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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AI LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del GI presso il Tribunale di VE emessa in data 01/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Esposito che ha chiesto di voler annullare con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla prescrizione della doppia firma dopo venti minuti dall'inizio e venti minuti prima della fine delle manifestazioni sportive agonistiche disputate in trasferta dalla società sportiva AG calcio. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 1 dicembre 2022, il GI presso il Tribunale di VE, convalidava il provvedimento emesso in data 25 novembre 2022, notificato in data 28 novembre 2022, con il quale il Questore di VE disponeva, nei confronti di AI LE, il divieto, della durata di cinque anni, di accesso a tutti i luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive meglio specificate nel provvedimento stesso, oltre che al divieto di accesso a tutti gli altri luoghi Penale Sent. Sez. 3 Num. 1642 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 20/11/2025 ritenuti interessati alle medesime manifestazioni e parimenti specificati nel provvedimento ed inoltre la prescrizione di presentarsi, per la durata di anni cinque, presso l'ufficio di polizia giudiziaria espressamente indicato venti minuti dopo l'inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro agonistico che disputerà in qualunque luogo del territorio nazionale la squadra di calcio del AG. 2.Avverso tale ultimo provvedimento, AI LE, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. Nel primo motivo di ricorso, censura la carenza di motivazione in ordine all'attribuibilità delle condotte al prevenuto e alla sussistenza dei presupposti sostanziali per l'adozione della misura. Ad avviso della difesa, il GI si è limitato a un richiamo generico al concetto di concorso morale, senza individuare elementi concreti idonei a fondare il giudizio di pericolosità e la riconducibilità delle condotte alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Tale omissione si pone in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la motivazione deve essere sostanziale e non meramente formale, dovendo il giudice esplicitare il percorso logico e giuridico che giustifica la misura. 4.Nel secondo motivo, deduce che l'ordinanza abbia omesso qualsiasi valutazione in ordine alla pericolosità del ricorrente, sia sotto il profilo oggettivo, correlato ai fatti contestati, sia sotto quello soggettivo, con riferimento ai precedenti penali e amministrativi, e la frizione con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudizio di pericolosità deve essere pieno e sostanziale, non potendo ridursi a una presa d'atto di precedenti provvedimenti. 5.Nel terzo motivo, lamenta che l'ordinanza non abbia speso alcuna considerazione circa le ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione della misura, in violazione dell'art. 13 Cost. e in dispregio dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 2002, essendo insegnamento consolidato che il controllo demandato al giudice della convalida debba estendersi alla verifica di tali presupposti, attesa l'incidenza della misura sulla libertà personale. 6.Nel quarto motivo, denuncia l'omessa valutazione della memoria difensiva, ritualmente depositata nei termini. Si deduce che il provvedimento impugnato si limita a dare conto dell'esistenza di una memoria difensiva senza tuttavia 2 k analizzare le puntuali doglianze ivi contenute, con conseguente violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione. 7.Nel quinto motivo di ricorso, evidenzia l'assenza di motivazione in ordine alla prescrizione della doppia presentazione in Questura, anche in occasione delle partite disputate fuori sede. Tale obbligo, ad avviso della difesa, risulta imposto senza alcuna giustificazione e si rivela irragionevole e sproporzionato rispetto alla finalità della misura. 8.Nell'ultimo motivo, lamenta l'omessa giustificazione da parte del giudice di merito sulla congruità della durata della misura, fissata in cinque anni, e la conseguente violazione del principio di gradualità, in violazione degli artt. 3 e 10 legge 241 del 1990, essendo pacifico che il giudice della convalida debba valutare la proporzionalità della durata, potendo ridurla ove ritenuta eccessiva. 9. Nella memoria difensiva del 14/11/2025, si ribadisce che il GI non ha realmente valutato le deduzioni trasmesse via pec, essendosi limitato a un mero richiamo formale, omissione vieppiù rilevante poiché relativa ad argomentazioni affatto marginali, posto che nella memoria si era evidenziato che nessuna condotta attiva era stata attribuita al sig. AI, che la notizia di reato non lo aveva coinvolto direttamente e che il precedente PO non aveva avuto alcuno sviluppo penale. Si reiterano, inoltre, le censure relative alla mancanza di motivazione dell'obbligo di firma quinquennale e alla doppia presentazione imposta per le partite disputate in trasferta e alla durata del PO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di convalida del provvedimento del Questore relativo all'obbligo, imposto all'interessato, di presentarsi presso un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, occorre rammentare, in adesione al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, che la verifica demandata al giudice circa i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa si compie sulla preesistente valutazione del Questore, cui è rimessa, nell'esercizio dell'attività di prevenzione devolutagli dalla legge, l'emanazione del provvedimento oggetto della convalida. Tale atto amministrativo assume natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento dell'autorità giudiziaria, chiamata a svolgere su di esso il controllo di legalità prescritto ex lege, al pari di ogni altro provvedimento provvisorio restrittivo della 3 libertà che l'autorità di polizia può adottare ai sensi dell'art. 13, terzo comma, Cost. In forza dell'intersecazione strutturale tra la comunicazione della notizia di reato, il provvedimento amministrativo e la convalida giurisdizionale, è ritenuta legittima la motivazione "per relationem" resa da quest'ultima, allorquando essa, saldandosi con quella contenuta nell'atto convalidato, consenta di ricostruire adeguatamente il percorso logico-giuridico seguito dall'autorità amministrativa nel disporre la misura, peraltro già nota all'interessato (Sez. 3, n. 37656 del 07/12/2018, dep. 2019, Ascani, Rv. 277673 - 01; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259657). Passando al caso concreto, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto il ricorrente parte attiva negli episodi attenzionati in occasione dell'incontro di calcio tra il AG e VE posti in essere dalla tifoseria della squadra di calcio del AG, avendo riscontrato un suo "contributo fattivo o almeno una condivisione di intenti da parte dei singoli componenti del gruppo come identificati anche fotograficamente dalla polizia giudiziaria". Si tratta di una locuzione volutamente sintetica che tuttavia si salda con il contenuto del provvedimento del Questore, e l'informativa della DI del 10/08/2022, richiamati espressamente nell'ordinanza impugnata, dalle quali risultano analiticamente descritti i fatti ascritti al AI. In particolare, risulta che il 22 maggio 2022, in VE, un gruppo composto da circa settanta sostenitori della squadra del AG LC, molti dei quali travisati, si radunava in largo anticipo rispetto all'inizio dell'incontro calcistico VE F.C.
contro
AG LC e, eludendo il percorso vigilato predisposto dalle forze dell'ordine per il trasferimento dei tifosi ospiti allo stadio, si dirigeva a piedi attraverso aree centrali della città con l'evidente intento di provocare un contatto con la tifoseria locale, ponendo in essere comportamenti aggressivi e provocatori consistiti nell'intonazione di cori istigatori e nel brandire cinture, e ostacolando altresì l'attività identificativa degli operatori di polizia intervenuti sul Ponte della Costituzione, luogo in cui si registravano i momenti di maggiore tensione. Nel medesimo provvedimento si evidenziava che solo grazie all'intervento del personale della DI e del Reparto Mobile, scongiurato l'effettivo scontro tra le contrapposte tifoserie, si era potuto ricondurre il gruppo verso il punto di imbarco protetto, prevenendo ulteriori occasioni di contatto nel centro storico. Nel provvedimento del Questore si dava altresì che la partecipazione di AI LE al gruppo, in momenti in cui i comportamenti descritti erano ben evidenti a tutti i supporters, risultava documentalmente comprovata dai fotogrammi acquisiti, nonché dalle attività investigative svolte in collaborazione tra DI VE e DI AG, che lo identificavano tra i soggetti segnalati 4 all'Autorità giudiziaria e già gravati da precedenti specifici in materia di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Si chiariva, inoltre, che, per le modalità organizzate, per il travisamento e per la consapevole ostensione di atteggiamenti provocatori idonei a generare uno scontro, la condotta del AI, aveva integrato un contributo quantomeno morale alla determinazione del gruppo ultras nel ricercare il contatto con la tifoseria avversaria, con concreto pericolo per la sicurezza pubblica, il cui verificarsi era stato impedito esclusivamente dall'azione preventiva delle forze dell'ordine. Tanto premesso, in questo contesto, il GI, facendo corretta applicazione della legge, ha ritenuto sussistente il livello di gravità indiziaria e il fumus di attribuibilità al ricorrente delle condotte contestate, a titolo di concorso morale, nonché la riconducibilità delle stesse alle ipotesi di cui all'art. 6 I. 13 dicembre 1989, n. 401. 2.11 secondo motivo di ricorso, relativo alla pericolosità del soggetto, è manifestamente infondato. L'ordinanza ha riconosciuto la sussistenza di una concreta ed attuale pericolosità alla luce della ricostruzione fattuale emergente dal provvedimento del Questore dalla quale emerge la recidivanza del AI. Il GI ha, dunque, compiutamente esercitato la verifica demandatagli sugli elementi essenziali del fatto e sul collegamento con i precedenti provvedimenti coercitivi adottati nei confronti del ricorrente in occasione, anch'essi, di manifestazioni sportive, evidenziandone la particolare pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico. La motivazione non presenta, pertanto, vizi logici o giuridici. 3.Con riferimento ai presupposti della necessità e dell'urgenza, la giurisprudenza ha chiarito che essi devono riguardare l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive, con la conseguenza che l'omessa motivazione sul punto determina l'invalidità del provvedimento del Questore e ne impedisce la convalida soltanto quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, cioè quando tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva per la quale l'obbligo di presentazione sia risultato operativo, secondo quanto stabilito dall'art. 6, terzo comma, prima parte, I. n. 401/1989 (Sez. 3, n. 32739 del 06 ottobre 2020, Scarafiotti, Rv. 179826 - 01; Sez. 3, n. 23305 del 28 gennaio 2016, Califano, Rv. 267294 - 01; Sez. 3, n. 33861 del 09 maggio 2007, Straguzzi, Rv. 237121 - 01). Si è altresì affermato che incombe sul destinatario, che intenda contestare i presupposti della necessità e dell'urgenza, l'onere di provare l'interesse al ricorso, dimostrando che il provvedimento abbia avuto esecuzione prima 5 dell'intervento del magistrato (Sez. 3, n. 28219 del 28 gennaio 2016, Ragnoli, Rv. 267256 - 01; Sez. 3, n. 22256 del 6 maggio 2008, Dal Prà, Rv. 240244 - 01; da ultimo, Sez. 3, n. 51637 dell'8 novembre 2023, Anello, non mass.). Si è anche evidenziato che la motivazione in ordine alla "necessità" del provvedimento con cui il Questore impone l'obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia al soggetto destinatario del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive non richiede formule espressive inderogabili, potendo tale requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26 ottobre 2006, Licciardello, Rv. 234961 - 01), risultando in tali casi evidente l'esigenza dì assicurare, mediante l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09 maggio 2007, Straguzzi, Rv. 237120 - 01; Sez. 4, n. 8083 del 15 gennaio 2008, Avaltroni, Rv. 238935 - 01). Nella specie, le deduzioni del ricorrente, secondo cui la prescrizione dell'obbligo di firma sarebbe priva di giustificazione non risultano pertinenti, posto che rileva invece, ai fini dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 6 I. n. 401 del 1989, il dato dell'essere stato il ricorrente colto dagli agenti insieme al gruppo di tifosi del AG che cercavano lo scontro con la tifoseria avversaria. Si osserva, infine, che nel caso di specie non risulta, né l'interessato ha allegato, che la misura abbia avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del magistrato. 4. Il quarto motivo di ricorso, relativo alla dedotta omissione di valutazione della memoria difensiva è manifestamente infondato. Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, nell'ordinanza di convalida, ha espressamente dato atto dell'avvenuto deposito della memoria, il cui contenuto risulta implicitamente disatteso attraverso un percorso argomentativo incompatibile con le censure ivi formulate. Nella memoria difensiva si affermava che, con i tifosi del VE non si era superato il limite della presa in giro a distanza di Canal Grande;
che non vi era stato nessuno scontro nessun contatto e nessun ferito nessun fermo né prima né durante né dopo la partita;
che nella comunicazione di reato non vi era alcun riferimento alla sua condotta attiva che era vero che aveva subito un PO ma era altrettanto vero che il procedimento penale era stato archiviato stante l'impossibilità di assegnare comportamenti attivi allo stesso e che non vi era la necessità di convalida dell'obbligo di firma e nemmeno della durata di anni 5. Il GI nell'ordinanza di convalida, valorizzando gli elementi istruttori attestanti la partecipazione morale del destinatario ai disordini, ha sostanzialmente superato 6 tali deduzioni, ritenendole non idonee a infirmare il giudizio di concreta pericolosità sotteso alla misura. Tale modalità motivazionale risulta immune da censure, posto che il giudice ha fornito una risposta sostanziale alle questioni sollevate sia facendo rinvio alla CNR, sia sottolineando l'apporto morale dato dal AI alla condotta posta in essere dai tifosi del AG. In proposito si ricorda che è orientamento consolidato che «l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017, dep. 2018, Bertozzi, n.m.; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900 — 01; Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, Di Lonardo, Rv. 251330). 5.è, invece, fondata la doglianza formulata con il quinto motivo di ricorso, concernente l'omessa esplicitazione delle ragioni che giustificano un duplice obbligo di presentazione anche in occasione di manifestazioni sportive in trasferta fuori dalla regione Sardegna. Va sul punto ricordato che "l'obbligo di duplice presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati (Sez. 3, n. 13543 del 07/12/2022, Bartoli, Rv. 284459; Sez. 3, n. 52437 del 11/07/2017, Rv. 271826 Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009 Rv. 243653). Nella specie, nell'apparato argomentativo a sostegno del decisum manca qualsiasi argomentazione relativa al suddetto specifico profilo, soprattutto considerato l'ambito in cui la squadra disputa il campionato, che comporta trasferte non raggiungibili nell'arco di poche ore. 6.Inammissibile per genericità è, invece, l'ultimo motivo di ricorso in cui si deduce l'omessa motivazione in punto di graduazione della sanzione e della congruità della stessa, perché non si confronta con l'ordinanza impugnata che ha logicamente desunto la perdurante pericolosità del prevenuto dalla commissione del fatto in pendenza di un precedente daspo. Tale circostanza è compiutamente riportata nel provvedimento del Questore e nella CNR richiamati dal GI nella sua ordinanza. 7 Peraltro, si evidenzia che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, al quale si ritiene di dare continuità, il disposto dell'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni, deve essere inteso nel senso che il giudice della convalida, se la condotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, non è tenuto a dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento, mentre, se la condotta è stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, deve dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento nel solo caso in cui quest'ultimo non abbia mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa, pur richiesta, non sia stata concessa (Sez. 3, n. 42473 del 14/10/2024, Curci, non mass.; Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 02). La giurisprudenza ha per giunta precisato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. b) d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), nella parte in cui ha reso obbligatoria l'adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione a un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente PO, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest'ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione del precedente PO (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrelli, Rv. 269305 - 01). 7.L'ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione presso l'autorità di pubblica sicurezza per gli incontri disputati in trasferta, e dichiarata la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di VE del 25 novembre 2022, con rinvio al GIP del Tribunale di VE per nuovo esame. Con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. 8 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione presso l'autorità di pubblica sicurezza per gli incontri disputati in trasferta e rinvia al GIP del Tribunale di VE per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, in data 20/11/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Esposito che ha chiesto di voler annullare con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla prescrizione della doppia firma dopo venti minuti dall'inizio e venti minuti prima della fine delle manifestazioni sportive agonistiche disputate in trasferta dalla società sportiva AG calcio. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 1 dicembre 2022, il GI presso il Tribunale di VE, convalidava il provvedimento emesso in data 25 novembre 2022, notificato in data 28 novembre 2022, con il quale il Questore di VE disponeva, nei confronti di AI LE, il divieto, della durata di cinque anni, di accesso a tutti i luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive meglio specificate nel provvedimento stesso, oltre che al divieto di accesso a tutti gli altri luoghi Penale Sent. Sez. 3 Num. 1642 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 20/11/2025 ritenuti interessati alle medesime manifestazioni e parimenti specificati nel provvedimento ed inoltre la prescrizione di presentarsi, per la durata di anni cinque, presso l'ufficio di polizia giudiziaria espressamente indicato venti minuti dopo l'inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro agonistico che disputerà in qualunque luogo del territorio nazionale la squadra di calcio del AG. 2.Avverso tale ultimo provvedimento, AI LE, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. Nel primo motivo di ricorso, censura la carenza di motivazione in ordine all'attribuibilità delle condotte al prevenuto e alla sussistenza dei presupposti sostanziali per l'adozione della misura. Ad avviso della difesa, il GI si è limitato a un richiamo generico al concetto di concorso morale, senza individuare elementi concreti idonei a fondare il giudizio di pericolosità e la riconducibilità delle condotte alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Tale omissione si pone in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la motivazione deve essere sostanziale e non meramente formale, dovendo il giudice esplicitare il percorso logico e giuridico che giustifica la misura. 4.Nel secondo motivo, deduce che l'ordinanza abbia omesso qualsiasi valutazione in ordine alla pericolosità del ricorrente, sia sotto il profilo oggettivo, correlato ai fatti contestati, sia sotto quello soggettivo, con riferimento ai precedenti penali e amministrativi, e la frizione con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudizio di pericolosità deve essere pieno e sostanziale, non potendo ridursi a una presa d'atto di precedenti provvedimenti. 5.Nel terzo motivo, lamenta che l'ordinanza non abbia speso alcuna considerazione circa le ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione della misura, in violazione dell'art. 13 Cost. e in dispregio dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 2002, essendo insegnamento consolidato che il controllo demandato al giudice della convalida debba estendersi alla verifica di tali presupposti, attesa l'incidenza della misura sulla libertà personale. 6.Nel quarto motivo, denuncia l'omessa valutazione della memoria difensiva, ritualmente depositata nei termini. Si deduce che il provvedimento impugnato si limita a dare conto dell'esistenza di una memoria difensiva senza tuttavia 2 k analizzare le puntuali doglianze ivi contenute, con conseguente violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione. 7.Nel quinto motivo di ricorso, evidenzia l'assenza di motivazione in ordine alla prescrizione della doppia presentazione in Questura, anche in occasione delle partite disputate fuori sede. Tale obbligo, ad avviso della difesa, risulta imposto senza alcuna giustificazione e si rivela irragionevole e sproporzionato rispetto alla finalità della misura. 8.Nell'ultimo motivo, lamenta l'omessa giustificazione da parte del giudice di merito sulla congruità della durata della misura, fissata in cinque anni, e la conseguente violazione del principio di gradualità, in violazione degli artt. 3 e 10 legge 241 del 1990, essendo pacifico che il giudice della convalida debba valutare la proporzionalità della durata, potendo ridurla ove ritenuta eccessiva. 9. Nella memoria difensiva del 14/11/2025, si ribadisce che il GI non ha realmente valutato le deduzioni trasmesse via pec, essendosi limitato a un mero richiamo formale, omissione vieppiù rilevante poiché relativa ad argomentazioni affatto marginali, posto che nella memoria si era evidenziato che nessuna condotta attiva era stata attribuita al sig. AI, che la notizia di reato non lo aveva coinvolto direttamente e che il precedente PO non aveva avuto alcuno sviluppo penale. Si reiterano, inoltre, le censure relative alla mancanza di motivazione dell'obbligo di firma quinquennale e alla doppia presentazione imposta per le partite disputate in trasferta e alla durata del PO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di convalida del provvedimento del Questore relativo all'obbligo, imposto all'interessato, di presentarsi presso un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, occorre rammentare, in adesione al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, che la verifica demandata al giudice circa i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa si compie sulla preesistente valutazione del Questore, cui è rimessa, nell'esercizio dell'attività di prevenzione devolutagli dalla legge, l'emanazione del provvedimento oggetto della convalida. Tale atto amministrativo assume natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento dell'autorità giudiziaria, chiamata a svolgere su di esso il controllo di legalità prescritto ex lege, al pari di ogni altro provvedimento provvisorio restrittivo della 3 libertà che l'autorità di polizia può adottare ai sensi dell'art. 13, terzo comma, Cost. In forza dell'intersecazione strutturale tra la comunicazione della notizia di reato, il provvedimento amministrativo e la convalida giurisdizionale, è ritenuta legittima la motivazione "per relationem" resa da quest'ultima, allorquando essa, saldandosi con quella contenuta nell'atto convalidato, consenta di ricostruire adeguatamente il percorso logico-giuridico seguito dall'autorità amministrativa nel disporre la misura, peraltro già nota all'interessato (Sez. 3, n. 37656 del 07/12/2018, dep. 2019, Ascani, Rv. 277673 - 01; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259657). Passando al caso concreto, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto il ricorrente parte attiva negli episodi attenzionati in occasione dell'incontro di calcio tra il AG e VE posti in essere dalla tifoseria della squadra di calcio del AG, avendo riscontrato un suo "contributo fattivo o almeno una condivisione di intenti da parte dei singoli componenti del gruppo come identificati anche fotograficamente dalla polizia giudiziaria". Si tratta di una locuzione volutamente sintetica che tuttavia si salda con il contenuto del provvedimento del Questore, e l'informativa della DI del 10/08/2022, richiamati espressamente nell'ordinanza impugnata, dalle quali risultano analiticamente descritti i fatti ascritti al AI. In particolare, risulta che il 22 maggio 2022, in VE, un gruppo composto da circa settanta sostenitori della squadra del AG LC, molti dei quali travisati, si radunava in largo anticipo rispetto all'inizio dell'incontro calcistico VE F.C.
contro
AG LC e, eludendo il percorso vigilato predisposto dalle forze dell'ordine per il trasferimento dei tifosi ospiti allo stadio, si dirigeva a piedi attraverso aree centrali della città con l'evidente intento di provocare un contatto con la tifoseria locale, ponendo in essere comportamenti aggressivi e provocatori consistiti nell'intonazione di cori istigatori e nel brandire cinture, e ostacolando altresì l'attività identificativa degli operatori di polizia intervenuti sul Ponte della Costituzione, luogo in cui si registravano i momenti di maggiore tensione. Nel medesimo provvedimento si evidenziava che solo grazie all'intervento del personale della DI e del Reparto Mobile, scongiurato l'effettivo scontro tra le contrapposte tifoserie, si era potuto ricondurre il gruppo verso il punto di imbarco protetto, prevenendo ulteriori occasioni di contatto nel centro storico. Nel provvedimento del Questore si dava altresì che la partecipazione di AI LE al gruppo, in momenti in cui i comportamenti descritti erano ben evidenti a tutti i supporters, risultava documentalmente comprovata dai fotogrammi acquisiti, nonché dalle attività investigative svolte in collaborazione tra DI VE e DI AG, che lo identificavano tra i soggetti segnalati 4 all'Autorità giudiziaria e già gravati da precedenti specifici in materia di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Si chiariva, inoltre, che, per le modalità organizzate, per il travisamento e per la consapevole ostensione di atteggiamenti provocatori idonei a generare uno scontro, la condotta del AI, aveva integrato un contributo quantomeno morale alla determinazione del gruppo ultras nel ricercare il contatto con la tifoseria avversaria, con concreto pericolo per la sicurezza pubblica, il cui verificarsi era stato impedito esclusivamente dall'azione preventiva delle forze dell'ordine. Tanto premesso, in questo contesto, il GI, facendo corretta applicazione della legge, ha ritenuto sussistente il livello di gravità indiziaria e il fumus di attribuibilità al ricorrente delle condotte contestate, a titolo di concorso morale, nonché la riconducibilità delle stesse alle ipotesi di cui all'art. 6 I. 13 dicembre 1989, n. 401. 2.11 secondo motivo di ricorso, relativo alla pericolosità del soggetto, è manifestamente infondato. L'ordinanza ha riconosciuto la sussistenza di una concreta ed attuale pericolosità alla luce della ricostruzione fattuale emergente dal provvedimento del Questore dalla quale emerge la recidivanza del AI. Il GI ha, dunque, compiutamente esercitato la verifica demandatagli sugli elementi essenziali del fatto e sul collegamento con i precedenti provvedimenti coercitivi adottati nei confronti del ricorrente in occasione, anch'essi, di manifestazioni sportive, evidenziandone la particolare pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico. La motivazione non presenta, pertanto, vizi logici o giuridici. 3.Con riferimento ai presupposti della necessità e dell'urgenza, la giurisprudenza ha chiarito che essi devono riguardare l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive, con la conseguenza che l'omessa motivazione sul punto determina l'invalidità del provvedimento del Questore e ne impedisce la convalida soltanto quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, cioè quando tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva per la quale l'obbligo di presentazione sia risultato operativo, secondo quanto stabilito dall'art. 6, terzo comma, prima parte, I. n. 401/1989 (Sez. 3, n. 32739 del 06 ottobre 2020, Scarafiotti, Rv. 179826 - 01; Sez. 3, n. 23305 del 28 gennaio 2016, Califano, Rv. 267294 - 01; Sez. 3, n. 33861 del 09 maggio 2007, Straguzzi, Rv. 237121 - 01). Si è altresì affermato che incombe sul destinatario, che intenda contestare i presupposti della necessità e dell'urgenza, l'onere di provare l'interesse al ricorso, dimostrando che il provvedimento abbia avuto esecuzione prima 5 dell'intervento del magistrato (Sez. 3, n. 28219 del 28 gennaio 2016, Ragnoli, Rv. 267256 - 01; Sez. 3, n. 22256 del 6 maggio 2008, Dal Prà, Rv. 240244 - 01; da ultimo, Sez. 3, n. 51637 dell'8 novembre 2023, Anello, non mass.). Si è anche evidenziato che la motivazione in ordine alla "necessità" del provvedimento con cui il Questore impone l'obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia al soggetto destinatario del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive non richiede formule espressive inderogabili, potendo tale requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26 ottobre 2006, Licciardello, Rv. 234961 - 01), risultando in tali casi evidente l'esigenza dì assicurare, mediante l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09 maggio 2007, Straguzzi, Rv. 237120 - 01; Sez. 4, n. 8083 del 15 gennaio 2008, Avaltroni, Rv. 238935 - 01). Nella specie, le deduzioni del ricorrente, secondo cui la prescrizione dell'obbligo di firma sarebbe priva di giustificazione non risultano pertinenti, posto che rileva invece, ai fini dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 6 I. n. 401 del 1989, il dato dell'essere stato il ricorrente colto dagli agenti insieme al gruppo di tifosi del AG che cercavano lo scontro con la tifoseria avversaria. Si osserva, infine, che nel caso di specie non risulta, né l'interessato ha allegato, che la misura abbia avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del magistrato. 4. Il quarto motivo di ricorso, relativo alla dedotta omissione di valutazione della memoria difensiva è manifestamente infondato. Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, nell'ordinanza di convalida, ha espressamente dato atto dell'avvenuto deposito della memoria, il cui contenuto risulta implicitamente disatteso attraverso un percorso argomentativo incompatibile con le censure ivi formulate. Nella memoria difensiva si affermava che, con i tifosi del VE non si era superato il limite della presa in giro a distanza di Canal Grande;
che non vi era stato nessuno scontro nessun contatto e nessun ferito nessun fermo né prima né durante né dopo la partita;
che nella comunicazione di reato non vi era alcun riferimento alla sua condotta attiva che era vero che aveva subito un PO ma era altrettanto vero che il procedimento penale era stato archiviato stante l'impossibilità di assegnare comportamenti attivi allo stesso e che non vi era la necessità di convalida dell'obbligo di firma e nemmeno della durata di anni 5. Il GI nell'ordinanza di convalida, valorizzando gli elementi istruttori attestanti la partecipazione morale del destinatario ai disordini, ha sostanzialmente superato 6 tali deduzioni, ritenendole non idonee a infirmare il giudizio di concreta pericolosità sotteso alla misura. Tale modalità motivazionale risulta immune da censure, posto che il giudice ha fornito una risposta sostanziale alle questioni sollevate sia facendo rinvio alla CNR, sia sottolineando l'apporto morale dato dal AI alla condotta posta in essere dai tifosi del AG. In proposito si ricorda che è orientamento consolidato che «l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017, dep. 2018, Bertozzi, n.m.; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900 — 01; Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, Di Lonardo, Rv. 251330). 5.è, invece, fondata la doglianza formulata con il quinto motivo di ricorso, concernente l'omessa esplicitazione delle ragioni che giustificano un duplice obbligo di presentazione anche in occasione di manifestazioni sportive in trasferta fuori dalla regione Sardegna. Va sul punto ricordato che "l'obbligo di duplice presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati (Sez. 3, n. 13543 del 07/12/2022, Bartoli, Rv. 284459; Sez. 3, n. 52437 del 11/07/2017, Rv. 271826 Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009 Rv. 243653). Nella specie, nell'apparato argomentativo a sostegno del decisum manca qualsiasi argomentazione relativa al suddetto specifico profilo, soprattutto considerato l'ambito in cui la squadra disputa il campionato, che comporta trasferte non raggiungibili nell'arco di poche ore. 6.Inammissibile per genericità è, invece, l'ultimo motivo di ricorso in cui si deduce l'omessa motivazione in punto di graduazione della sanzione e della congruità della stessa, perché non si confronta con l'ordinanza impugnata che ha logicamente desunto la perdurante pericolosità del prevenuto dalla commissione del fatto in pendenza di un precedente daspo. Tale circostanza è compiutamente riportata nel provvedimento del Questore e nella CNR richiamati dal GI nella sua ordinanza. 7 Peraltro, si evidenzia che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, al quale si ritiene di dare continuità, il disposto dell'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni, deve essere inteso nel senso che il giudice della convalida, se la condotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, non è tenuto a dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento, mentre, se la condotta è stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, deve dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento nel solo caso in cui quest'ultimo non abbia mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa, pur richiesta, non sia stata concessa (Sez. 3, n. 42473 del 14/10/2024, Curci, non mass.; Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 02). La giurisprudenza ha per giunta precisato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. b) d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), nella parte in cui ha reso obbligatoria l'adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione a un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente PO, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest'ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione del precedente PO (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrelli, Rv. 269305 - 01). 7.L'ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione presso l'autorità di pubblica sicurezza per gli incontri disputati in trasferta, e dichiarata la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di VE del 25 novembre 2022, con rinvio al GIP del Tribunale di VE per nuovo esame. Con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. 8 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione presso l'autorità di pubblica sicurezza per gli incontri disputati in trasferta e rinvia al GIP del Tribunale di VE per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, in data 20/11/2025