Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 1642
CASS
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione sull'attribuibilità delle condotte e sussistenza dei presupposti sostanziali

    Il giudice ha ritenuto sussistente il contributo fattivo o la condivisione di intenti, basandosi sull'informativa del Questore e sulle prove fotografiche, confermando la motivazione per relationem.

  • Rigettato
    Omessa valutazione della pericolosità del ricorrente

    L'ordinanza ha riconosciuto la pericolosità basandosi sulla ricostruzione fattuale e sulla recidivanza del ricorrente, evidenziando la sua pericolosità per l'ordine pubblico.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione su necessità e urgenza

    La giurisprudenza afferma che la necessità e urgenza devono riguardare l'attualità o prossimità temporale delle competizioni sportive. In questo caso, non risulta che la misura abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, e la pericolosità del soggetto rende evidente l'esigenza di assicurare l'osservanza del divieto.

  • Rigettato
    Omessa valutazione della memoria difensiva

    Il giudice ha dato atto del deposito della memoria e le sue argomentazioni sono state implicitamente disattese dal percorso argomentativo del provvedimento. La motivazione è considerata sostanziale e immune da censure.

  • Accolto
    Assenza di motivazione sulla prescrizione della doppia presentazione in Questura per partite in trasferta

    La doglianza è fondata poiché manca un'argomentazione specifica sulla giustificazione della doppia presentazione per le trasferte, considerate le distanze e i tempi di percorrenza.

  • Inammissibile
    Omessa giustificazione sulla congruità della durata della misura

    Il motivo è inammissibile per genericità. La durata è stata desunta dalla perdurante pericolosità del prevenuto, aggravata dal fatto che il nuovo provvedimento è intervenuto in pendenza di un precedente daspo. La legge prevede una durata minima di cinque anni in tali casi.

  • Accolto
    Prescrizione della doppia firma dopo venti minuti dall'inizio e venti minuti prima della fine delle manifestazioni sportive in trasferta

    La Corte ha accolto questa doglianza, annullando l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione per gli incontri disputati in trasferta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 1642
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1642
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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