due ricorsi. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 11, comma 5, L. luglio 1980 n. 319, ON Di UR proponeva Tribunale Civile di opposizione, dinanzi al Catania, avverso il decreto del 22 giugno 1998 con il quale il Tribunale Penale di quella città aveva liquidato in L. 330.000.000 i compensi dovuti a AN Di ST, LA CO e VI l'espletamento del mandato peritale LL per conferito con ordinanza 19/22.7.97 nei loro procedimenti n. ri 391 e 392/95 R.S.S. pendenti dinanzi a quell'Ufficio. Tribunale, con ordinanza del 19.2 Il revocava il provvedimento di liquidazione 1.3.1999, riducendo i compensi nella complessiva somma di L. 21.600.000 oltre accessori come per legge. Avverso tale pronuncia VI LL da una parte e AN Di ST e LA CO, distinti dall'altra, hanno proposto Vricorsi per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., sulla base rispettivamente di cinque ed otto motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso ON Di UR. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso lo stesso provvedimento (art. 335 c.p.c.). Conformemente a Cass. Sez. Unite n. 434 del 2000 rileva il Collegio che avversO il provvedimento di liquidazione degli onorari al procedimento consulente tecnico nominato in un penale ed adottato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 8 luglio 1980 n. 319, dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile opposizione, con le forme di cui all'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, innanzi al Tribunale o оны alla Corte d'appello penali cui appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto rapporto d'incidentalità attesa l'esistenza di un e il processo penale dal tra questo procedimento quale deriva e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile ricorso alla Corte di cassazione penale ai sensi dell'art. 111, comma 2, cost., nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Nel caso però in cui l'opposizione, come nella fattispecie in esame, sia stata proposta dinanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e non decidere nel merito. 5 L'impugnazione, ex art. 111 Cost., del provvedimento reso dal giudice civile va proposta innanzi alla Corte di cassazione civile, ma questa, pronunciando sul ricorso, rilevata 1'improponi- bilità della domanda, deve cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, срс, l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proposto. L'ordinanza del Tribunale civile di Catania, che ha deciso nel merito su domanda improponibile, va pertanto cassata senza rinvio, mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, cassa senza rinvio la decisione impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio di 4 T . cassazione. A 1 1 4 0 Shown Roma 21 febbraio 2001. 9 E L L t E a D d o D i t n i a 9 s O r O I o 8 T e t C . v a N EL Martie te I r 6 E t F is 6 C F c E g b a e 4 M U U D s n R n a D IL CANCELLERE C1 o i s p a s . s . e e Paco Talarico D p z i ( R l l ( I DEPOSITATO IN LL - 4GIU. 2001 Roma CANCELLIERE lezit IL 40000 280000 6