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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2025, n. 25952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25952 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IL MA RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/01/2025 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL AD, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Massimo Taiti, difensore di MA AR IL, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Messina, in accoglimento parziale dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari anche per il reato di cui agli artt. 110, 416 cod. pen., ascritto al capo 1), riformando l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina che in data 18 novembre 2024 aveva rigettato la richiesta di misura cautelare per difetto dell'attualità delle esigenze cautelari. 2. Nell'atto a firma del difensore di fiducia, IL MA RO chiede l'annullamento del provvedimento per le censure di seguito sintetizzate ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 25952 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 29/05/2025 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'esigenze cautelari, evidenziando come il Tribunale abbia fatto riferimento ad un soggetto indicato come "il ricorrente", laddove l'imputato IL non aveva fatto ricorso, generando così confusione e facendo dubitare che si sia trattato solo di un refuso o che piuttosto il riferimento fosse ad altro soggetto. 2.2. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, essendo stati consumati i reati contestati tra l'agosto del 2020 ed il febbraio del 2022, atteso che, dopo l'arresto di NO FO e la modifica normativa che ha posto fine dal 23 maggio 2024 al sistema delle cessioni del credito tributario (cd. legge "Blocca Cessioni"), sono venute a mancare le condizioni per la reiterazione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, occorre premettere come in sede di legittimità non siano coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione in questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ()culi percepibili. Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2. Il ricorrente, pur adducendo i vizi di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione, censura le argomentazioni del Tribunale fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. La motivazione del provvedimento impugnato non presenta profili di illogicità o contraddittorietà, ma fornisce una ricostruzione dei fatti coerente con 2 le risultanze delle intercettazioni e gli esiti delle attività di indagine eseguite dalla polizia giudiziaria e con la qualificazione giuridica ascritta nell'incolpazione cautelare. Il Tribunale ha messo in evidenza tutta una serie di elementi di fatto che dimostrano come il ricorrente fosse legato al clan "dei Barcellonesi", costola dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", e non solo con NO FO, avendo stretto anche in passato accordi con altri affiliati di detta associazione. Per cui trattandosi di c.d. "mafia storica", è stato osservato come, pur dandosi atto del carattere solo relativo della presunzione delle esigenze cautelari per il reato di concorso esterno non assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa, la stabilità dei suoi legami affaristici con detta associazione prescinde dalle sole attività lucrative svolte grazie al c.d. superbonus edilizio. Del tutto irrilevante è il riferimento al "ricorrente" nel corpo della motivazione in cui IL ha, invece, assunto la veste di parte interessata nel procedimento avviato dall'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, trattandosi di un semplice refuso. Con riguardo al motivo nuovo dedotto con memoria scritta se ne deve rilevare l'inammissibilità perché le presunte difformi valutazioni operate nei confronti di altro coindagato non possono essere sindacate in sede di legittimità, tenuto conto delle peculiarità di ogni singolo caso la cui valutazione presuppone apprezzamenti di merito preclusi in questa sede. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. dovendosi dare esecuzione all'ordinanza con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 29 maggio 2025 Il ConsAfIere estensore Il Presi4nte
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL AD, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Massimo Taiti, difensore di MA AR IL, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Messina, in accoglimento parziale dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari anche per il reato di cui agli artt. 110, 416 cod. pen., ascritto al capo 1), riformando l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina che in data 18 novembre 2024 aveva rigettato la richiesta di misura cautelare per difetto dell'attualità delle esigenze cautelari. 2. Nell'atto a firma del difensore di fiducia, IL MA RO chiede l'annullamento del provvedimento per le censure di seguito sintetizzate ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 25952 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 29/05/2025 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'esigenze cautelari, evidenziando come il Tribunale abbia fatto riferimento ad un soggetto indicato come "il ricorrente", laddove l'imputato IL non aveva fatto ricorso, generando così confusione e facendo dubitare che si sia trattato solo di un refuso o che piuttosto il riferimento fosse ad altro soggetto. 2.2. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, essendo stati consumati i reati contestati tra l'agosto del 2020 ed il febbraio del 2022, atteso che, dopo l'arresto di NO FO e la modifica normativa che ha posto fine dal 23 maggio 2024 al sistema delle cessioni del credito tributario (cd. legge "Blocca Cessioni"), sono venute a mancare le condizioni per la reiterazione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, occorre premettere come in sede di legittimità non siano coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione in questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ()culi percepibili. Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2. Il ricorrente, pur adducendo i vizi di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione, censura le argomentazioni del Tribunale fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. La motivazione del provvedimento impugnato non presenta profili di illogicità o contraddittorietà, ma fornisce una ricostruzione dei fatti coerente con 2 le risultanze delle intercettazioni e gli esiti delle attività di indagine eseguite dalla polizia giudiziaria e con la qualificazione giuridica ascritta nell'incolpazione cautelare. Il Tribunale ha messo in evidenza tutta una serie di elementi di fatto che dimostrano come il ricorrente fosse legato al clan "dei Barcellonesi", costola dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", e non solo con NO FO, avendo stretto anche in passato accordi con altri affiliati di detta associazione. Per cui trattandosi di c.d. "mafia storica", è stato osservato come, pur dandosi atto del carattere solo relativo della presunzione delle esigenze cautelari per il reato di concorso esterno non assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa, la stabilità dei suoi legami affaristici con detta associazione prescinde dalle sole attività lucrative svolte grazie al c.d. superbonus edilizio. Del tutto irrilevante è il riferimento al "ricorrente" nel corpo della motivazione in cui IL ha, invece, assunto la veste di parte interessata nel procedimento avviato dall'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, trattandosi di un semplice refuso. Con riguardo al motivo nuovo dedotto con memoria scritta se ne deve rilevare l'inammissibilità perché le presunte difformi valutazioni operate nei confronti di altro coindagato non possono essere sindacate in sede di legittimità, tenuto conto delle peculiarità di ogni singolo caso la cui valutazione presuppone apprezzamenti di merito preclusi in questa sede. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. dovendosi dare esecuzione all'ordinanza con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 29 maggio 2025 Il ConsAfIere estensore Il Presi4nte