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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/12/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Carlo RI CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 563 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, con sede legale in
Trapani, n.q. di mandataria con rappresentanza di
[...]
(c.f. ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._1
15/03/2002, con l'Avv. Salvatore D'Angelo (pec domiciliazione:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (p.iva ), con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Dublino (Irlanda), in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Claire Kelly e Sara Di Bisceglie (pec domiciliazione:
Email_2
APPELLATO
PER LA RIFORMA della sentenza del Giudice di Pace di Trapani
n. 473/2024 del 25.11.2024 emessa nel procedimento R.G. n.
3653/2023.
OGGETTO: Contratto di Trasporto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La società in epigrafe indicata, con ricorso ex artt. 316 e
281decies c.p.c., ha adito il Giudice di Pace di Trapani per ottenere
Tribunale di Trapani Sezione Civile
la condanna di al pagamento di euro 250,00 a titolo di CP_1
compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004, a seguito del ritardo accusato dal volo n. FR8925 da Trapani a CP_1
Roma Fiumicino con partenza prevista il 22.07.2023, alle ore 08:50.
si è costituita nel giudizio di prime cure deducendo, CP_1
preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in violazione dell'art. 37 L. 22.12.2011 n. 214/2011, ovvero per mancata presentazione del reclamo previsto dagli artt. 6 e 7 dell'allegato A
della delibera n. 236/2022, nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree, con condanna alle spese, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice di Pace, con la sentenza appellata ha respinto le domande attoree in accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, non avendo la ricorrente dato prova della rituale proposizione del reclamo preliminare previsto ex lege.
ora impugna la suddetta sentenza per Controparte_2
violazione di legge, ritenendo insussistente la ragione di improcedibilità della domanda fatta propria dal giudice di primo grado e chiede il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria.
Si è costituita nella presente fase di appello CP_1
evidenziando l'incompetenza per materia dell'organismo A.D.R.
adito da controparte nonché l'inammissibilità dell'A.D.R., in assenza di previo reclamo al vettore, la violazione dell'art. 15.2 dei
Tribunale di Trapani Sezione Civile
termini e condizioni generali di trasporto e la non CP_1
vessatorietà della clausola contrattuale di cui al punto 15.2 già
menzionato.
*.*.*
Così riassunti i termini della controversia, si ritiene che l'appello sia fondato per le ragioni che seguono.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 118
del 2022 e a conclusione del procedimento avviato con la delibera n.
236/2022, è stata approvata la disciplina che regola le modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto ed i consumatori.
Tale disciplina prevede all'art. 3, quale condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, l'esperimento obbligatorio di un tentativo di conciliazione.
Le disposizioni regolamentari (artt. 6 e 7 regolamento ART.
21/2023), che impongono all'utente, a pena di irricevibilità (art. 6,
commi 1 e 2) e/o di inammissibilità (art. 7, comma 1, lett.a)
dell'istanza di mediazione obbligatoria, il preventivo invio al vettore aereo di un reclamo ovvero di una richiesta di rimborso,
trovano applicazione nella sola ipotesi di instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi al “servizio conciliazioni ART”, la cui procedura è disciplinata dalla parte II del regolamento (artt. da 5 a
11); mentre nessun obbligo è previsto a carico dell'utente per
Tribunale di Trapani Sezione Civile
l'instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi previsti dal regolamento in parola.
Il successivo art. 4 stabilisce che, il procedimento di conciliazione possa essere esperito dinanzi: a) al Servizio
conciliazioni ART;
b) alle Camere di conciliazione istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e Unioncamere;
c) agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica,
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice
del consumo.
Inoltre, “il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito
dinanzi al Servizio conciliazioni ART esclusivamente qualora, per la
medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per
l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione
paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del
Codice del consumo”
Nel caso di specie, il tentativo di conciliazione deve ritenersi regolarmente esperito dinanzi l'Organismo adito dall'odierno appellante, in quanto iscritto all'elenco di cui all'art. 141decies,
comma 1 del Codice del Consumo;
a nulla rilevando che il detto
Organismo non fosse ancora iscritto anche nell'apposito Elenco
ART, atteso che la norma richiamata consente lo svolgimento del procedimento anche dinanzi un organismo iscritto nell'elenco di cui all'art. 141decies, comma 1, come nella specie.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Consegue che ha errato il Giudice di Pace nel ritenere non integrata la condizione di procedibilità.
Si osserva ulteriormente che il TAR Piemonte, con la pronuncia n. 1093/2024, ha annullato la delibera dell'Autorità di
Regolazione dei Trasporti dell'8 febbraio 2023, n 21, nella parte in cui ha previsto che anche per le controversie riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Pur non avendo efficacia erga omnes, il ragionamento logico sotteso alla già menzionata pronuncia è ivi perfettamente condiviso.
L'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, prevedendo una compensazione pecuniaria forfettaria in caso di ritardi, cancellazioni o negato imbarco, assolve già ad una funzione deflattiva del contenzioso. Pertanto, imporre un ulteriore meccanismo obbligatorio di composizione stragiudiziale- quale il tentativo di conciliazione previsto dalla delibera ART n. 21/2023- comporta un aggravio procedurale ingiustificato, in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti del passeggero.
Ne consegue che l'obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione, laddove applicato anche alle domande di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. 261/2004, si rivela
Tribunale di Trapani Sezione Civile
incompatibile con il sistema di tutela effettiva delineato dal diritto dell'Unione, giacché si tradurrebbe in un ostacolo non necessario —
e dunque sproporzionato — all'esercizio dei diritti attribuiti al passeggero.
Analogamente, non può attribuirsi valenza preclusiva alla clausola contrattuale di cui all'art. 15.2.2 delle condizioni generali di trasporto della compagnia, secondo cui il passeggero “è tenuto” a inoltrare personalmente un reclamo a prima di conferire CP_1
mandato a terzi. La disposizione in esame, infatti, non contiene alcuna previsione sanzionatoria, né testualmente né implicitamente,
che subordini la proponibilità della domanda giudiziale al previo espletamento del suddetto reclamo personale. L'espressione utilizzata (“sono tenuti”) deve piuttosto essere intesa in termini di mera raccomandazione, funzionale alla riduzione dei costi connessi al ricorso ad assistenza professionale esterna, senza che da ciò possa derivare una restrizione alla tutela giurisdizionale.
Una diversa interpretazione di tale clausola contrattuale determinerebbe un'inammissibile compressione del diritto di agire in giudizio, in violazione dell'art. 24 Cost., nonché potenzialmente in contrasto con gli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo, con conseguente rischio di abusività della clausola medesima.
Di conseguenza, neppure può essere considerato abusivo il comportamento processuale di chi agisce in giudizio senza aver prima presentato il preventivo reclamo personale.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nel merito, va accolta la domanda di condanna di al CP_1
pagamento dell'importo di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, per il ritardo superiore alle
3 del volo FR8925, con origine Trapani-Birgi e destinazione Roma
Fiumicino del giorno 22/07/2023 ore 08:50.
Il ritardo suindicato è stato provato documentalmente dalla parte appellante e non è stato oggetto di contestazione.
Non ricorrendo, nella fattispecie de qua, neppure un'ipotesi di esclusione del diritto alla compensazione ai sensi dell'art. 5, comma
3, del Regolamento n. 261/04, deve riconoscersi alla parte appellante la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 reg. cit. che, in relazione alla tratta in esame, è pari a € 250,00.
A nulla rileva quanto eccepito dalla parte appellata in ordine alla circostanza secondo cui “ove mai la domanda in primo grado fosse
stata accolta, comunque nessuna somma avrebbe potuto essere liquidata a
titolo di spese legali, tenuto conto che la passeggera creditrice, nella fase
precedente il giudizio, non ha mai messo in condizione di CP_1
adempiere spontaneamente e senza aggravi”.
Invero, la parte appellata, a prescindere dalla proposizione del reclamo da parte del cliente, ha avuto conoscenza della pretesa dell'appellante già al momento della convocazione per il procedimento di conciliazione adito prima dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Detta procedura di conciliazione ha infatti avuto esito negativo per la mancata adesione da parte della compagnia aerea,
oggi appellata.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, CP_1
deve essere condannata a corrispondere alla parte appellante la somma complessiva di € 250,00, oltre interessi dal momento della domanda, e dev'essere altresì condannata a rimborsare le spese di lite per entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei valori previsti dalle tabelle nn. 1 e 2 allegate al
D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 1.100, con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trapani n.
473/2024 del 25.11.2024 emessa nel procedimento R.G. n. 3653/2023
condanna al pagamento in favore della parte CP_1
appellante dell'importo di € 250,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
Condanna al pagamento, in favore della parte CP_1
appellante, delle spese di lite, che Controparte_3
liquida, per entrambi i gradi di giudizio, in complessivi euro 372,00
(di cui 140,00 per il primo grado e 232,00 per il presente grado di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
giudizio), oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 2412/2025.
Il Giudice
dott. Carlo RI CA
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Carlo RI CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 563 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, con sede legale in
Trapani, n.q. di mandataria con rappresentanza di
[...]
(c.f. ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._1
15/03/2002, con l'Avv. Salvatore D'Angelo (pec domiciliazione:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (p.iva ), con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Dublino (Irlanda), in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Claire Kelly e Sara Di Bisceglie (pec domiciliazione:
Email_2
APPELLATO
PER LA RIFORMA della sentenza del Giudice di Pace di Trapani
n. 473/2024 del 25.11.2024 emessa nel procedimento R.G. n.
3653/2023.
OGGETTO: Contratto di Trasporto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La società in epigrafe indicata, con ricorso ex artt. 316 e
281decies c.p.c., ha adito il Giudice di Pace di Trapani per ottenere
Tribunale di Trapani Sezione Civile
la condanna di al pagamento di euro 250,00 a titolo di CP_1
compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004, a seguito del ritardo accusato dal volo n. FR8925 da Trapani a CP_1
Roma Fiumicino con partenza prevista il 22.07.2023, alle ore 08:50.
si è costituita nel giudizio di prime cure deducendo, CP_1
preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in violazione dell'art. 37 L. 22.12.2011 n. 214/2011, ovvero per mancata presentazione del reclamo previsto dagli artt. 6 e 7 dell'allegato A
della delibera n. 236/2022, nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree, con condanna alle spese, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice di Pace, con la sentenza appellata ha respinto le domande attoree in accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, non avendo la ricorrente dato prova della rituale proposizione del reclamo preliminare previsto ex lege.
ora impugna la suddetta sentenza per Controparte_2
violazione di legge, ritenendo insussistente la ragione di improcedibilità della domanda fatta propria dal giudice di primo grado e chiede il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria.
Si è costituita nella presente fase di appello CP_1
evidenziando l'incompetenza per materia dell'organismo A.D.R.
adito da controparte nonché l'inammissibilità dell'A.D.R., in assenza di previo reclamo al vettore, la violazione dell'art. 15.2 dei
Tribunale di Trapani Sezione Civile
termini e condizioni generali di trasporto e la non CP_1
vessatorietà della clausola contrattuale di cui al punto 15.2 già
menzionato.
*.*.*
Così riassunti i termini della controversia, si ritiene che l'appello sia fondato per le ragioni che seguono.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 118
del 2022 e a conclusione del procedimento avviato con la delibera n.
236/2022, è stata approvata la disciplina che regola le modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto ed i consumatori.
Tale disciplina prevede all'art. 3, quale condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, l'esperimento obbligatorio di un tentativo di conciliazione.
Le disposizioni regolamentari (artt. 6 e 7 regolamento ART.
21/2023), che impongono all'utente, a pena di irricevibilità (art. 6,
commi 1 e 2) e/o di inammissibilità (art. 7, comma 1, lett.a)
dell'istanza di mediazione obbligatoria, il preventivo invio al vettore aereo di un reclamo ovvero di una richiesta di rimborso,
trovano applicazione nella sola ipotesi di instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi al “servizio conciliazioni ART”, la cui procedura è disciplinata dalla parte II del regolamento (artt. da 5 a
11); mentre nessun obbligo è previsto a carico dell'utente per
Tribunale di Trapani Sezione Civile
l'instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi previsti dal regolamento in parola.
Il successivo art. 4 stabilisce che, il procedimento di conciliazione possa essere esperito dinanzi: a) al Servizio
conciliazioni ART;
b) alle Camere di conciliazione istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e Unioncamere;
c) agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica,
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice
del consumo.
Inoltre, “il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito
dinanzi al Servizio conciliazioni ART esclusivamente qualora, per la
medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per
l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione
paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del
Codice del consumo”
Nel caso di specie, il tentativo di conciliazione deve ritenersi regolarmente esperito dinanzi l'Organismo adito dall'odierno appellante, in quanto iscritto all'elenco di cui all'art. 141decies,
comma 1 del Codice del Consumo;
a nulla rilevando che il detto
Organismo non fosse ancora iscritto anche nell'apposito Elenco
ART, atteso che la norma richiamata consente lo svolgimento del procedimento anche dinanzi un organismo iscritto nell'elenco di cui all'art. 141decies, comma 1, come nella specie.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Consegue che ha errato il Giudice di Pace nel ritenere non integrata la condizione di procedibilità.
Si osserva ulteriormente che il TAR Piemonte, con la pronuncia n. 1093/2024, ha annullato la delibera dell'Autorità di
Regolazione dei Trasporti dell'8 febbraio 2023, n 21, nella parte in cui ha previsto che anche per le controversie riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Pur non avendo efficacia erga omnes, il ragionamento logico sotteso alla già menzionata pronuncia è ivi perfettamente condiviso.
L'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, prevedendo una compensazione pecuniaria forfettaria in caso di ritardi, cancellazioni o negato imbarco, assolve già ad una funzione deflattiva del contenzioso. Pertanto, imporre un ulteriore meccanismo obbligatorio di composizione stragiudiziale- quale il tentativo di conciliazione previsto dalla delibera ART n. 21/2023- comporta un aggravio procedurale ingiustificato, in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti del passeggero.
Ne consegue che l'obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione, laddove applicato anche alle domande di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. 261/2004, si rivela
Tribunale di Trapani Sezione Civile
incompatibile con il sistema di tutela effettiva delineato dal diritto dell'Unione, giacché si tradurrebbe in un ostacolo non necessario —
e dunque sproporzionato — all'esercizio dei diritti attribuiti al passeggero.
Analogamente, non può attribuirsi valenza preclusiva alla clausola contrattuale di cui all'art. 15.2.2 delle condizioni generali di trasporto della compagnia, secondo cui il passeggero “è tenuto” a inoltrare personalmente un reclamo a prima di conferire CP_1
mandato a terzi. La disposizione in esame, infatti, non contiene alcuna previsione sanzionatoria, né testualmente né implicitamente,
che subordini la proponibilità della domanda giudiziale al previo espletamento del suddetto reclamo personale. L'espressione utilizzata (“sono tenuti”) deve piuttosto essere intesa in termini di mera raccomandazione, funzionale alla riduzione dei costi connessi al ricorso ad assistenza professionale esterna, senza che da ciò possa derivare una restrizione alla tutela giurisdizionale.
Una diversa interpretazione di tale clausola contrattuale determinerebbe un'inammissibile compressione del diritto di agire in giudizio, in violazione dell'art. 24 Cost., nonché potenzialmente in contrasto con gli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo, con conseguente rischio di abusività della clausola medesima.
Di conseguenza, neppure può essere considerato abusivo il comportamento processuale di chi agisce in giudizio senza aver prima presentato il preventivo reclamo personale.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nel merito, va accolta la domanda di condanna di al CP_1
pagamento dell'importo di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, per il ritardo superiore alle
3 del volo FR8925, con origine Trapani-Birgi e destinazione Roma
Fiumicino del giorno 22/07/2023 ore 08:50.
Il ritardo suindicato è stato provato documentalmente dalla parte appellante e non è stato oggetto di contestazione.
Non ricorrendo, nella fattispecie de qua, neppure un'ipotesi di esclusione del diritto alla compensazione ai sensi dell'art. 5, comma
3, del Regolamento n. 261/04, deve riconoscersi alla parte appellante la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 reg. cit. che, in relazione alla tratta in esame, è pari a € 250,00.
A nulla rileva quanto eccepito dalla parte appellata in ordine alla circostanza secondo cui “ove mai la domanda in primo grado fosse
stata accolta, comunque nessuna somma avrebbe potuto essere liquidata a
titolo di spese legali, tenuto conto che la passeggera creditrice, nella fase
precedente il giudizio, non ha mai messo in condizione di CP_1
adempiere spontaneamente e senza aggravi”.
Invero, la parte appellata, a prescindere dalla proposizione del reclamo da parte del cliente, ha avuto conoscenza della pretesa dell'appellante già al momento della convocazione per il procedimento di conciliazione adito prima dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Detta procedura di conciliazione ha infatti avuto esito negativo per la mancata adesione da parte della compagnia aerea,
oggi appellata.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, CP_1
deve essere condannata a corrispondere alla parte appellante la somma complessiva di € 250,00, oltre interessi dal momento della domanda, e dev'essere altresì condannata a rimborsare le spese di lite per entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei valori previsti dalle tabelle nn. 1 e 2 allegate al
D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 1.100, con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trapani n.
473/2024 del 25.11.2024 emessa nel procedimento R.G. n. 3653/2023
condanna al pagamento in favore della parte CP_1
appellante dell'importo di € 250,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
Condanna al pagamento, in favore della parte CP_1
appellante, delle spese di lite, che Controparte_3
liquida, per entrambi i gradi di giudizio, in complessivi euro 372,00
(di cui 140,00 per il primo grado e 232,00 per il presente grado di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
giudizio), oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 2412/2025.
Il Giudice
dott. Carlo RI CA
Tribunale di Trapani Sezione Civile