Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00728/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Valori, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Simone Valori in Empoli, piazza della Vittoria, 33;
contro
Questura di Firenze e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto, prot. n. -OMISSIS-, recante data -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-con il quale il Questore della Provincia di Firenze ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. VA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il decreto (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di Firenze ha respinto l’istanza diretta ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
Si sostiene che il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- per circa 30 anni e fino all'anno 2022, ha ottenuto e ripetutamente rinnovato la licenza di porto d'armi ad uso di caccia, senza aver mai dato luogo a rilievi di sorta, avendo sempre adottato nella tenuta e gestione delle armi per la caccia un comportamento rispettoso delle prescrizioni imposte, improntato alla necessaria diligenza e senza aver mai adottato alcun contegno pericoloso per la propria o altrui incolumità.
Oltre alla sentenza del -OMISSIS- con la quale il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 81c.p. e 23 L. n. 110/1975, 2 L. n. 895/1967 e per il possesso di una carabina ad aria compressa senza averla denunciata (reato estinto da 21 anni), il provvedimento di rigetto ora impugnato è motivato in considerazione dell’esistenza di una condanna per bancarotta fraudolenta e di tre sentenze che hanno accertato l’omesso versamento dei contributi previdenziali, fattispecie queste ultime che sono state valutate dalla Questura di Firenze come sintomatiche dell’assenza del requisito della buona condotta.
Il ricorrente evidenzia che la condanna del 1998 relativa ad un patteggiamento del delitto di omessa denuncia di armi, risalirebbe a oltre 21 anni prima e farebbe riferimento ad una fattispecie per la quale sarebbe intervenuta l’estinzione del reato, mentre con riguardo ai delitti di bancarotta fraudolenta e di omesso versamento dei contributi previdenziali (per i quali ha riportato una condanna ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, in un primo decreto penale di condanna con multa per euro 2.150,00, in un secondo decreto penale di condanna una multa per euro 4.300,00, e in un terzo decreto penale di condanna per euro 4.224,00), non ricorrerebbero le condizioni ostative di cui all’art. 43 TULPS;
Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 10 ottobre 2024 e con ordinanza n. 598/2024 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo “ che, impregiudicata ogni valutazione sul merito del ricorso, non sussiste il presupposto del periculum ”.
All’udienza del 26 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere.
1.1 Il ricorrente ha evidenziato che le condanne per insolvenza fraudolenta e per omesso versamento dei contributi previdenziali erano da ricondurre al fallimento dell’impresa di famiglia (la -OMISSIS- -OMISSIS- & co. s.n.c.) e riguardavano fattispecie in relazione alle quali era seguita l’applicazione del beneficio della pena condizionalmente sospesa, nonché e per quanto riguarda i tre diversi procedimenti penali relativi ai reati di omesso versamento di contributi previdenziali, lo stesso ricorrente era stato condannato al pagamento della pena pecuniaria della multa, poi interamente pagata.
1.2 Ne consegue che il provvedimento di rigetto è stato adottato, pressoché integralmente, sul presupposto dell’esistenza di condanne per reati legati al fallimento e, ciò, considerando che l’unico reato esterno, non solo è estinto da 21 anni ma risale ad una condotta del 1995, peraltro riconosciuta di “scarsa offensività” (mancata denuncia di carabina ad aria compressa ereditata dal padre defunto) e che, peraltro, era stato ritenuto non rilevante nei precedenti rinnovi del suddetto porto d’armi.
1.3 Così circoscritta la fattispecie in esame è possibile richiamare precedenti pronunce che hanno evidenziato che le condanne in materia di fallimento non sono suscettibili di essere ritenute, automaticamente, idonee a legittimare il diniego dell’autorizzazione.
1.4 Si è infatti affermato che “..la (presunta) commissione di una isolata condotta di bancarotta fraudolenta da parte di un soggetto incensurato e immune da qualsivoglia altro pregiudizio, non è di per sé significativa di una determinata attitudine antisociale e dunque del pericolo di abuso delle armi, e non può perciò essere assunta come unico elemento indiziario della ridotta affidabilità in materia di detenzione di armi. La decisione amministrativa qui contestata appare piuttosto fondata su un mero automatismo con la pendenza del processo penale a carico del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta ma, come sopra illustrato, questa unica circostanza non è sufficiente a motivare il divieto di cui si tratta, come anche correttamente rappresentato nel ricorso. La condotta penalmente illecita attribuita al ricorrente si è infatti svolta nell’ambito dei reati contro il patrimonio da cui in genere non è possibile, secondo un criterio logico presuntivo, dedurre in modo automatico implicazioni in ordine al pericolo di abuso delle armi (cfr. T.a.r. Toscana: II sez., 12 dicembre 2022 n. 1445; II sez. 17 luglio 2023, n. 746; T.a.r. Lombardia, Milano, 22 novembre 2021, n. 2593).In altre parole, il Collegio non nega che l’Amministrazione possa trarre argomenti presuntivi anche da tali tipi di reato, ma ciò deve avvenire, anche al fine di evitare ingiusti automatismi, in un contesto che ponga in rilievo le peculiarità del caso e indichi gli ulteriori elementi indiziari suscettibili di tracciare un profilo di inaffidabilità del soggetto nell’uso delle armi . (TAR Toscana n. 428/2026 e T.A.R. Toscana, sez. IV, 23 dicembre 2025, n. 2116).
1.5 E’ allora evidente che la natura dei reati alla base del provvedimento impugnato consente di escludere la ricorrenza delle condizioni ostative previste dall'art. 43 TULP, non essendosi in presenza di “ delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ”.
1.6 Nemmeno nella motivazione del provvedimento è presente una valutazione in concreto circa il fatto che l’istante non dia affidamento nel non abusare delle armi e, ciò, con l’effetto che l’Amministrazione ha di fatto parificato i reati fallimentari a quelli di cui al comma primo dell’art. 43, cioè a quelli automaticamente preclusivi, operando così un automatismo ostativo non rinvenibile in nessuna disposizione di legge o regolamento.
1.7 In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguenziale annullamento del provvedimento impugnato, mentre sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
VA RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA RI | CA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.