Trib. Trapani, sentenza 24/12/2025, n. 873
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione

    Il giudice di pace ha errato nel ritenere non integrata la condizione di procedibilità, poiché il tentativo di conciliazione è stato esperito dinanzi a un organismo valido ai sensi della normativa. Inoltre, l'obbligo di conciliazione obbligatoria per le compensazioni pecuniarie ex art. 7 Reg. 261/2004 è considerato un aggravio procedurale ingiustificato e incompatibile con il diritto dell'Unione.

  • Accolto
    Validità della clausola contrattuale sul reclamo preventivo

    La clausola contrattuale di cui all'art. 15.2.2 delle condizioni generali di trasporto non contiene alcuna previsione sanzionatoria che subordini la proponibilità della domanda giudiziale al previo espletamento del reclamo personale. L'espressione 'sono tenuti' va intesa come mera raccomandazione. Una diversa interpretazione porterebbe a un'inammissibile compressione del diritto di agire in giudizio.

  • Accolto
    Fondo della pretesa risarcitoria

    Il ritardo del volo è stato provato documentalmente e non contestato. Non ricorrono le ipotesi di esclusione del diritto alla compensazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento n. 261/04. Pertanto, è dovuta la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, pari a € 250,00 per la tratta in esame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trapani, sentenza 24/12/2025, n. 873
    Giurisdizione : Trib. Trapani
    Numero : 873
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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