Sentenza 19 marzo 2015
Massime • 1
La presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., sicché, anche in tali casi, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non altrimenti fronteggiabili, la semplice indicazione del ruolo di rilievo svolto dall'indagato all'interno di un'associazione di tipo mafioso).
Commentario • 1
- 1. Madre lavora, padre può chiedere scarcerazione? (Cass, 23268/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2015, n. 15911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15911 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 19/03/2015
Dott. CAIAZZO Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 770
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 49572/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR AN N. IL 26/07/1944;
avverso l'ordinanza n. 1449/2014 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 20/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Piero che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Udito il difensore avv. Di Benedetto Giovanni del foro di Palermo. RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 20.10.2014 il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l'appello proposto da RR AN avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo in data 16.9.2014 con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
Al PO è stato contestato con ordinanza cautelare che disponeva la custodia cautelare in carcere il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto partecipe dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.
L'istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari era stata presentata dalla difesa dopo il compimento del settantesimo anno da parte dell'indagato ed il GIP aveva respinto la suddetta istanza.
Il Tribunale, decidendo sull'appello dell'indagato, confermava la decisione del GIP, ritenendo che sussistessero nei confronti del PO esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Premetteva che, sotto il profilo cautelare, si era formato nei confronti dell'appellante il cd. giudicato cautelare, sebbene contro l'ordinanza reiettiva del riesame, avverso l'ordinanza cautelare genetica in data 4.7.2014, fosse gravata da ricorso per cassazione ancora pendente.
Desumeva l'eccezionalità delle esigenze cautelari dalla riscontrata attuale e rilevante operatività mafiosa dell'appellante, padre di PO GI, elemento questi di spicco della famiglia di AS LE, al quale l'indagato aveva garantito, durante la di lui detenzione, il mantenimento della reggenza della famiglia mafiosa.
Il ruolo svolto dall'indagato nell'organizzazione mafiosa rendeva, in sostanza, eccezionali le esigenze cautelari e questo ruolo veniva descritto negli aspetti più significativi (gestione di interessi economici facenti capo ad imprese di Lo IC ND;
iniziative e decisioni per risolvere questioni economiche o concorrenziali tra associati mafiosi;
gestione del pizzo spettante alla sua famiglia, capeggiata dal figlio GI detenuto;
riscossione in autonomia di proventi di estorsioni).
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.
Preliminarmente il ricorrente ha contestato che nei confronti di PO ES si fosse formato il cd. giudicato cautelare, sia perché era intervenuto un fatto nuovo - il compimento del settantesimo anno - che imponeva una rivalutazione delle esigenze cautelari, sia perché l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza cautelare era stata impugnata.
Il Tribunale aveva l'obbligo di dare una puntuale motivazione della permanenza della pericolosità e della inadeguatezza di cautele diverse dalla carcerazione per contenere la pericolosità. Nell'ordinanza impugnata, invece, si era fatto riferimento, nella sostanza, solo ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato, senza affrontare lo specifico tema delle esigenze cautelari e senza dare risposta ai motivi d'impugnazione che avevano messo in evidenza l'incensuratezza dell'indagato, il mancato addebito di reati fine, il ruolo marginale nell'ambito dell'associazione, tutti elementi dai quali si doveva desumere che non esistevano nei confronti del ricorrente esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Inoltre, il Tribunale non aveva spiegato perché le ritenute esigenze cautelari non fossero contenibili con la richiesta misura degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3 che impone l'applicazione della custodia in carcere quando sussistano gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultano acquisiti elementi di esclusione delle esigenze cautelari, è opposta a quella fissata dal comma 4, art. citato, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle condizioni di salute in cui versa, salvo la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La seconda presunzione, "in bonam partem", prevale sulla prima "in malam partem". Da ciò deriva che per mantenere lo stato di custodia carceraria di un ultrasettantenne, il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quando sussistano gravi indizi in ordine ai reati di cui al terzo comma dell'articolo citato, dando specifica e adeguata motivazione, e che, nell'assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere-dovere del giudice disporre misure coercitive meno afflittive della custodia in carcere (V. Sez. 6 sentenza n. 3506 del 3.11.1999, Rv.214949). È stato anche precisato da questa Corte che in base al disposto di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, la custodia in carcere per i soggetti ultrasettantenni è ammessa solo in via di eccezione e richiede, quindi, da parte del giudice, una specifica motivazione delle precise ragioni che lo inducono a derogare alla regola (che è quella del divieto di detta misura cautelare) ed a ritenere che il "periculum in libertate" sia, nel caso concreto, di tale intensità ed allarme sociale da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza, per eccesso, della custodia in carcere (V. Sez. 1 sentenza n. 6610 del 10.12.1996, Rv. 206773). Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, è partito da una premessa errata, poiché sulle esigenze cautelari non si era già formato il ed. giudicato cautelare, in quanto le stesse dovevano essere rivalutate, avendo il PO compiuto il settantesimo anno d'età.
Ha poi affermato che esistevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, senza alcuno specifico riferimento all'attualità della pericolosità sociale, limitandosi, in sostanza, a descrivere il ruolo che il PO aveva ricoperto nell'ambito del sodalizio criminoso, dopo la detenzione del figlio GI, considerato un elemento di spicco di Cosa Nostra.
Non è stata data, quindi, una motivazione specifica ed adeguata della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ed inoltre non sono state indicate le ragioni per le quali la ritenuta pericolosità non fosse contenibile con la richiesta misura degli arresti domiciliari Pertanto, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015